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Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2008

Codice DA1401
D.D. 25 ottobre 2007, n. 212

LR 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 10 della l.r. 40/1998, inerente il progetto di “Ricostruzione di un tronco della linea a 132 kV Villanova-Villafranca T.607", presentato da ENEL Distribuzione S.p.A. e concernente i Comuni di Villanova e Dusino S. Michele (AT). Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della LR 40/1998.

Vista l’istanza presentata in data 12.07.2007, con la quale il proponente Società Enel Distribuzione S.p.A., con sede legale in Torino, c.so Regina Margherita, 267, ha chiesto ai sensi dell’art. 4 della l.r. 40/1998 l’avvio della fase di verifica relativamente al progetto di “Ricostruzione di un tronco di linea elettrica a 132 kV Villanova - Villafranca T.607", localizzato nei comuni di Villanova e Dusino San Michele (AT)”;

considerato che il progetto consiste nella ricostruzione, in parte sullo stesso tracciato, di un tronco di linea elettrica a 132 kV e che tale intervento si rende necessario a seguito del cedimento strutturale dei sostegni della linea esistente;

preso atto che l’intervento è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i.;

preso atto che il Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12.04.2002 e s.m.i., ha individuato con nota prot. n. 9202 del 26.07.2007 di attivazione dell’Organo tecnico regionale quale Direzione regionale competente per il coordinamento dell’istruttoria regionale la Direzione Opere Pubbliche - Settore Opere Pubbliche e quali altre Direzioni regionali interessate le Direzioni: Tutela e Risanamento Ambientale, Pianificazione e Gestione Urbanistica, Sanità Pubblica, Turismo Sport Parchi e Territorio Rurale;

preso atto che la Direzione competente ha provveduto a dare annuncio sul Bollettino ufficiale regionale n. 32 dell’09.08.2007 dell’avvenuto deposito del progetto e dell’individuazione del responsabile del procedimento;

preso atto che, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’Organo tecnico regionale, è stata indetta la conferenza di servizi con i soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998 per effettuare l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, le cui sedute si sono svolte nei giorni 18.09.2007 e 28.09.2007;

preso atto che l’istruttoria dell’organo tecnico regionale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA;

considerato che non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico nei termini prescritti;

considerati i contributi forniti dai componenti dell’organo tecnico in sede istruttoria;

visti i contenuti della relazione tecnica inviata dall’ARPA, dipartimento di Asti;

in accordo col nucleo centrale dell’organo tecnico regionale;

visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell’istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all’allegato E della l.r. 40/1998, si ritiene che il progetto non necessita di essere sottoposto alla fase di valutazione di cui all’art. 12 per le seguenti motivazioni:

* il progetto in esame prevede la ricostruzione di un tronco della linea esistente a 132 kV Villanova-Villafranca T.607, compreso nei Comuni di Villanova e Dusino San Michele (AT), secondo un tracciato sostanzialmente parallelo all’esistente e disassato di circa 18 metri, con esclusione del tratto tra i sostegni n. 15 e 17 che, invece, sarà sviluppato in sovrapposizione all’attuale;

* la necessità di realizzare l’opera deriva dall’esigenza di migliorare le condizioni di esercizio della rete, con riferimento ai necessari parametri di sicurezza, affidabilità e continuità del servizio elettrico, mediante la sostituzione dei sostegni e dei conduttori nel tronco di linea considerato;

* l’altezza dei sostegni della linea in progetto, benché più elevata di quella dei sostegni esistenti, comporta una cospicua riduzione dell’ingombro frontale;

* la superficie boscata presente nell’area è esigua, stante la destinazione agricola del territorio; scarsi sono gli arbusti, in quanto la ridotta estensione delle aree boscate non consente l’insediamento di ecosistemi equilibrati;

* la ricostruzione del tronco di linea in progetto, interessando un’area pianeggiante a prevalente destinazione agricola e a scarsa presenza di aree boscate, non determina un significativo interessamento di superfici a bosco ed un conseguente impatto sulla vegetazione;

* a fronte della situazione attuale, l’intervento in progetto riduce generalmente i livelli di esposizione, assicurando ovunque valori di esposizione della popolazione a campi magnetici inferiori agli 0,5 micro-Tesla.

Le problematiche evidenziate nel corso dell’istruttoria possono essere risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento, di seguito esplicitate:

1) Il taglio della vegetazione arborea, ove previsto, dovrà essere limitato al minimo indispensabile, sia nella fase di realizzazione dell’opera, sia nella fase di manutenzione della stessa. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione delle fasi di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

2) Il proponente, in sede di progetto definitivo, e con l’ausilio della metodologia di calcolo provvisoria stabilita con Circolare del Ministero per l’Ambiente DSA/2004/25291, dovrà valutare e rappresentare cartograficamente l’ampiezza della fascia di rispetto costituita dalla proiezione a terra dell’isolinea dei 3 micro-Tesla (obiettivo di qualità di cui all’art. 4 del DPCM 8.07.2003) per il tronco di linea in progetto. Tale fascia rappresentata in cartografia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici come area assoggettata a vincolo passivo di inedificabilità di fabbricati ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad un uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, fatta salva la possibilità di deroga, a fronte della presentazione da parte del soggetto interessato di documentazione atta a comprovare l’esistenza di condizioni di rispetto dell’obiettivo di qualità, di cui all’art. 4 DPCM 08.07.2003, e comunque facendo salva l’applicazione del principio di precauzione (“prudent avoidance”). Inoltre, una volta ottenuta l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’opera, si prescrive al proponente di provvedere ad aggiornare tale fascia in sede di progettazione esecutiva, nonché di trasmetterne la cartografia ai Comuni territorialmente interessati, ai fini di consentirne il recepimento negli strumenti urbanistici, nonché alla Direzione regionale Pianificazione e Gestione urbanistica e all’ARPA per le funzioni di controllo.

3) Il proponente, in sede di progetto definitivo, e con l’ausilio della metodologia provvisoria menzionata al punto precedente, dovrà altresì valutare e rappresentare cartograficamente l’ampiezza della fascia di rispetto costituita dalla proiezione a terra dell’isolinea degli 0,5 micro-Tesla per il tronco di linea in progetto. Tale fascia rappresentata in cartografia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici come fascia “di attenzione”, al cui interno è raccomandata l’applicazione di principi precauzionali tesi a minimizzare l’esposizione a valori di induzione magnetica di futuri edifici rispetto a linee esistenti. (cfr. DGR n. 19 - 5515 del 19.03.2007) Inoltre, si prescrive al proponente, una volta ottenuta l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’opera, di provvedere ad aggiornare tale fascia in sede di progettazione esecutiva, nonché di trasmetterne la cartografia ai Comuni territorialmente interessati, ai fini di consentirne il recepimento negli strumenti urbanistici, nonché alla Direzione regionale Pianificazione e Gestione urbanistica e all’ARPA per le funzioni di controllo.

4) Per quanto concerne lo smantellamento del tronco di linea esistente e il conseguente ripristino dei luoghi, si prescrive il rispetto di un termine pari a 4 mesi a partire dall’entrata in esercizio della linea nella nuova configurazione.

5) D’intesa con il Settore regionale Gestione Beni Ambientali, considerate le caratteristiche rettilinee del tracciato proposto e la natura pianeggiante del territorio interessato, si prescrive il massimo ricorso all’utilizzo di sostegni monostelo, al fine di mitigare l’impatto visivo del tronco di linea oggetto di ricostruzione, in un’area caratterizzata da un’elevata densità di km di linee in AT e AAT per kmq, avendo tuttavia riguardo di prediligere il posizionamento dei pali in aree di confine tra le proprietà interessate dal tracciato in progetto. Per quanto concerne, invece, i sostegni che per eventuali considerazioni di natura tecnica del proponente non potranno che essere troncopiramidali, si prescrive l’utilizzo di sostegni unificati Enel tipo 132 kV.

6) Per quanto concerne le attività di cantiere, si raccomandano le seguenti cautele:

* esecuzione di fondazioni su pali trivellati, ove possibile, per contenere i movimenti di terra;

* posa dei conduttori e tesatura con la tecnica della tesatura frenata e con la posa delle cordine tramite elicottero, per limitare i danni sui terreni attraversati;

* utilizzazione esclusivamente della viabilità esistente, limitando al minimo indispensabile gli accessi alle aree di cantiere;

* contenimento al minimo dei movimenti terra;

* utilizzazione, per gli stoccaggi temporanei e per i depositi per il ricevimento e lo smistamento materiali, di aree prive di vegetazione, se disponibili, limitando al minimo indispensabile la ripulitura delle piazzole da vegetazione e da eventuali colture presenti;

* non rivestimento delle piazzole, dei raccordi e delle altre aree utilizzate con asfalti o materiali similari, al fine di favorire la ricrescita della vegetazione a fine lavori;

* nella realizzazione delle fondazioni per i sostegni, utilizzare calcestruzzi preconfezionati, per eliminare il pericolo di contaminazione del suolo;

* al termine delle attività di costruzione delle nuove linee e di smantellamento delle vecchie, procedere alla ripulitura e al ripristino dei luoghi, eliminando eventuali materiali di risulta come vernici, imballaggi, solventi, sfridi di conduttori e vetri provenienti dagli isolatori.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;

vista la l.r. 40/1998 e s.m.i.;

vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.;

Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. 51/97;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 26-22661 del 13.10.1997;

determina

di ritenere che il progetto inerente la “Ricostruzione di un tronco della linea a 132 kV Villanova-Villafranca T.607", localizzato nei Comuni di Villanova e Dusino S.Michele (AT), presentato dalla Società Enel Distribuzione S.p.A., con sede legale in Torino, c.so Regina Margherita, 267 sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini del rilascio dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1) Il taglio della vegetazione arborea, ove previsto, dovrà essere limitato al minimo indispensabile, sia nella fase di realizzazione dell’opera, sia nella fase di manutenzione della stessa. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione delle fasi di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

2) Il proponente, in sede di progetto definitivo, e con l’ausilio della metodologia di calcolo provvisoria stabilita con Circolare del Ministero per l’Ambiente DSA/2004/25291, dovrà valutare e rappresentare cartograficamente l’ampiezza della fascia di rispetto costituita dalla proiezione a terra dell’isolinea dei 3 micro-Tesla (obiettivo di qualità di cui all’art. 4 del DPCM 8.07.2003) per il tronco di linea in progetto. Tale fascia rappresentata in cartografia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici come area assoggettata a vincolo passivo di inedificabilità di fabbricati ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad un uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, fatta salva la possibilità di deroga, a fronte della presentazione da parte del soggetto interessato di documentazione atta a comprovare l’esistenza di condizioni di rispetto dell’obiettivo di qualità, di cui all’art. 4 DPCM 08.07.2003, e comunque facendo salva l’applicazione del principio di precauzione (“prudent avoidance”). Inoltre, una volta ottenuta l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’opera, si prescrive al proponente di provvedere ad aggiornare tale fascia in sede di progettazione esecutiva, nonché di trasmetterne la cartografia ai Comuni territorialmente interessati, ai fini di consentirne il recepimento negli strumenti urbanistici, nonché alla Direzione regionale Pianificazione e Gestione urbanistica e all’ARPA per le funzioni di controllo.

3) Il proponente, in sede di progetto definitivo, e con l’ausilio della metodologia provvisoria menzionata al punto precedente, dovrà altresì valutare e rappresentare cartograficamente l’ampiezza della fascia di rispetto costituita dalla proiezione a terra dell’isolinea degli 0,5 micro-Tesla per il tronco di linea in progetto. Tale fascia rappresentata in cartografia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici come fascia “di attenzione”, al cui interno è raccomandata l’applicazione di principi precauzionali tesi a minimizzare l’esposizione a valori di induzione magnetica di futuri edifici rispetto a linee esistenti. (cfr. DGR n. 19 - 5515 del 19.03.2007) Inoltre, si prescrive al proponente, una volta ottenuta l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’opera, di provvedere ad aggiornare tale fascia in sede di progettazione esecutiva, nonché di trasmetterne la cartografia ai Comuni territorialmente interessati, ai fini di consentirne il recepimento negli strumenti urbanistici, nonché alla Direzione regionale Pianificazione e Gestione urbanistica e all’ARPA per le funzioni di controllo.

4) Per quanto concerne lo smantellamento del tronco di linea esistente e il conseguente ripristino dei luoghi, si prescrive il rispetto di un termine pari a 4 mesi a partire dall’entrata in esercizio della linea nella nuova configurazione.

5) D’intesa con il Settore regionale Gestione Beni Ambientali, considerate le caratteristiche rettilinee del tracciato proposto e la natura pianeggiante del territorio interessato, si prescrive il massimo ricorso all’utilizzo di sostegni monostelo, al fine di mitigare l’impatto visivo del tronco di linea oggetto di ricostruzione, in un’area caratterizzata da un’elevata densità di km di linee in AT e AAT per kmq, avendo tuttavia riguardo di prediligere il posizionamento dei pali in aree di confine tra le proprietà interessate dal tracciato in progetto. Per quanto concerne, invece, i sostegni che per eventuali considerazioni di natura tecnica del proponente non potranno che essere troncopiramidali, si prescrive l’utilizzo di sostegni unificati Enel tipo 132 kV.

6) Per quanto concerne le attività di cantiere, si raccomandano le seguenti cautele:

* esecuzione di fondazioni su pali trivellati, ove possibile, per contenere i movimenti di terra;

* posa dei conduttori e tesatura con la tecnica della tesatura frenata e con la posa delle cordine tramite elicottero, per limitare i danni sui terreni attraversati;

* utilizzazione esclusivamente della viabilità esistente, limitando al minimo indispensabile gli accessi alle aree di cantiere;

* contenimento al minimo dei movimenti terra;

* utilizzazione, per gli stoccaggi temporanei e per i depositi per il ricevimento e lo smistamento materiali, di aree prive di vegetazione, se disponibili, limitando al minimo indispensabile la ripulitura delle piazzole da vegetazione e da eventuali colture presenti;

* non rivestimento delle piazzole, dei raccordi e delle altre aree utilizzate con asfalti o materiali similari, al fine di favorire la ricrescita della vegetazione a fine lavori;

* nella realizzazione delle fondazioni per i sostegni, utilizzare calcestruzzi preconfezionati, per eliminare il pericolo di contaminazione del suolo;

* al termine delle attività di costruzione delle nuove linee e di smantellamento delle vecchie, procedere alla ripulitura e al ripristino dei luoghi, eliminando eventuali materiali di risulta come vernici, imballaggi, solventi, sfridi di conduttori e vetri provenienti dagli isolatori.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini