Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2008, n. 6-8399

Determinazioni dei limiti massimi di collaborazioni esterne per l’anno 2008; applicazione dell’art. 4 del Regolamento di attuazione della L.R. 23.01.1989 n. 10.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di stabilire per l’anno 2008 i seguenti limiti agli incarichi esterni autorizzabili a dipendenti regionali:

1) n. 10 autorizzazioni per partecipare a Commissioni di concorso, di studio, di progettazione, di aggiudicazione d’appalto, ovvero Commissioni designate da organi elettivi e similari, con un limite di 5 incarichi per nomine in qualità di componente di commissione di concorso (art. 3 - lett. a - L.R. 10/1989);

2) n. 3 autorizzazioni per partecipare a collaudazioni di opere e forniture pubbliche o d’interesse pubblico, (art. 3 - lett. b L.R. 10/1989), inoltre la somma complessiva (anche di una sola opera) dei lavori per i quali si richiede un collaudatore non può superare i 7.750.000 euro e che il raggiungimento di uno dei due limiti (numerico o di importo) blocca la possibilità di autorizzare ulteriori incarichi di collaudo per l’anno di riferimento, ed inoltre, in caso di lavori di importo superiore, fa ricadere sull’anno successivo la differenza di importo, con conseguente e corrispondente riduzione del tetto a disposizione;

3) n. 3 incarichi di insegnamento (art. 3 - lett. c - L.R. 10/1989); specificando che per gli incarichi di insegnamento il limite massimo di 3 autorizzazioni riguarda docenze la cui durata è superiore alle 20 ore di lezione; non si prevede alcun limite numerico per docenze fino alle 20 ore, ma le stesse concorrono al raggiungimento di complessive 100 ore;

4) n. 4 autorizzazioni per lo svolgimento di perizie, consulenze tecniche ed arbitrati (art. 3 - lett. d - L.R. 10/1989); quando questi incarichi vengono conferiti dall’Autorità Giudiziaria - Sezioni Civili - il numero massimo è di 5 per anno; non si prevede invece alcun limite nel caso in cui gli stessi incarichi vengono conferiti dalle Sezioni Penali dell’Autorità Giudiziaria;

- di confermare le direttive contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 69-9605 del 19.03.2002, relativamente alle modalità di concessione delle autorizzazioni con le seguenti integrazioni: il dirigente sovraordinato al dipendente regionale che svolge un incarico esterno è tenuto a verificare la corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 3 della L.R. 10/1989, valutando l’assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente, la compatibilità dell’incarico di cui si chiede l’autorizzazione con l’osservanza dell’orario di lavoro e dei carichi di lavoro affidati, tenendo conto anche del tempo necessario per lo svolgimento di incarichi esterni già autorizzati e ancora in corso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)