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Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2008
Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2008, n. 33-8425
Recepimento degli Accordi tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria dei soggetti erogatori ambulatoriali privati ANISAP, CONFAPI, GRISP, META per il biennio 2007-2008 e le Associazioni di categoria dei soggetti erogatori ospedalieri privati AIOP e ARIS per il biennio 2007-2008 e per la revisione della rete delle case di cura private ad indirizzo neuro-psichiatrico.
A relazione dellAssessore Artesio:
Lart. 8-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relativo a Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dellart. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", stabilisce che le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale.
Con deliberazione n. 80-672 dell1 agosto 2005 la Giunta Regionale, nellambito degli Indirizzi gestionali alle Aziende Sanitarie ed ai soggetti erogatori accreditati ha autorizzato lAssessorato alla Tutela della Salute e Sanità a sottoscrivere intese con le rappresentanze dei soggetti erogatori privati accreditati.
Con D.G.R. n. 53-337 dell 11.07.2006 è stato recepito laccordo sottoscritto in data 25 maggio 2006 tra lAssessore alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte ed i Presidenti Regionali delle Associazioni di categoria del Settore Sanitario privato per lattività ambulatoriale AIOP e ARIS, ANISAP, CONFAPI, GRISP, META in cui si è definita la transazione dei rapporti economici relativi allassistenza erogata nellanno 2005 e le modalità economiche per il riconoscimento delle prestazioni erogate nel triennio 2006-2008.
La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (legge finanziaria 2007) allart. 1, comma 796, lettera o), stabilisce in materia di prestazioni specialistiche gli sconti da applicare alla remunerazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali quantificato nel 20 per cento della relativa tariffa di cui al D.M. 22 luglio 1996 per le prestazioni afferenti alla branca del laboratorio analisi (codici prestazione da 90 a 91), mentre per le prestazioni afferenti alle altre prestazioni specialistiche il valore economico dello sconto, per singola prestazione, è stato stabilito pari al 2 per cento delle relative tariffe di cui al D.M. 22 luglio 1996. Con provvedimento n. 5-6391 del 17.07.2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione al disposto della normativa nazionale.
Essendo quindi mutato il contesto legislativo di riferimento, ed avendo alcuni TAR rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della normativa, nelle more della pronuncia in diritto, in data 28 dicembre 2007 è stato stipulato un accordo integrativo per il biennio 2007 - 2008 a revisione delle modalità applicative dellaccordo del 25.05.2006 tra la Regione Piemonte e le Associazioni dei soggetti erogatori ambulatoriali privati ANISAP, CONFAPI, GRISP, META, di cui allAllegato 1) viene allegata al presente provvedimento copia autentica per farne parte integrante e sostanziale.
Considerato che leffetto economico di tale accordo è stato già complessivamente considerato nei CE relativi al 4° trimestre 2007 predisposti dalle Aziende Sanitarie Regionali, si rinvia al termine dei controlli formali previsti dalla procedura vigente, fermo restando i controlli di competenza a carico della Azienda Sanitaria Locale, la determinazione finale del valore della produzione per lanno 2007 e lapprovazione del budget per lanno 2008, individuato per singola Struttura ambulatoriale privata provvisoriamente e definitivamente accreditata.
Per lanno 2008 i relativi costi trovano copertura nellambito della assegnazione alle singole Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti per la voce assistenza specialistica.
Con D.G.R. n. 46-2863 del 15.05.2006 è stato recepito laccordo sottoscritto in data 7 aprile 2006 tra lAssessore alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte ed i Presidenti Regionali delle Associazioni di categoria del Settore Sanitario privato AIOP e ARIS, in cui in modo particolare sono state definite le regole nonché i principi programmatori per lindividuazione annuale del budget per singola struttura e complessivo per le attività di ricovero delle Case di cura private provvisoriamente e definitivamente accreditate e delle Strutture private accreditate di Day Surgery di tipo C, a valere per il periodo 2004-2008.
Con D.G.R. n. 33-5025 del 28.12.2006 è stato recepito laccordo integrativo sottoscritto in data 12 dicembre 2006 tra lAssessore alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte ed i Presidenti Regionali delle Associazioni di categoria del Settore Sanitario privato AIOP e ARIS per modificare i tempi di attuazione dellaccordo dellaprile 2006: laccordo del 12 dicembre 2006 non ha definito il tetto complessivo regionale per il 2007.
Il quadro legislativo ed economico di riferimento dellaccordo del 28.12.2006 è stato sostanzialmente modificato:
* dagli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e regionale che portano a prevedere la tendenziale ulteriore riduzione del tasso di ospedalizzazione, con conseguente riduzione della capacità produttiva necessaria in particolare i processi di riorganizzazione delle attività sanitarie;
* dal D.M. 12.09.2006 in materia di tariffe regionali per lattività di ricovero;
* dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), in materia di accreditamento di strutture private;
* dal PSSR 2007 - 2010 in materia di riordino territoriale della rete ospedaliera, al fine di evitare eccessi di capacità produttiva in alcuni ambiti territoriali, compensati da carenze in altri ambiti territoriali, con conseguente fenomeni di mobilità sanitaria intraregionale non giustificata dalla specializzazione delle prestazioni;
* dal D.L. 248 del 31.12. 2007, allart. 8, in materia di contratti con i soggetti erogatori privati, in presenza di revisioni tariffarie.
In data 06.02.2008 si è proceduto, quindi alla firma di un accordo integrativo tra lAssessore alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte ed i Presidenti Regionali delle Associazioni di categoria del Settore Sanitario privato AIOP e ARIS per il biennio 2007-2008, di cui allAllegato 2) di cui viene allegata copia autentica al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Tale accordo tiene conto di quanto disposto dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 in materia di accreditamento delle strutture private, con la previsione che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private.
Tale accordo prevede anche la revisione delle modalità applicative dellaccordo del 25.05.2006 in materia di assistenza specialistica ambulatoriale così come già definite con le altre Associazioni di categoria del settore sanitario privato in data 27.12.2007 e la ridefinizione dei criteri di calcolo del budget 2007 e 2008 per lassistenza ospedaliera.
Per le case di cura accreditate provvisoriamente, per le quali non vige il sistema tariffario ordinario ma uno specifico tariffario concordato convenzionalmente, in ultimo con la D.G.R. n. 41-15180 del 23.3.2005, si è stabilito, inoltre, un incremento delle tariffe attualmente in vigore legato al tasso di inflazione: si rinvia quindi, al termine dei controlli formali previsti dalla procedura vigente, la rideterminazione del valore della produzione per lanno 2007 e lapprovazione del budget per lanno 2008, individuato per singola Casa di cura privata provvisoriamente e definitivamente accreditata.
Per gli anni 2007 e 2008 i relativi costi trovano copertura nellambito della assegnazione alle singole Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti per la voce assistenza ospedaliera.
Il PSSR 2007-2010 affronta il settore della salute mentale sia sotto il profilo dellorganizzazione dei Dipartimenti di Salute Mentale, sia in rapporto alla necessità di revisione della rete ospedaliera, sia con riferimento alla necessità di governo del sistema integrato dei servizi e degli interventi, indicando tra le priori lampliamento dei posti letto per lemergenza / urgenza.
In coerenza con i principi presenti nel PSSR, e nelle more della riorganizzazione complessiva del settore, senza escludere la partecipazione delle case di cura ad organismi di coordinamento interdipartimentali che eventualmente si dovessero nel frattempo costituire, in data 6.02.2008 si è proceduto alla firma di un accordo relativo alla revisione della rete delle case di cura private ad indirizzo neuro-psichiatrico di cui allAllegato 3) viene allegata copia autentica presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
A superamento dellarticolazione tra area clinica nella fase intensiva e di supporto allemergenza ed area clinica nella fase estensiva, tale accordo, nellobiettivo di riorganizzare e riqualificare il settore, prevede un articolazione dellattività delle case di cura ad indirizzo neuro-psichiatrico nelle aree di attività di acuzie, di riabilitazione neuro-psichiatrica e di lungodegenza neuro-psichiatrica stabilendo, per ogni singola area, specifici protocolli operativi in materia di schemi di intervento, modalità di ricovero nonché precisi parametri organizzativo funzionali.
Le case di cura private autorizzate allesercizio dellattività sanitaria ad indirizzo neuro-psichiatrico dovranno presentare al Settore competente della Direzione Sanità ed allAzienda Sanitaria Locale territorialmente competente apposita domanda di richiesta di variazione dellarticolazione dei servizi di diagnosi e cura ai sensi della L. r. 5 del 14.01.1987 e linizio dellattività secondo le nuove aree di attività neuropsichiatria previste dallo specifico accordo del 6.02.2008 sarà subordinato al parere favorevole della Commissione di Vigilanza dellAzienda Sanitaria Locale territorialmente competente a seguito della verifica dei livelli organizzativi previsti dallaccordo medesimo per singola area.
Laccordo per il settore neuropsichiatrico prevede infine un nuovo sistema di remunerazione delle prestazioni 2007-2008; si rinvia, al termine dei controlli formali previsti dalla procedura vigente, la rideterminazione del valore della produzione per lanno 2007 e lapprovazione del budget per lanno 2008, individuato per singola Casa di cura privata provvisoriamente e definitivamente accreditata.
Per gli anni 2007 e 2008 i relativi costi trovano copertura nellambito della assegnazione alle singole Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti per la voce assistenza ospedaliera.
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale condividendo le argomentazioni del relatore,
vista la L.r. n. 51 del 14.01.1987;
visto il D. Lgs. n. 229 del 19.06.1999;
vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000;
vista la D.G.R. n. 80-672 del 01.08.2005;
vista la D.G.R. n. 46-2863 del 15.05.2006;
vista la D.G.R. n. 53-337 dell 11.07.2006;
visto il D.M. 12.09.2006;
vista la D.G.R. n. 33-5025 del 28.12.2006;
vista la legge n. 296 del 27.12.2006;
vista la D.G.R. n. 5-6391 del 17.07.2007;
vista la D.C.R. n. 137-40212 del 24.10.2007;
visto il D.L. 248 del 31.12. 2007;
a voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera
per le motivazioni espresse in premessa,
- di recepire laccordo integrativo tra la Regione Piemonte e le Associazioni dei soggetti erogatori ambulatoriali privati per il biennio 2007 - 2008 sottoscritto in data 28 dicembre 2007 dallAssessore alla Tutela della Salute e Sanità e dai Presidenti Regionali delle Associazioni di categoria ANISAP, CONFAPI, GRISP, META , la cui copia autentica viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di recepire laccordo integrativo tra la Regione Piemonte e le Associazioni dei soggetti erogatori ospedalieri privati AIOP e ARIS, per il biennio 2007-2008, sottoscritto in data 6 febbraio 2008 dallAssessore alla Tutela della Salute e Sanità e dai Presidenti Regionali delle Associazioni di categoria AIOP e ARIS, la cui copia autentica viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- di recepire laccordo relativo alla revisione della rete delle case di cura private ad indirizzo neuro-psichiatrico sottoscritto in data 6 febbraio 2008 dallAssessore alla Tutela della Salute e Sanità e dai Presidenti Regionali delle Associazioni di categoria AIOP e ARIS, la cui copia autentica viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
- di disporre che le case di cura private autorizzate allesercizio dellattività sanitaria ad indirizzo neuro-psichiatrico dovranno presentare al Settore competente della Direzione Sanità ed allAzienda Sanitaria Locale territorialmente competente apposita domanda di richiesta di variazione dellarticolazione dei servizi di diagnosi e cura ai sensi della L.R. 5/1987;
- di disporre che linizio dellattività secondo le nuove aree di attività neuropsichiatria previste dall accordo di cui allAllegato 3) è subordinato al parere favorevole della Commissione di Vigilanza dellAzienda Sanitaria Locale territorialmente competente a seguito della verifica dei livelli organizzativi previsti dallaccordo medesimo per singola area;
- di demandare a successivo provvedimento, al termine dei controlli formali previsti dalla procedura vigente, lapprovazione del valore della produzione per lanno 2007 e del budget per lanno 2008 individuato per singolo soggetto erogatore privato di cui agli Allegati 1), 2) e 3) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che per gli anni 2007 e 2008 i costi relativi agli accordi di cui agli Allegati 1), 2), 3) al presente provvedimento trovano copertura nellambito della assegnazione alle singole Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti per le voci assistenza specialistica ed assistenza ospedaliera;
- di dare atto che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private.
La presente deliberazione, comprensiva della premessa e degli allegati, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato 1
ACCORDO INTEGRATIVO TRA LA REGIONE PIEMONTE E LE ASSOCIAZIONI DEI SOGGETTI EROGATORI AMBULATORIALI PRIVATI PER IL BIENNIO 2007 - 2008
Premesso che:
a) in data 25 maggio 2006 è stato sottoscritto laccordo tra la Regione Piemonte e le associazioni dei soggetti erogatori ambulatoriali privati a transazione dei rapporti economici relativi allassistenza erogata nellanno 2005 e per il triennio 2006-2008;
b) in data 11 luglio 2006 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 53-3377, ha recepito laccordo stesso;
c) la legge 27.12.2006, n. 296, articolo unico, comma 796, lettera o), dispone che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Ssn, praticano uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22.7.1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto;
d) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 5 - 6391 del 17.7.2007, ha dato attuazione a quanto disposto dalla l. 296/2006 relativamente allo sconto da applicare per la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Ssn;
e) alcuni tribunali amministrativi hanno rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma sopra richiamata;
f) la l. 296/2006 cambia il contesto in cui si applica laccordo del 25.5.2006;
g) nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale, si rende opportuno rivedere le modalità di applicazione dellaccordo del 25.5.2006;
h) la legge 27.12.2006, n. 296, articolo unico, comma 796, lettera o), dispone che le regioni provvedono ad approvare, entro il 28.2.2007, un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine delladeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dellefficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate;
i) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 19 - 6647 del 3.8.2007, ha approvato gli indirizzi per la riorganizzazione e razionalizzazione delle attività di laboratorio analisi gestiti direttamente dalle Aziende Sanitarie Regionali;
j) la riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori analisi privati richiede la revisione della l.r. 55/1987;
Premesso da parte delle Associazioni dei soggetti erogatori ambulatoriali privati che il presente accordo non comporta la rinuncia allazione legale promossa presso il TAR Piemonte;
tra la Regione Piemonte, rappresentata dallAssessore alla Tutela della salute e sanità
e
le Associazioni ANISAP, CONFAPI, GRISP e META, rappresentate dai rispettivi Presidenti regionali o loro delegati
si conviene e stipula il presente accordo:
1. Modifica dellaccordo del 25.5.2006
A decorrere dall1.1.2007 e fino al 31.12.2008 limporto dellabbattimento derivante dalla regressione tariffaria calcolata in base allaccordo del 25.5.2006, complessivamente a livello di singola struttura, viene ridotto del 50%.
La piena operatività dellaccordo del 25.5.2006 viene ripristinata nel caso di abolizione dello sconto, per il periodo temporale interessato.
Rimangono inalterate le modalità di calcolo per la determinazione del budget 2008 così come stabilite dallaccordo del 25.5.2006, con la eccezione della branca 98 per la quale il budget 2008 è pari al fatturato 2007, al lordo dello sconto e della regressione tariffaria..
2. Revisione della l.r. 55/1987
Le parti convengono sullesigenza di procedere in tempi brevi alla revisione della l.r. 55/1987, nonché della l.r. 5/1987, per ciò che concerne il laboratorio di analisi, come già previsto dal PSSR 2007 - 2010.
Nelle more della completa revisione della l.r. 55/1987 le parti convengono altresì sullesigenza di proporre allesame del Consiglio Regionale, entro il 31.3.2008, una norma che consenta ai laboratori privati accreditati di consorziarsi/associarsi, in modo da raggiungere livelli di attività coerenti con gli indirizzi nazionali e regionali e le economie di scala consentite dalle nuove tecnologie.
Al fine di definire un testo condiviso tra le parti firmatarie del presente accordo di revisione della l.r. 55/1987 e della norma stralcio, verrà attivato un apposito tavolo tecnico coordinato da un funzionario regionale e composto da tre rappresentanti del Gruppo tecnico regionale sui laboratori di analisi e da tre rappresentanti delle Associazioni rappresentative del settore e firmatarie del presente accordo e di AIOP e ARIS, designati unitariamente.
3. Modalità di pagamento delle prestazioni
La Regione Piemonte si impegna a dare indicazioni alle Aziende Sanitarie Locali di procedere al recupero degli sconti di cui alla legge 27.12.2006, n. 296, articolo unico, comma 796, lettera o), non ancora operat in unica soluzione, allatto del pagamento della mensilità di dicembre 2007. Nel caso di incapienza di tale mensilità, il recupero verrà completato sulla mensilità di gennaio 2008.
A decorrere dalle prestazioni effettuate dall1.1.2008 i pagamenti avverranno al netto dello sconto.
Torino, 28 dicembre 2007
Regione Piemonte
Assessore alla Tutela della Salute e Sanità
Eleonora Artesio
Presidente Regionale ANISAP
Guglielmo Canelli
Consigliere Regionale CONFAPI
Emanuela Amadei
Presidente Regionale GRISP
Ugo Riba
Presidente Regionale META
Luigi Bocchiotti
Allegato 2
ACCORDO INTEGRATIVO TRA LA REGIONE PIEMONTE E LE ASSOCIAZIONI DEI SOGGETTI EROGATORI OSPEDALIERI PRIVATI AIOP E ARIS PER IL BIENNIO 2007 - 2008
Premesso che:
a) in data 7 aprile 2006 è stato sottoscritto laccordo tra la Regione Piemonte e le associazioni dei soggetti erogatori ospedalieri privati AIOP e ARIS, a transazione dei rapporti economici relativi allassistenza erogata negli anni 2004-2005 e per il triennio 2006-2008, recepito dalla Giunta Regionale in data 8 giugno 2006, con deliberazione n. 46-2863;
b) in data 25 maggio 2006 è stato sottoscritto laccordo tra la Regione Piemonte e le associazioni di categoria del settore sanitario per lattività ambulatoriale, tra cui AIOP e ARIS, a transazione dei rapporti economici relativi allassistenza erogata nellanno 2005 e per il triennio 2006-2008, recepito dalla Giunta Regionale in data 11 luglio 2006, con deliberazione n. 53-3377;
c) in data 12 dicembre 2006 è stato sottoscritto tra le parti indicate al punto a) laccordo integrativo relativo al triennio 2006-2008, recepito dalla Giunta Regionale in data 28 dicembre 2006, con deliberazione n. 33-5025;
d) laccordo del 12 dicembre 2006, al punto 4, terzo capoverso, ha predefinito il sistema di remunerazione delle prestazioni erogate nel 2007, con rinvio al punto 4 dellaccordo del 7 aprile 2006, ultimo capoverso, nel caso di mancato sviluppo dei contratti con le singole case di cura, situazione che si è verificata;
e) il punto 4, ultimo capoverso, dellaccordo del 7 aprile 2006 definisce la regressione tariffaria applicabile nel caso di incremento del valore della produzione, immediatamente applicabile alle singole case di cura, mentre prevede una ulteriore regressione tariffaria in caso di superamento del tetto complessivo regionale;
f) la seconda regressione tariffaria non è stata operata nel 2006, non essendo stato superato il tetto complessivo regionale;
g) laccordo del 12 dicembre 2006 non ha definito il tetto complessivo regionale per il 2007;
h) la Regione Piemonte ha predisposto il piano di rientro dalla situazione di disavanzo strutturale previsto dallarticolo unico, comma 180, della l. 311/2004, al fine di stipulare con i Ministri della Salute e dellEconomia laccordo previsto da tale comma;
i) il piano dovrà prevedere il controllo dellevoluzione di tutti i costi dellassistenza sanitaria, ivi compresi quelli connessi allassistenza ospedaliera e ambulatoriale erogata dai soggetti erogatori privati;
j) la l. 296/2006, allarticolo unico, comma 796, dispone che:
- le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui allarticolo 8-quater, comma 7, del d.lgs. 502/1992, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui allarticolo 8-quater, comma 1, del medesimo d.lgs. 502/1992 (lett. t);
- le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dellarticolo 8-quater del d.lgs. 502/1992 e smi, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 8-quater del d.lgs. 502/1992 (lett. u);
k) la Regione Piemonte ha da tempo superato gli accreditamenti transitori ope legis e sta completando la fase del passaggio dagli accreditamenti provvisori a quelli definitivi, anche secondo quanto stabilito dalla d.G.R. dell11 luglio 2006, n. 64 - 3386;
l) il decreto ministeriale del 12 settembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13.12.2006, ha dettato indirizzi in materia di sistema tariffario a valere per il biennio 2007 - 2008, come confermato dal d.l. 248/2007, art. 8;
m) il citato decreto ministeriale del 12 settembre 2006 non consente laggiornamento generalizzato delle tariffe regionali in vigore, sia per lattività di ricovero sia per lattività specialistica ambulatoriale;
n) gli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e regionale portano a prevedere la tendenziale ulteriore riduzione del tasso di ospedalizzazione, con conseguente riduzione della capacità produttiva necessaria; in particolare i processi di riorganizzazione delle attività sanitarie e le proposte di revisione dei lea portano a prevedere:
- la riduzione della capacità produttiva ospedaliera per la post-acuzie, a favore dello sviluppo delle attività degenziali extra-ospedaliere e delle attività domiciliari, in particolare nel campo della riabilitazione;
- laumento dei DRG a elevato rischio di inappropriatezza se trattati in regime di ricovero ordinario;
- la trasformazione di alcune attività di day surgery in specialistica ambulatoriale;
o) il PSSR 2007 - 2010 prevede il riordino territoriale della rete ospedaliera, al fine di evitare eccessi di capacità produttiva in alcuni ambiti territoriali, compensati da carenze in altri ambiti territoriali, con conseguente fenomeni di mobilità sanitaria intraregionale non giustificata dalla specializzazione delle prestazioni;
p) il d.l. 248/2007, allart. 8, dispone in materia di contratti con i soggetti erogatori privati, in presenza di revisioni tariffarie;
Rilevato che, per effetto di quanto detto in premessa, occorre:
1. procedere alla ridefinizione dei tempi connessi al processo di accreditamento per renderli coerenti con la normativa disposta dalla l. 296/2006, ovvero di garantire che i provvisori accreditamenti cessino con il 1° gennaio 2010, precisando al contempo che la proroga dei tempi prevista dallaccordo del 7 aprile 2006, come espressamente previsto dal punto e) della premessa di tale accordo, era connessa al completamento degli adeguamenti strutturali ed impiantistici;
2. ridefinire il processo di contrattazione con i soggetti erogatori privati aderenti alle associazioni AIOP e ARIS, per tenere conto dei vincoli posti dal disavanzo strutturale del servizio sanitario regionale, dalla l. 296/2006 e dal d.l. 248/2007;
3. rinviare al 2009 la revisione del sistema tariffario, in coerenza con i valori massimi di riferimento che verranno definiti a livello nazionale entro il 31.12.2008, ai sensi dellart. 8 del d.l. 248/2007;
4. prevedere la revisione della tariffe previste per i soggetti erogatori privati provvisoriamente accreditati per il biennio 2007-2008, comunque nei limiti derivanti dal sistema tariffario in vigore;
5. facilitare il processo di adeguamento della capacità produttiva, da articolare tra assistenza ospedaliera, residenziale sanitaria e socio-sanitaria e specialistica ambulatoriale;
6. definire le regole transitorie di gestione del sistema nel 2008, fatte salve le eventuali variazioni che potranno derivare dal piano di rientro di cui allarticolo unico, comma 180, della l. 311/2004;
Premesso altresì, relativamente allattività ambulatoriale sviluppata dalle case di cura, che:
a) in data 25 maggio 2006 è stato sottoscritto laccordo tra la Regione Piemonte e le associazioni dei soggetti erogatori ambulatoriali privati a transazione dei rapporti economici relativi allassistenza erogata nellanno 2005 e per il triennio 2006-2008;
b) in data 11 luglio 2006 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 53-3377, ha recepito laccordo stesso;
c) la legge 27.12.2006, n. 296, articolo unico, comma 796, lettera o), dispone che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Ssn, praticano uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22.7.1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto;
d) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 5 - 6391 del 17.7.2007, ha dato attuazione a quanto disposto dalla l. 296/2006 relativamente allo sconto da applicare per la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Ssn;
e) alcuni tribunali amministrativi hanno rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma sopra richiamata;
f) la l. 296/2006 cambia il contesto in cui si applica laccordo del 25.5.2006;
g) nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale, si rende opportuno rivedere le modalità di applicazione dellaccordo del 25.5.2006;
h) la legge 27.12.2006, n. 296, articolo unico, comma 796, lettera o), dispone che le regioni provvedono ad approvare, entro il 28.2.2007, un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine delladeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dellefficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate;
i) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 19 - 6647 del 3.8.2007, ha approvato gli indirizzi per la riorganizzazione e razionalizzazione delle attività di laboratorio analisi gestiti direttamente dalle Aziende Sanitarie Regionali;
j) la riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori analisi privati richiede la revisione delle l.r. 5 e 55/1987;
k) in data 28 dicembre 2007 è stato sottoscritto un accordo integrativo tra la Regione Piemonte e le associazioni dei soggetti erogatori ambulatoriali privati per il biennio 2007-2008;
l) laccordo tra la Regione Piemonte e le Associazioni AIOP e ARIS, al punto 5, relativo allassistenza specialistica, prevede che, a decorrere dall1.7.2006, gli accordi regionali con le citate associazioni riguardino tutte le prestazioni erogate dalle case di cura a carico del SSR;
tra la Regione Piemonte, rappresentata da
e
le Associazioni delle case di cura AIOP e ARIS, rappresentate dai rispettivi Presidenti regionali,
si conviene e stipula il presente accordo
1. Accreditamento definitivo
Il termine per il completamento degli adeguamenti strutturali ed impiantistici richiesti dalla d.C.R. 616/2000 e s.m.i., è definito dalla l. 296/2006, articolo unico, comma 796, e eventuali successive modificazioni.
Tale termine si intende riferito solo ai requisiti previsti dalla citata d.C.R. ad integrazione di quelli previgenti in base alla normativa nazionale e regionale.
Relativamente alle case di cura private provvisoriamente accreditate per carenza dei soli requisiti organizzativi la Regione, entro 30 gg. dalla data di approvazione del presente accordo, richiederà alla casa di cura di dotarsi dei requisiti entro il termine di 120 gg. Alla scadenza di tale termine, in carenza delladeguamento richiesto, la Regione diffiderà la casa di cura ad adempiere a quanto richiesto; in caso di persistente inadempienza la Regione revocherà laccreditamento provvisorio.
A variazione di quanto previsto dai paragrafi 2 e 3 dellaccordo del 7 aprile 2006, come modificati dallaccordo del 12 dicembre 2006, lo scaglionamento sullarco del triennio deve intendersi riferito al solo aumento della capacità produttiva e del conseguente aumento della dotazione di personale. Pertanto lo scaglionamento non si applica allincremento tariffario derivante dal passaggio dallaccreditamento provvisorio a quello definitivo ed alla correlata variazione della dotazione organica.
Le case di cura che, ai sensi dellaccordo del 7 aprile 2006, hanno previsto ladeguamento della dotazione organica, escluso quello connesso allincremento della capacità produttiva, sullarco del triennio devono provvedere alla dotazione completa entro tre mesi dalla data di recepimento del presente accordo.
Lincremento tariffario avviene a seguito della risultanza positiva del sopralluogo effettuato dalla commissione di vigilanza della ASL territorialmente competente sulla sussistenza dei requisiti organizzativi e funzionali previsti e decorre dalla richiesta di sopralluogo effettuata alla ASL dalla casa di cura, se confermata dalla ASL medesima, o dalla data accertata dalla ASL.
2. Budget 2007 per lassistenza ospedaliera
La remunerazione delle attività svolte nel 2007 dalle singole case di cura è determinata con le seguenti modalità:
a) budget della produzione, determinato per ogni singola casa di cura, pari al migliore dei fatturati riconosciuti nel triennio 2004-2006, eventualmente corretto per tenere conto delle variazioni strutturali ed organizzative:
- incrementato nel caso di accreditamento definitivo per effetto della variazione tariffaria riconosciuta;
- incrementato nel caso di accreditamento definitivo con aumento della capacità produttiva, con le modalità definite dallaccordo del 7.4.2006, al punto 3 per gli accreditamenti intercorsi dall1.1.2004 alla data dellaccordo e al punto 1 per gli accreditamenti successivi a tale data;
b) regressione tariffaria a carico delle case di cura che registrano un incremento rispetto al tetto come sopra determinato, pari al 50% per lacuzie ed al 60% per la post-acuzie. La regressione non si applica alla eventuale quota di remunerazione riferita allutilizzo di protesi e imputata analiticamente.
Per le case di cura provvisoriamente accreditate:
* il budget, determinato con le modalità indicate in precedenza e con le tariffe in vigore al 31.12.2006, è incrementato del 5%;
* le tariffe sono incrementate del 2% a decorrere dall 1.1.2007. Le tariffe così incrementate non potranno risultare in nessun caso superiori a quelle applicate alle strutture definitivamente accreditate in fascia C, ridotte del 5%.
Per lattività di neuropsichiatria si rinvia allapposito accordo.
3. Budget 2008 per lassistenza ospedaliera
La remunerazione delle attività svolte nel 2008 dalle singole case di cura è determinata con le seguenti modalità:
a) budget della produzione, determinato per ogni singola casa di cura, pari al migliore dei fatturati riconosciuti nel quadriennio 2004-2007, eventualmente corretto per tenere conto degli accordi settoriali e delle variazioni strutturali ed organizzative:
- incrementato nel caso di accreditamento definitivo per effetto della variazione tariffaria riconosciuta;
- incrementato nel caso di accreditamento definitivo per effetto della variazione della capacità produttiva, nei termini indicati nel precedente punto 1;
- ridotto a seguito della trasformazione di parte della capacità produttiva ospedaliera in attività sanitaria degenziale extraospedaliera, rilevata mediante le schede di dimissione extraospedaliere (SDE) e remunerata mediante lapposito sistema tariffario in vigore, e in attività specialistica ambulatoriale;
- eventuali variazioni per tenere conto del successivo punto 5;
b) regressione tariffaria a carico delle case di cura che registrano un incremento rispetto al tetto come sopra determinato, pari al 50% per lacuzie ed al 60% per la post-acuzie. La regressione non si applica alla eventuale quota di remunerazione riferibile allutilizzo di protesi imputata analiticamente. Leffetto della regressione tariffaria calcolata come sopra non può superare in valore il 5% del fatturato al netto delle eventuali rettifiche derivanti dallattività di controllo sulla corretta compilazione delle schede di dimissione ospedaliera.
Per le case di cura provvisoriamente accreditate le tariffe in vigore al 31.12.2007 sono incrementate del 2%. Le tariffe così incrementate non potranno risultare in nessun caso superiori a quelle applicate alle strutture definitivamente accreditate in fascia C, ridotte del 5%.
Per lattività di neuropsichiatria si rinvia allapposito accordo.
4. Budget 2007 - 2008 per lassistenza specialistica ambulatoriale
A decorrere dall1.1.2007 e fino al 31.12.2008 limporto dellabbattimento derivante dalla regressione tariffaria calcolata in base allaccordo del 25.5.2006, complessivamente a livello di singola struttura, viene ridotto del 50%.
La piena operatività dellaccordo del 25.5.2006 viene ripristinata nel caso di abolizione dello sconto, per il periodo temporale interessato.
Rimangono inalterate le modalità di calcolo per la determinazione del budget 2008 così come stabilite dallaccordo del 25.5.2006, con la eccezione della branca 98 per la quale il budget 2008 è pari al fatturato 2007, al lordo dello sconto e della regressione tariffaria.
I contratti di cui al successivo punto 7 definiscono le modalità di trasferimento dellattività dallassistenza ospedaliera a quella ambulatoriale.
In via transitoria per lanno 2008, in assenza del contratto, si procederà come di seguito:
- il budget dellattività di ricovero verrà ridotto dellammontare delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dellanno 2008 transitate in regime ambulatoriale per effetto del nuovo sistema di erogazione, valorizzate alla vigente tariffa per attività ospedaliera;
- il budget complessivo dellattività ambulatoriale ai sensi dellaccordo vigente sarà incrementato di identico valore con destinazione indistinta, onde promuovere il processo di deospedalizzazione previsto dal PSSR. Larticolazione tra le branche viene definito dalla Regione, tenuto conto delle prestazioni erogate;
- leventuale differenza tra il budget ambulatoriale, integrato ai sensi della precedente alinea, e la valorizzazione delle prestazioni erogate può essere utilizzato ad incremento del budget per lattività ospedaliera.
5. Contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992
I contratti tra le ASL competenti territorialmente e le singole case di cura, stipulati ai sensi dellart. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e smi, tengono conto:
* della vocazione funzionale definita in sede di accreditamento istituzionale;
* della tipologia delle prestazioni erogate nellanno precedente;
* dei budget come sopra determinati per lattività ospedaliera e per le prestazioni ambulatoriali;
* degli accordi settoriali siglati dalla Regione con le associazioni AIOP e ARIS.
I contratti sono finalizzati a:
a) definire la tipologia delle prestazioni erogate dalla casa di cura:
- assistenza ospedaliera in degenza ordinaria e di day surgery, per acuti e post-acuzie;
- assistenza specialistica ambulatoriale;
- assistenza sanitaria degenziale extraospedaliera;
- assistenza sanitaria domiciliare di riabilitazione;
- assistenza socio-sanitaria, residenziale e semiresidenziale
b) definire il piano quali-quantitativo delle prestazioni da erogare in base al fabbisogno determinato dalla ASL (ivi comprese le prestazioni da erogare in mobilità attiva), determinato per tipologia e con eventuale articolazione per prestazioni o gruppi di prestazioni, considerando:
- lutilizzo della capacità produttiva per singola disciplina, la degenza media per DRG della casa di cura rapportata alla media regionale totale e dei due comparti della sanità pubblica e privata;
- leventuale diversa articolazione del budget complessivo tra le due componenti dellassistenza ospedaliera ed ambulatoriale;
c) definire il budget complessivo delle prestazioni di cui alla precedente lettera a), determinato come somma dei budget delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali, prevedendo larticolazione del budget complessivo per singole tipologie di prestazioni in base al piano di cui al precedente punto b), al fine dellapplicazione dei rispettivi sistemi di remunerazione;
d) prevedere, ai sensi dellart. 4, comma 1, lett. a), la definizione della capacità produttiva effettivamente a carico del SSN, con contestuale attivazione di posti letto in regime privato; conseguentemente il modello HSP.13 dovrà prevedere nella sezione E i posti letto accreditati e contrattati e nella sezione F i posti letto accreditati ma non contratti e, conseguentemente, disponibili per attività non a carico del SSN. La riduzione è obbligatoria in presenza di attività erogata a carico di privati;
e) prevedere leventuale modifica dellarticolazione della capacità produttiva, mediante lattivazione dei necessari processi autorizzativi e di accreditamento, definendo i tempi e le modalità di transizione alla nuova capacità produttiva, anche relativamente ai tassi di occupazione delle varie articolazioni della capacità produttiva.
I contratti, compatibilmente con il piano di rientro regionale e con il budget assegnato alle ASR, possono prevedere un incremento prospettico del budget nei seguenti casi:
a) sviluppo di attività di postacuzie in ambiti territoriali oggi carenti, privilegiando forme di assistenza sanitaria degenziale extraospedaliera (SDE);
b) sviluppo di attività idonee a garantire la continuità assistenziale, mediante invio dai servizi delle ASR;
c) sviluppo di attività carenti nel territorio di competenza della Asl.
I contratti tengono conto dello sviluppo di attività ai sensi della d.G.R. del 26 febbraio 2007, n. 51 - 5401, o di attività sostitutive di quelle già svolte ai sensi della citata deliberazione.
I contratti vengono siglati previa valutazione regionale:
- di coerenza con la regolamentazione generale del settore;
- di coerenza con il piano regionale di rientro;
- di compatibilità con il quadro programmatorio ed economico della singola Asl e dellarea di coordinamento sovrazonale.
In caso di mancata sottoscrizione del contratto entro il 30.9.2008 la Regione si impegna a convocare le parti per addivenire alla definizione del contratto stesso; le case di cura possono farsi assistere dallassociazione cui aderiscono.
6. Razionalizzazione della rete delle case di cura
Al fine di consentire la razionalizzazione della rete delle case di cura, la Regione, nel caso di acquisizione della proprietà di case di cura o di struttura ambulatoriale da parte di persone fisiche o giuridiche già proprietarie di altre case di cura, a fronte della chiusura di una struttura, o della riduzione o conversione della sua capacità produttiva, compatibilmente con il fabbisogno definito dal PSSR a livello regionale e sub-regionale, consente lincremento del budget di unaltra casa di cura, con leventuale adeguamento strutturale.
7. Revisione delle l.r. 5 e 55/1987
Le parti convengono sullesigenza di procedere in tempi brevi alla revisione delle l.r. 5 e 55/1987, come già previsto dal PSSR 2007 - 2010.
Nelle more della completa revisione della l.r. 55/1987, tenuto conto dellaccordo siglato tra la Regione Piemonte e le associazioni dei soggetti erogatori ambulatoriali privati per il biennio 2007-2010 in data 28 dicembre 2007, AIOP e ARIS designeranno unitariamente un proprio rappresentante nel tavolo tecnico costituito ai sensi di tale accordo per definire un testo condiviso di revisione parziale e straordinaria della l.r. 55/1987.
Nelle more della completa revisione della l.r. 5/1987, le parti convengono sullesigenza di approfondire le modalità di gestione della guardia medica, al fine di definire un testo condiviso di revisione parziale e straordinaria della l.r. 5/1987.
Le parti convengono altresì di riesaminare la regolamentazione delle prestazioni non disponibili presso la casa di cura effettuate presso altre strutture, pubbliche e private, o con costo non compatibile con la remunerazione tariffaria.
8. Modalità di pagamento
A decorrere dalle competenze relative allassistenza ospedaliera del mese di gennaio 2008, il pagamento avverrà con le seguenti modalità:
- pagamento di acconti mensili pari al 97% di 1/12 del budget determinato ai sensi del presente accordo;
- pagamento del saldo delle prestazioni erogate nellanno, al termine delle verifiche degli organi preposti, entro il 30 giugno dellanno successivo;
- nel caso in cui le verifiche portino ad un conguaglio con saldo negativo, trattenuta del conguaglio allatto del primo pagamento.
Leventuale residuo delle competenze relative al 2006 sarà corrisposto dalle ASL entro il 31 marzo 2008.
Le competenze residue relative al 2007 saranno corrisposte dalle ASL entro il 30 aprile 2008, nei limiti del 90% del budget assegnato, ed entro il 30 giugno 2008 per il saldo.
La Regione Piemonte si impegna a dare indicazioni alle Aziende Sanitarie Locali di procedere al recupero degli sconti di cui alla legge 27.12.2006, n. 296, articolo unico, comma 796, lettera o), non ancora operati in unica soluzione, allatto del pagamento della mensilità di dicembre 2007. Nel caso di incapienza di tale mensilità, il recupero verrà completato sulla mensilità di gennaio 2008. A decorrere dalle prestazioni effettuate dall1.1.2008 i pagamenti avverranno al netto dello sconto.
9. Centri di riabilitazione ex art. 26 legge 833/1978
LAssessorato e lARIS concordano:
* di prorogare il termine previsto al punto 9 dellaccordo del 7 aprile 2006 al 30 giugno 2008;
* di sottoscrivere entro il medesimo termine un accordo quadro relativo alla remunerazione delle prestazioni erogate ed ai rapporti contrattuali tra i centri di riabilitazione e le ASL.
10. Contenzioso
Con la sottoscrizione del presente accordo le associazioni AIOP e ARIS espressamente rinunciano alla coltivazione dei ricorsi presentati dalle stesse.
Le parti concordano sullopportunità di deflazionare il contenzioso in atto tra i singoli associati e lAmministrazione regionale. A tale fine:
- la Regione manifesta la propria disponibilità alla composizione del contenzioso;
- le associazioni si impegnano a perorare presso i propri iscritti la definizione bonaria delle liti in corso;
- le case di cura possono farsi assistere dallassociazioni cui aderiscono.
Torino, 06.02.2008
Regione Piemonte
Assessore alla Tutela della Salute e Sanità
Eleonora Artesio
Presidente Regionale AIOP
Giancarlo Perla
Presidente Regionale ARIS
Suor Angelina Cavarzan