Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2008, n. 33-8425

Recepimento degli Accordi tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria dei soggetti erogatori ambulatoriali privati ANISAP, CONFAPI, GRISP, META per il biennio 2007-2008 e le Associazioni di categoria dei soggetti erogatori ospedalieri privati AIOP e ARIS per il biennio 2007-2008 e per la revisione della rete delle case di cura private ad indirizzo neuro-psichiatrico.

A relazione dell’Assessore Artesio:

L’art. 8-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relativo a “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", stabilisce che le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale.

Con deliberazione n. 80-672 dell’1 agosto 2005 la Giunta Regionale, nell’ambito degli “Indirizzi gestionali alle Aziende Sanitarie ed ai soggetti erogatori accreditati” ha autorizzato l’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità a sottoscrivere intese con le rappresentanze dei soggetti erogatori privati accreditati.

Con D.G.R. n. 53-337 dell’ 11.07.2006 è stato recepito l’accordo sottoscritto in data 25 maggio 2006 tra l’Assessore alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte ed i Presidenti Regionali delle Associazioni di categoria del Settore Sanitario privato per l’attività ambulatoriale AIOP e ARIS, ANISAP, CONFAPI, GRISP, META in cui si è definita la transazione dei rapporti economici relativi all’assistenza erogata nell’anno 2005 e le modalità economiche per il riconoscimento delle prestazioni erogate nel triennio 2006-2008.

La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (legge finanziaria 2007) all’art. 1, comma 796, lettera o), stabilisce in materia di prestazioni specialistiche gli sconti da applicare alla remunerazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali quantificato nel 20 per cento della relativa tariffa di cui al D.M. 22 luglio 1996 per le prestazioni afferenti alla branca del laboratorio analisi (codici prestazione da 90 a 91), mentre per le prestazioni afferenti alle altre prestazioni specialistiche il valore economico dello sconto, per singola prestazione, è stato stabilito pari al 2 per cento delle relative tariffe di cui al D.M. 22 luglio 1996. Con provvedimento n. 5-6391 del 17.07.2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione al disposto della normativa nazionale.

Essendo quindi mutato il contesto legislativo di riferimento, ed avendo alcuni TAR rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della normativa, nelle more della pronuncia in diritto, in data 28 dicembre 2007 è stato stipulato un accordo integrativo per il biennio 2007 - 2008 a revisione delle modalità applicative dell’accordo del 25.05.2006 tra la Regione Piemonte e le Associazioni dei soggetti erogatori ambulatoriali privati ANISAP, CONFAPI, GRISP, META, di cui all’Allegato 1) viene allegata al presente provvedimento copia autentica per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che l’effetto economico di tale accordo è stato già complessivamente considerato nei CE relativi al 4° trimestre 2007 predisposti dalle Aziende Sanitarie Regionali, si rinvia al termine dei controlli formali previsti dalla procedura vigente, fermo restando i controlli di competenza a carico della Azienda Sanitaria Locale, la determinazione finale del valore della produzione per l’anno 2007 e l’approvazione del budget per l’anno 2008, individuato per singola Struttura ambulatoriale privata provvisoriamente e definitivamente accreditata.

Per l’anno 2008 i relativi costi trovano copertura nell’ambito della assegnazione alle singole Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti per la voce assistenza specialistica.

Con D.G.R. n. 46-2863 del 15.05.2006 è stato recepito l’accordo sottoscritto in data 7 aprile 2006 tra l’Assessore alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte ed i Presidenti Regionali delle Associazioni di categoria del Settore Sanitario privato AIOP e ARIS, in cui in modo particolare sono state definite le regole nonché i principi programmatori per l’individuazione annuale del budget per singola struttura e complessivo per le attività di ricovero delle Case di cura private provvisoriamente e definitivamente accreditate e delle Strutture private accreditate di Day Surgery di tipo C, a valere per il periodo 2004-2008.

Con D.G.R. n. 33-5025 del 28.12.2006 è stato recepito l’accordo integrativo sottoscritto in data 12 dicembre 2006 tra l’Assessore alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte ed i Presidenti Regionali delle Associazioni di categoria del Settore Sanitario privato AIOP e ARIS per modificare i tempi di attuazione dell’accordo dell’aprile 2006: l’accordo del 12 dicembre 2006 non ha definito il tetto complessivo regionale per il 2007.

Il quadro legislativo ed economico di riferimento dell’accordo del 28.12.2006 è stato sostanzialmente modificato:

* dagli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e regionale che portano a prevedere la tendenziale ulteriore riduzione del tasso di ospedalizzazione, con conseguente riduzione della capacità produttiva necessaria in particolare i processi di riorganizzazione delle attività sanitarie;

* dal D.M. 12.09.2006 in materia di tariffe regionali per l’attività di ricovero;

* dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), in materia di accreditamento di strutture private;

* dal PSSR 2007 - 2010 in materia di riordino territoriale della rete ospedaliera, al fine di evitare eccessi di capacità produttiva in alcuni ambiti territoriali, compensati da carenze in altri ambiti territoriali, con conseguente fenomeni di mobilità sanitaria intraregionale non giustificata dalla specializzazione delle prestazioni;

* dal D.L. 248 del 31.12. 2007, all’art. 8, in materia di contratti con i soggetti erogatori privati, in presenza di revisioni tariffarie.

In data 06.02.2008 si è proceduto, quindi alla firma di un accordo integrativo tra l’Assessore alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte ed i Presidenti Regionali delle Associazioni di categoria del Settore Sanitario privato AIOP e ARIS per il biennio 2007-2008, di cui all’Allegato 2) di cui viene allegata copia autentica al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Tale accordo tiene conto di quanto disposto dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 in materia di accreditamento delle strutture private, con la previsione che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private.

Tale accordo prevede anche la revisione delle modalità applicative dell’accordo del 25.05.2006 in materia di assistenza specialistica ambulatoriale così come già definite con le altre Associazioni di categoria del settore sanitario privato in data 27.12.2007 e la ridefinizione dei criteri di calcolo del budget 2007 e 2008 per l’assistenza ospedaliera.

Per le case di cura accreditate provvisoriamente, per le quali non vige il sistema tariffario ordinario ma uno specifico tariffario concordato convenzionalmente, in ultimo con la D.G.R. n. 41-15180 del 23.3.2005, si è stabilito, inoltre, un incremento delle tariffe attualmente in vigore legato al tasso di inflazione: si rinvia quindi, al termine dei controlli formali previsti dalla procedura vigente, la rideterminazione del valore della produzione per l’anno 2007 e l’approvazione del budget per l’anno 2008, individuato per singola Casa di cura privata provvisoriamente e definitivamente accreditata.

Per gli anni 2007 e 2008 i relativi costi trovano copertura nell’ambito della assegnazione alle singole Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti per la voce assistenza ospedaliera.

Il PSSR 2007-2010 affronta il settore della salute mentale sia sotto il profilo dell’organizzazione dei Dipartimenti di Salute Mentale, sia in rapporto alla necessità di revisione della rete ospedaliera, sia con riferimento alla necessità di governo del sistema integrato dei servizi e degli interventi, indicando tra le priori l’ampliamento dei posti letto per l’emergenza / urgenza.

In coerenza con i principi presenti nel PSSR, e nelle more della riorganizzazione complessiva del settore, senza escludere la partecipazione delle case di cura ad organismi di coordinamento interdipartimentali che eventualmente si dovessero nel frattempo costituire, in data 6.02.2008 si è proceduto alla firma di un accordo relativo alla revisione della rete delle case di cura private ad indirizzo neuro-psichiatrico di cui all’Allegato 3) viene allegata copia autentica presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

A superamento dell’articolazione tra area clinica nella fase intensiva e di supporto all’emergenza ed area clinica nella fase estensiva, tale accordo, nell’obiettivo di riorganizzare e riqualificare il settore, prevede un’ articolazione dell’attività delle case di cura ad indirizzo neuro-psichiatrico nelle aree di attività di acuzie, di riabilitazione neuro-psichiatrica e di lungodegenza neuro-psichiatrica stabilendo, per ogni singola area, specifici protocolli operativi in materia di schemi di intervento, modalità di ricovero nonché precisi parametri organizzativo funzionali.

Le case di cura private autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria ad indirizzo neuro-psichiatrico dovranno presentare al Settore competente della Direzione Sanità ed all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente apposita domanda di richiesta di variazione dell’articolazione dei servizi di diagnosi e cura ai sensi della L. r. 5 del 14.01.1987 e l’inizio dell’attività secondo le nuove aree di attività neuropsichiatria previste dallo specifico accordo del 6.02.2008 sarà subordinato al parere favorevole della Commissione di Vigilanza dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente a seguito della verifica dei livelli organizzativi previsti dall’accordo medesimo per singola area.

L’accordo per il settore neuropsichiatrico prevede infine un nuovo sistema di remunerazione delle prestazioni 2007-2008; si rinvia, al termine dei controlli formali previsti dalla procedura vigente, la rideterminazione del valore della produzione per l’anno 2007 e l’approvazione del budget per l’anno 2008, individuato per singola Casa di cura privata provvisoriamente e definitivamente accreditata.

Per gli anni 2007 e 2008 i relativi costi trovano copertura nell’ambito della assegnazione alle singole Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti per la voce assistenza ospedaliera.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale condividendo le argomentazioni del relatore,

vista la L.r. n. 51 del 14.01.1987;

visto il D. Lgs. n. 229 del 19.06.1999;

vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000;

vista la D.G.R. n. 80-672 del 01.08.2005;

vista la D.G.R. n. 46-2863 del 15.05.2006;

vista la D.G.R. n. 53-337 dell’ 11.07.2006;

visto il D.M. 12.09.2006;

vista la D.G.R. n. 33-5025 del 28.12.2006;

vista la legge n. 296 del 27.12.2006;

vista la D.G.R. n. 5-6391 del 17.07.2007;

vista la D.C.R. n. 137-40212 del 24.10.2007;

visto il D.L. 248 del 31.12. 2007;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

- di recepire l’accordo integrativo tra la Regione Piemonte e le Associazioni dei soggetti erogatori ambulatoriali privati per il biennio 2007 - 2008 sottoscritto in data 28 dicembre 2007 dall’Assessore alla Tutela della Salute e Sanità e dai Presidenti Regionali delle Associazioni di categoria ANISAP, CONFAPI, GRISP, META , la cui copia autentica viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- di recepire l’accordo integrativo tra la Regione Piemonte e le Associazioni dei soggetti erogatori ospedalieri privati AIOP e ARIS, per il biennio 2007-2008, sottoscritto in data 6 febbraio 2008 dall’Assessore alla Tutela della Salute e Sanità e dai Presidenti Regionali delle Associazioni di categoria AIOP e ARIS, la cui copia autentica viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

- di recepire l’accordo relativo alla revisione della rete delle case di cura private ad indirizzo neuro-psichiatrico sottoscritto in data 6 febbraio 2008 dall’Assessore alla Tutela della Salute e Sanità e dai Presidenti Regionali delle Associazioni di categoria AIOP e ARIS, la cui copia autentica viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

- di disporre che le case di cura private autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria ad indirizzo neuro-psichiatrico dovranno presentare al Settore competente della Direzione Sanità ed all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente apposita domanda di richiesta di variazione dell’articolazione dei servizi di diagnosi e cura ai sensi della L.R. 5/1987;

- di disporre che l’inizio dell’attività secondo le nuove aree di attività neuropsichiatria previste dall’ accordo di cui all’Allegato 3) è subordinato al parere favorevole della Commissione di Vigilanza dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente a seguito della verifica dei livelli organizzativi previsti dall’accordo medesimo per singola area;

- di demandare a successivo provvedimento, al termine dei controlli formali previsti dalla procedura vigente, l’approvazione del valore della produzione per l’anno 2007 e del budget per l’anno 2008 individuato per singolo soggetto erogatore privato di cui agli Allegati 1), 2) e 3) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che per gli anni 2007 e 2008 i costi relativi agli accordi di cui agli Allegati 1), 2), 3) al presente provvedimento trovano copertura nell’ambito della assegnazione alle singole Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti per le voci assistenza specialistica ed assistenza ospedaliera;

- di dare atto che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private.

La presente deliberazione, comprensiva della premessa e degli allegati, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

ACCORDO INTEGRATIVO TRA LA REGIONE PIEMONTE E LE ASSOCIAZIONI DEI SOGGETTI EROGATORI AMBULATORIALI PRIVATI PER IL BIENNIO 2007 - 2008

Premesso che:

a) in data 25 maggio 2006 è stato sottoscritto l’accordo tra la Regione Piemonte e le associazioni dei soggetti erogatori ambulatoriali privati a transazione dei rapporti economici relativi all’assistenza erogata nell’anno 2005 e per il triennio 2006-2008;

b) in data 11 luglio 2006 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 53-3377, ha recepito l’accordo stesso;

c) la legge 27.12.2006, n. 296, articolo unico, comma 796, lettera o), dispone che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Ssn, praticano uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22.7.1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto;

d) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 5 - 6391 del 17.7.2007, ha dato attuazione a quanto disposto dalla l. 296/2006 relativamente allo sconto da applicare per la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Ssn;

e) alcuni tribunali amministrativi hanno rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma sopra richiamata;

f) la l. 296/2006 cambia il contesto in cui si applica l’accordo del 25.5.2006;

g) nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale, si rende opportuno rivedere le modalità di applicazione dell’accordo del 25.5.2006;

h) la legge 27.12.2006, n. 296, articolo unico, comma 796, lettera o), dispone che le regioni provvedono ad approvare, entro il 28.2.2007, un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate;

i) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 19 - 6647 del 3.8.2007, ha approvato gli indirizzi per la riorganizzazione e razionalizzazione delle attività di laboratorio analisi gestiti direttamente dalle Aziende Sanitarie Regionali;

j) la riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori analisi privati richiede la revisione della l.r. 55/1987;

Premesso da parte delle Associazioni dei soggetti erogatori ambulatoriali privati che il presente accordo non comporta la rinuncia all’azione legale promossa presso il TAR Piemonte;

tra la Regione Piemonte, rappresentata dall’Assessore alla Tutela della salute e sanità

e

le Associazioni ANISAP, CONFAPI, GRISP e META, rappresentate dai rispettivi Presidenti regionali o loro delegati

si conviene e stipula il presente accordo:

1. Modifica dell’accordo del 25.5.2006

A decorrere dall’1.1.2007 e fino al 31.12.2008 l’importo dell’abbattimento derivante dalla regressione tariffaria calcolata in base all’accordo del 25.5.2006, complessivamente a livello di singola struttura, viene ridotto del 50%.

La piena operatività dell’accordo del 25.5.2006 viene ripristinata nel caso di abolizione dello sconto, per il periodo temporale interessato.

Rimangono inalterate le modalità di calcolo per la determinazione del budget 2008 così come stabilite dall’accordo del 25.5.2006, con la eccezione della branca 98 per la quale il budget 2008 è pari al fatturato 2007, al lordo dello sconto e della regressione tariffaria..

2. Revisione della l.r. 55/1987

Le parti convengono sull’esigenza di procedere in tempi brevi alla revisione della l.r. 55/1987, nonché della l.r. 5/1987, per ciò che concerne il laboratorio di analisi, come già previsto dal PSSR 2007 - 2010.

Nelle more della completa revisione della l.r. 55/1987 le parti convengono altresì sull’esigenza di proporre all’esame del Consiglio Regionale, entro il 31.3.2008, una norma che consenta ai laboratori privati accreditati di consorziarsi/associarsi, in modo da raggiungere livelli di attività coerenti con gli indirizzi nazionali e regionali e le economie di scala consentite dalle nuove tecnologie.

Al fine di definire un testo condiviso tra le parti firmatarie del presente accordo di revisione della l.r. 55/1987 e della norma stralcio, verrà attivato un apposito tavolo tecnico coordinato da un funzionario regionale e composto da tre rappresentanti del Gruppo tecnico regionale sui laboratori di analisi e da tre rappresentanti delle Associazioni rappresentative del settore e firmatarie del presente accordo e di AIOP e ARIS, designati unitariamente.

3. Modalità di pagamento delle prestazioni

La Regione Piemonte si impegna a dare indicazioni alle Aziende Sanitarie Locali di procedere al recupero degli sconti di cui alla legge 27.12.2006, n. 296, articolo unico, comma 796, lettera o), non ancora operat in unica soluzione, all’atto del pagamento della mensilità di dicembre 2007. Nel caso di incapienza di tale mensilità, il recupero verrà completato sulla mensilità di gennaio 2008.

A decorrere dalle prestazioni effettuate dall’1.1.2008 i pagamenti avverranno al netto dello sconto.

Torino, 28 dicembre 2007

Regione Piemonte
Assessore alla Tutela della Salute e Sanità
Eleonora Artesio

Presidente Regionale ANISAP
Guglielmo Canelli

Consigliere Regionale CONFAPI
Emanuela Amadei

Presidente Regionale GRISP
Ugo Riba

Presidente Regionale META
Luigi Bocchiotti

Allegato 2

ACCORDO INTEGRATIVO TRA LA REGIONE PIEMONTE E LE ASSOCIAZIONI DEI SOGGETTI EROGATORI OSPEDALIERI PRIVATI AIOP E ARIS PER IL BIENNIO 2007 - 2008

Premesso che:

a) in data 7 aprile 2006 è stato sottoscritto l’accordo tra la Regione Piemonte e le associazioni dei soggetti erogatori ospedalieri privati AIOP e ARIS, a transazione dei rapporti economici relativi all’assistenza erogata negli anni 2004-2005 e per il triennio 2006-2008, recepito dalla Giunta Regionale in data 8 giugno 2006, con deliberazione n. 46-2863;

b) in data 25 maggio 2006 è stato sottoscritto l’accordo tra la Regione Piemonte e le associazioni di categoria del settore sanitario per l’attività ambulatoriale, tra cui AIOP e ARIS, a transazione dei rapporti economici relativi all’assistenza erogata nell’anno 2005 e per il triennio 2006-2008, recepito dalla Giunta Regionale in data 11 luglio 2006, con deliberazione n. 53-3377;

c) in data 12 dicembre 2006 è stato sottoscritto tra le parti indicate al punto a) l’accordo integrativo relativo al triennio 2006-2008, recepito dalla Giunta Regionale in data 28 dicembre 2006, con deliberazione n. 33-5025;

d) l’accordo del 12 dicembre 2006, al punto 4, terzo capoverso, ha predefinito il sistema di remunerazione delle prestazioni erogate nel 2007, con rinvio al punto 4 dell’accordo del 7 aprile 2006, ultimo capoverso, nel caso di mancato sviluppo dei contratti con le singole case di cura, situazione che si è verificata;

e) il punto 4, ultimo capoverso, dell’accordo del 7 aprile 2006 definisce la regressione tariffaria applicabile nel caso di incremento del valore della produzione, immediatamente applicabile alle singole case di cura, mentre prevede una ulteriore regressione tariffaria in caso di superamento del tetto complessivo regionale;

f) la seconda regressione tariffaria non è stata operata nel 2006, non essendo stato superato il tetto complessivo regionale;

g) l’accordo del 12 dicembre 2006 non ha definito il tetto complessivo regionale per il 2007;

h) la Regione Piemonte ha predisposto il piano di rientro dalla situazione di disavanzo strutturale previsto dall’articolo unico, comma 180, della l. 311/2004, al fine di stipulare con i Ministri della Salute e dell’Economia l’accordo previsto da tale comma;

i) il piano dovrà prevedere il controllo dell’evoluzione di tutti i costi dell’assistenza sanitaria, ivi compresi quelli connessi all’assistenza ospedaliera e ambulatoriale erogata dai soggetti erogatori privati;

j) la l. 296/2006, all’articolo unico, comma 796, dispone che:

- le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del d.lgs. 502/1992, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del medesimo d.lgs. 502/1992 (lett. t);

- le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell’articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992 e smi, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 8-quater del d.lgs. 502/1992 (lett. u);

k) la Regione Piemonte ha da tempo superato gli accreditamenti transitori ope legis e sta completando la fase del passaggio dagli accreditamenti provvisori a quelli definitivi, anche secondo quanto stabilito dalla d.G.R. dell’11 luglio 2006, n. 64 - 3386;

l) il decreto ministeriale del 12 settembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13.12.2006, ha dettato indirizzi in materia di sistema tariffario a valere per il biennio 2007 - 2008, come confermato dal d.l. 248/2007, art. 8;

m) il citato decreto ministeriale del 12 settembre 2006 non consente l’aggiornamento generalizzato delle tariffe regionali in vigore, sia per l’attività di ricovero sia per l’attività specialistica ambulatoriale;

n) gli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e regionale portano a prevedere la tendenziale ulteriore riduzione del tasso di ospedalizzazione, con conseguente riduzione della capacità produttiva necessaria; in particolare i processi di riorganizzazione delle attività sanitarie e le proposte di revisione dei lea portano a prevedere:

- la riduzione della capacità produttiva ospedaliera per la post-acuzie, a favore dello sviluppo delle attività degenziali extra-ospedaliere e delle attività domiciliari, in particolare nel campo della riabilitazione;

- l’aumento dei DRG a elevato rischio di inappropriatezza se trattati in regime di ricovero ordinario;

- la trasformazione di alcune attività di day surgery in specialistica ambulatoriale;

o) il PSSR 2007 - 2010 prevede il riordino territoriale della rete ospedaliera, al fine di evitare eccessi di capacità produttiva in alcuni ambiti territoriali, compensati da carenze in altri ambiti territoriali, con conseguente fenomeni di mobilità sanitaria intraregionale non giustificata dalla specializzazione delle prestazioni;

p) il d.l. 248/2007, all’art. 8, dispone in materia di contratti con i soggetti erogatori privati, in presenza di revisioni tariffarie;

Rilevato che, per effetto di quanto detto in premessa, occorre:

1. procedere alla ridefinizione dei tempi connessi al processo di accreditamento per renderli coerenti con la normativa disposta dalla l. 296/2006, ovvero di garantire che i provvisori accreditamenti cessino con il 1° gennaio 2010, precisando al contempo che la proroga dei tempi prevista dall’accordo del 7 aprile 2006, come espressamente previsto dal punto e) della premessa di tale accordo, era connessa al completamento degli adeguamenti strutturali ed impiantistici;

2. ridefinire il processo di contrattazione con i soggetti erogatori privati aderenti alle associazioni AIOP e ARIS, per tenere conto dei vincoli posti dal disavanzo strutturale del servizio sanitario regionale, dalla l. 296/2006 e dal d.l. 248/2007;

3. rinviare al 2009 la revisione del sistema tariffario, in coerenza con i valori massimi di riferimento che verranno definiti a livello nazionale entro il 31.12.2008, ai sensi dell’art. 8 del d.l. 248/2007;

4. prevedere la revisione della tariffe previste per i soggetti erogatori privati provvisoriamente accreditati per il biennio 2007-2008, comunque nei limiti derivanti dal sistema tariffario in vigore;

5. facilitare il processo di adeguamento della capacità produttiva, da articolare tra assistenza ospedaliera, residenziale sanitaria e socio-sanitaria e specialistica ambulatoriale;

6. definire le regole transitorie di gestione del sistema nel 2008, fatte salve le eventuali variazioni che potranno derivare dal piano di rientro di cui all’articolo unico, comma 180, della l. 311/2004;

Premesso altresì, relativamente all’attività ambulatoriale sviluppata dalle case di cura, che:

a) in data 25 maggio 2006 è stato sottoscritto l’accordo tra la Regione Piemonte e le associazioni dei soggetti erogatori ambulatoriali privati a transazione dei rapporti economici relativi all’assistenza erogata nell’anno 2005 e per il triennio 2006-2008;

b) in data 11 luglio 2006 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 53-3377, ha recepito l’accordo stesso;

c) la legge 27.12.2006, n. 296, articolo unico, comma 796, lettera o), dispone che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Ssn, praticano uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22.7.1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto;

d) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 5 - 6391 del 17.7.2007, ha dato attuazione a quanto disposto dalla l. 296/2006 relativamente allo sconto da applicare per la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Ssn;

e) alcuni tribunali amministrativi hanno rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma sopra richiamata;

f) la l. 296/2006 cambia il contesto in cui si applica l’accordo del 25.5.2006;

g) nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale, si rende opportuno rivedere le modalità di applicazione dell’accordo del 25.5.2006;

h) la legge 27.12.2006, n. 296, articolo unico, comma 796, lettera o), dispone che le regioni provvedono ad approvare, entro il 28.2.2007, un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate;

i) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 19 - 6647 del 3.8.2007, ha approvato gli indirizzi per la riorganizzazione e razionalizzazione delle attività di laboratorio analisi gestiti direttamente dalle Aziende Sanitarie Regionali;

j) la riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori analisi privati richiede la revisione delle l.r. 5 e 55/1987;

k) in data 28 dicembre 2007 è stato sottoscritto un accordo integrativo tra la Regione Piemonte e le associazioni dei soggetti erogatori ambulatoriali privati per il biennio 2007-2008;

l) l’accordo tra la Regione Piemonte e le Associazioni AIOP e ARIS, al punto 5, relativo all’assistenza specialistica, prevede che, a decorrere dall’1.7.2006, gli accordi regionali con le citate associazioni riguardino tutte le prestazioni erogate dalle case di cura a carico del SSR;

tra la Regione Piemonte, rappresentata da

e

le Associazioni delle case di cura AIOP e ARIS, rappresentate dai rispettivi Presidenti regionali,

si conviene e stipula il presente accordo

1. Accreditamento definitivo

Il termine per il completamento degli adeguamenti strutturali ed impiantistici richiesti dalla d.C.R. 616/2000 e s.m.i., è definito dalla l. 296/2006, articolo unico, comma 796, e eventuali successive modificazioni.

Tale termine si intende riferito solo ai requisiti previsti dalla citata d.C.R. ad integrazione di quelli previgenti in base alla normativa nazionale e regionale.

Relativamente alle case di cura private provvisoriamente accreditate per carenza dei soli requisiti organizzativi la Regione, entro 30 gg. dalla data di approvazione del presente accordo, richiederà alla casa di cura di dotarsi dei requisiti entro il termine di 120 gg. Alla scadenza di tale termine, in carenza dell’adeguamento richiesto, la Regione diffiderà la casa di cura ad adempiere a quanto richiesto; in caso di persistente inadempienza la Regione revocherà l’accreditamento provvisorio.

A variazione di quanto previsto dai paragrafi 2 e 3 dell’accordo del 7 aprile 2006, come modificati dall’accordo del 12 dicembre 2006, lo scaglionamento sull’arco del triennio deve intendersi riferito al solo aumento della capacità produttiva e del conseguente aumento della dotazione di personale. Pertanto lo scaglionamento non si applica all’incremento tariffario derivante dal passaggio dall’accreditamento provvisorio a quello definitivo ed alla correlata variazione della dotazione organica.

Le case di cura che, ai sensi dell’accordo del 7 aprile 2006, hanno previsto l’adeguamento della dotazione organica, escluso quello connesso all’incremento della capacità produttiva, sull’arco del triennio devono provvedere alla dotazione completa entro tre mesi dalla data di recepimento del presente accordo.

L’incremento tariffario avviene a seguito della risultanza positiva del sopralluogo effettuato dalla commissione di vigilanza della ASL territorialmente competente sulla sussistenza dei requisiti organizzativi e funzionali previsti e decorre dalla richiesta di sopralluogo effettuata alla ASL dalla casa di cura, se confermata dalla ASL medesima, o dalla data accertata dalla ASL.

2. Budget 2007 per l’assistenza ospedaliera

La remunerazione delle attività svolte nel 2007 dalle singole case di cura è determinata con le seguenti modalità:

a) budget della produzione, determinato per ogni singola casa di cura, pari al migliore dei fatturati riconosciuti nel triennio 2004-2006, eventualmente corretto per tenere conto delle variazioni strutturali ed organizzative:

- incrementato nel caso di accreditamento definitivo per effetto della variazione tariffaria riconosciuta;

- incrementato nel caso di accreditamento definitivo con aumento della capacità produttiva, con le modalità definite dall’accordo del 7.4.2006, al punto 3 per gli accreditamenti intercorsi dall’1.1.2004 alla data dell’accordo e al punto 1 per gli accreditamenti successivi a tale data;

b) regressione tariffaria a carico delle case di cura che registrano un incremento rispetto al tetto come sopra determinato, pari al 50% per l’acuzie ed al 60% per la post-acuzie. La regressione non si applica alla eventuale quota di remunerazione riferita all’utilizzo di protesi e imputata analiticamente.

Per le case di cura provvisoriamente accreditate:

* il budget, determinato con le modalità indicate in precedenza e con le tariffe in vigore al 31.12.2006, è incrementato del 5%;

* le tariffe sono incrementate del 2% a decorrere dall’ 1.1.2007. Le tariffe così incrementate non potranno risultare in nessun caso superiori a quelle applicate alle strutture definitivamente accreditate in fascia C, ridotte del 5%.

Per l’attività di neuropsichiatria si rinvia all’apposito accordo.

3. Budget 2008 per l’assistenza ospedaliera

La remunerazione delle attività svolte nel 2008 dalle singole case di cura è determinata con le seguenti modalità:

a) budget della produzione, determinato per ogni singola casa di cura, pari al migliore dei fatturati riconosciuti nel quadriennio 2004-2007, eventualmente corretto per tenere conto degli accordi settoriali e delle variazioni strutturali ed organizzative:

- incrementato nel caso di accreditamento definitivo per effetto della variazione tariffaria riconosciuta;

- incrementato nel caso di accreditamento definitivo per effetto della variazione della capacità produttiva, nei termini indicati nel precedente punto 1;

- ridotto a seguito della trasformazione di parte della capacità produttiva ospedaliera in attività sanitaria degenziale extraospedaliera, rilevata mediante le schede di dimissione extraospedaliere (SDE) e remunerata mediante l’apposito sistema tariffario in vigore, e in attività specialistica ambulatoriale;

- eventuali variazioni per tenere conto del successivo punto 5;

b) regressione tariffaria a carico delle case di cura che registrano un incremento rispetto al tetto come sopra determinato, pari al 50% per l’acuzie ed al 60% per la post-acuzie. La regressione non si applica alla eventuale quota di remunerazione riferibile all’utilizzo di protesi imputata analiticamente. L’effetto della regressione tariffaria calcolata come sopra non può superare in valore il 5% del fatturato al netto delle eventuali rettifiche derivanti dall’attività di controllo sulla corretta compilazione delle schede di dimissione ospedaliera.

Per le case di cura provvisoriamente accreditate le tariffe in vigore al 31.12.2007 sono incrementate del 2%. Le tariffe così incrementate non potranno risultare in nessun caso superiori a quelle applicate alle strutture definitivamente accreditate in fascia C, ridotte del 5%.

Per l’attività di neuropsichiatria si rinvia all’apposito accordo.

4. Budget 2007 - 2008 per l’assistenza specialistica ambulatoriale

A decorrere dall’1.1.2007 e fino al 31.12.2008 l’importo dell’abbattimento derivante dalla regressione tariffaria calcolata in base all’accordo del 25.5.2006, complessivamente a livello di singola struttura, viene ridotto del 50%.

La piena operatività dell’accordo del 25.5.2006 viene ripristinata nel caso di abolizione dello sconto, per il periodo temporale interessato.

Rimangono inalterate le modalità di calcolo per la determinazione del budget 2008 così come stabilite dall’accordo del 25.5.2006, con la eccezione della branca 98 per la quale il budget 2008 è pari al fatturato 2007, al lordo dello sconto e della regressione tariffaria.

I contratti di cui al successivo punto 7 definiscono le modalità di trasferimento dell’attività dall’assistenza ospedaliera a quella ambulatoriale.

In via transitoria per l’anno 2008, in assenza del contratto, si procederà come di seguito:

- il budget dell’attività di ricovero verrà ridotto dell’ammontare delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell’anno 2008 transitate in regime ambulatoriale per effetto del nuovo sistema di erogazione, valorizzate alla vigente tariffa per attività ospedaliera;

- il budget complessivo dell’attività ambulatoriale ai sensi dell’accordo vigente sarà incrementato di identico valore con destinazione indistinta, onde promuovere il processo di deospedalizzazione previsto dal PSSR. L’articolazione tra le branche viene definito dalla Regione, tenuto conto delle prestazioni erogate;

- l’eventuale differenza tra il budget ambulatoriale, integrato ai sensi della precedente alinea, e la valorizzazione delle prestazioni erogate può essere utilizzato ad incremento del budget per l’attività ospedaliera.

5. Contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992

I contratti tra le ASL competenti territorialmente e le singole case di cura, stipulati ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e smi, tengono conto:

* della vocazione funzionale definita in sede di accreditamento istituzionale;

* della tipologia delle prestazioni erogate nell’anno precedente;

* dei budget come sopra determinati per l’attività ospedaliera e per le prestazioni ambulatoriali;

* degli accordi settoriali siglati dalla Regione con le associazioni AIOP e ARIS.

I contratti sono finalizzati a:

a) definire la tipologia delle prestazioni erogate dalla casa di cura:

- assistenza ospedaliera in degenza ordinaria e di day surgery, per acuti e post-acuzie;

- assistenza specialistica ambulatoriale;

- assistenza sanitaria degenziale extraospedaliera;

- assistenza sanitaria domiciliare di riabilitazione;

- assistenza socio-sanitaria, residenziale e semiresidenziale

b) definire il piano quali-quantitativo delle prestazioni da erogare in base al fabbisogno determinato dalla ASL (ivi comprese le prestazioni da erogare in mobilità attiva), determinato per tipologia e con eventuale articolazione per prestazioni o gruppi di prestazioni, considerando:

- l’utilizzo della capacità produttiva per singola disciplina, la degenza media per DRG della casa di cura rapportata alla media regionale totale e dei due comparti della sanità pubblica e privata;

- l’eventuale diversa articolazione del budget complessivo tra le due componenti dell’assistenza ospedaliera ed ambulatoriale;

c) definire il budget complessivo delle prestazioni di cui alla precedente lettera a), determinato come somma dei budget delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali, prevedendo l’articolazione del budget complessivo per singole tipologie di prestazioni in base al piano di cui al precedente punto b), al fine dell’applicazione dei rispettivi sistemi di remunerazione;

d) prevedere, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), la definizione della capacità produttiva effettivamente a carico del SSN, con contestuale attivazione di posti letto in regime privato; conseguentemente il modello HSP.13 dovrà prevedere nella sezione E i posti letto accreditati e contrattati e nella sezione F i posti letto accreditati ma non contratti e, conseguentemente, disponibili per attività non a carico del SSN. La riduzione è obbligatoria in presenza di attività erogata a carico di privati;

e) prevedere l’eventuale modifica dell’articolazione della capacità produttiva, mediante l’attivazione dei necessari processi autorizzativi e di accreditamento, definendo i tempi e le modalità di transizione alla nuova capacità produttiva, anche relativamente ai tassi di occupazione delle varie articolazioni della capacità produttiva.

I contratti, compatibilmente con il piano di rientro regionale e con il budget assegnato alle ASR, possono prevedere un incremento prospettico del budget nei seguenti casi:

a) sviluppo di attività di postacuzie in ambiti territoriali oggi carenti, privilegiando forme di assistenza sanitaria degenziale extraospedaliera (SDE);

b) sviluppo di attività idonee a garantire la continuità assistenziale, mediante invio dai servizi delle ASR;

c) sviluppo di attività carenti nel territorio di competenza della Asl.

I contratti tengono conto dello sviluppo di attività ai sensi della d.G.R. del 26 febbraio 2007, n. 51 - 5401, o di attività sostitutive di quelle già svolte ai sensi della citata deliberazione.

I contratti vengono siglati previa valutazione regionale:

- di coerenza con la regolamentazione generale del settore;

- di coerenza con il piano regionale di rientro;

- di compatibilità con il quadro programmatorio ed economico della singola Asl e dell’area di coordinamento sovrazonale.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto entro il 30.9.2008 la Regione si impegna a convocare le parti per addivenire alla definizione del contratto stesso; le case di cura possono farsi assistere dall’associazione cui aderiscono.

6. Razionalizzazione della rete delle case di cura

Al fine di consentire la razionalizzazione della rete delle case di cura, la Regione, nel caso di acquisizione della proprietà di case di cura o di struttura ambulatoriale da parte di persone fisiche o giuridiche già proprietarie di altre case di cura, a fronte della chiusura di una struttura, o della riduzione o conversione della sua capacità produttiva, compatibilmente con il fabbisogno definito dal PSSR a livello regionale e sub-regionale, consente l’incremento del budget di un’altra casa di cura, con l’eventuale adeguamento strutturale.

7. Revisione delle l.r. 5 e 55/1987

Le parti convengono sull’esigenza di procedere in tempi brevi alla revisione delle l.r. 5 e 55/1987, come già previsto dal PSSR 2007 - 2010.

Nelle more della completa revisione della l.r. 55/1987, tenuto conto dell’accordo siglato tra la Regione Piemonte e le associazioni dei soggetti erogatori ambulatoriali privati per il biennio 2007-2010 in data 28 dicembre 2007, AIOP e ARIS designeranno unitariamente un proprio rappresentante nel tavolo tecnico costituito ai sensi di tale accordo per definire un testo condiviso di revisione parziale e straordinaria della l.r. 55/1987.

Nelle more della completa revisione della l.r. 5/1987, le parti convengono sull’esigenza di approfondire le modalità di gestione della guardia medica, al fine di definire un testo condiviso di revisione parziale e straordinaria della l.r. 5/1987.

Le parti convengono altresì di riesaminare la regolamentazione delle prestazioni non disponibili presso la casa di cura effettuate presso altre strutture, pubbliche e private, o con costo non compatibile con la remunerazione tariffaria.

8. Modalità di pagamento

A decorrere dalle competenze relative all’assistenza ospedaliera del mese di gennaio 2008, il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

- pagamento di acconti mensili pari al 97% di 1/12 del budget determinato ai sensi del presente accordo;

- pagamento del saldo delle prestazioni erogate nell’anno, al termine delle verifiche degli organi preposti, entro il 30 giugno dell’anno successivo;

- nel caso in cui le verifiche portino ad un conguaglio con saldo negativo, trattenuta del conguaglio all’atto del primo pagamento.

L’eventuale residuo delle competenze relative al 2006 sarà corrisposto dalle ASL entro il 31 marzo 2008.

Le competenze residue relative al 2007 saranno corrisposte dalle ASL entro il 30 aprile 2008, nei limiti del 90% del budget assegnato, ed entro il 30 giugno 2008 per il saldo.

La Regione Piemonte si impegna a dare indicazioni alle Aziende Sanitarie Locali di procedere al recupero degli sconti di cui alla legge 27.12.2006, n. 296, articolo unico, comma 796, lettera o), non ancora operati in unica soluzione, all’atto del pagamento della mensilità di dicembre 2007. Nel caso di incapienza di tale mensilità, il recupero verrà completato sulla mensilità di gennaio 2008. A decorrere dalle prestazioni effettuate dall’1.1.2008 i pagamenti avverranno al netto dello sconto.

9. Centri di riabilitazione ex art. 26 legge 833/1978

L’Assessorato e l’ARIS concordano:

* di prorogare il termine previsto al punto 9 dell’accordo del 7 aprile 2006 al 30 giugno 2008;

* di sottoscrivere entro il medesimo termine un accordo quadro relativo alla remunerazione delle prestazioni erogate ed ai rapporti contrattuali tra i centri di riabilitazione e le ASL.

10. Contenzioso

Con la sottoscrizione del presente accordo le associazioni AIOP e ARIS espressamente rinunciano alla coltivazione dei ricorsi presentati dalle stesse.

Le parti concordano sull’opportunità di deflazionare il contenzioso in atto tra i singoli associati e l’Amministrazione regionale. A tale fine:

- la Regione manifesta la propria disponibilità alla composizione del contenzioso;

- le associazioni si impegnano a perorare presso i propri iscritti la definizione bonaria delle liti in corso;

- le case di cura possono farsi assistere dall’associazioni cui aderiscono.

Torino, 06.02.2008

Regione Piemonte
Assessore alla Tutela della Salute e Sanità
Eleonora Artesio

Presidente Regionale AIOP
Giancarlo Perla

Presidente Regionale ARIS
Suor Angelina Cavarzan

Allegato