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Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2008, n. 28-8466

L.R. 28/93 e successive modificazioni. Titolo III: Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro. Criteri e priorità degli interventi. Termini per la presentazione delle istanze di contributo per l’anno 2008. Spesa prevista euro 1.300.000,00 - Capitoli vari bilancio 2008.

A relazione dell’Assessore Sibille:

Vista la L.R. 28/93 e successive modificazioni;

considerato che il Titolo III di detta legge prevede di incentivare sul territorio della Regione Piemonte l’assunzione di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato regionale del lavoro mediante l’erogazione di contributi ad imprese ed Enti pubblici economici;

considerato che, ai sensi dell’art. 18 della citata legge, la Giunta regionale approva una deliberazione in cui sono individuate le aree territoriali dove più forte è la crisi occupazionale ed i criteri e le priorità per la ripartizione dei fondi in relazione ai diversi interventi e clausole previsti dagli artt. 11, 13, 14, 15 e 17;

premesso che, nel senso richiamato al punto precedente, la Giunta regionale, nel corso degli anni precedenti, ha provveduto, in un primo momento, alla definizione dei criteri e delle priorità degli interventi, con una serie di atti amministrativi ad hoc, tra i quali, in particolare, la D.G.R. n. 74-29880 del 10.04.2000, che valuta inapplicabile la L.R. 28/93 per quella parte in cui prevede il sostegno all’inserimento lavorativo di soggetti disabili in conseguenza de:

- l’entrata in vigore della l. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (G.U. n. 68 del 23 marzo 1999) che esplicitamente abroga la l. 482/68 (“Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private”, G.U. n. 109 del 30 aprile 1968) e successive modificazioni e, di conseguenza, rende inapplicabili gli articoli della L.R. 28/93 che a tale norma fanno riferimento,

- il fatto che la L.R. 28/93 Titolo III e successive modificazioni, per quanto attiene all’inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap, trovava applicazione solamente per assunzioni oltre le quote d’obbligo previste dalla citata l. 482/68,

- il fatto che l’art. 11 c. 3 l. 68/99 consente, attraverso il meccanismo della convenzione fra datori di lavoro e Centri per l’Impiego, l’assunzione di soggetti disabili da parte di datori che non sono obbligati all’assunzione e che nel non obbligo rientra la possibilità di assumere ulteriori soggetti disabili dopo avere soddisfatto la quota d’obbligo imposta dalla legge;

considerato, comunque, che la Regione Piemonte, in attuazione della citata l. 68/99, è impegnata nella realizzazione di interventi tesi a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili;

vista la D.G.R. n. 43-7920 del 02.12.2002 “Affidamento all’Agenzia Piemonte Lavoro del supporto alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro in ordine a gestione, monitoraggio e controllo della L.R. 28/93 Titolo III”;

considerato opportuno, anche su richiesta di Agenzia Piemonte Lavoro, semplificare lo svolgimento delle attività ad essa affidate, riorganizzando principi e criteri stabiliti con le DD.GG.RR. nn. 97-9179 del 28.04.2003 e 54-12082 del 23.03.2004, le disposizioni delle quali si ritengono superate dalla presente, in un unico provvedimento, nella forma di linee generali di indirizzo per la gestione degli interventi e, in particolare:

- criteri conseguenti alla entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 2204 della Commissione del 12.12.2002 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE aiuti di Stato a favore dell’occupazione;

- criteri guida per la predisposizione, da parte dell’impresa che propone istanza di contributo, di un dettagliato progetto di inserimento lavorativo contenente indicazioni sui processi di riqualificazione e professionalizzazione del lavoratore, l’eventuale previsione di corsi di formazione professionale, l’indicazione di un tutor, l’eventuale collegamento con i Servizi per l’Impiego e con interventi complementari realizzati con la collaborazione di strutture assistenziali e sanitarie, il collegamento fra l’assunzione e percorsi formativi e di lavoro precedenti;

- criteri di priorità per la ripartizione dei fondi e la realizzazione della graduatoria delle istanze ammissibili;

- ulteriori criteri relativi alla limitazione all’ammissibilità delle istanze di contributo, all’armonizzazione del testo della legge in relazione alle novità introdotte dal D.lgs. 297/2002 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro), nonché i termini per la presentazione delle istanze, criteri vari;

considerato, inoltre, opportuno aumentare il compenso per le attività dei tutor, previsto con determinazione dirigenziale n. 77 del 26.03.1998 e confermato con DGR n. 97-9179 del 28.04.2003, sulla base di una rivalutazione dal 1998 ad oggi, da euro 25,82 a euro 30,00 (oneri fiscali esclusi) all’ora, sempre per un massimo di 20 ore a progetto;

considerato che, per la gestione dell’iniziativa in parola, si provvederà agli impegni di spesa con appositi atti dirigenziali, nei limiti delle assegnazioni che saranno autorizzate con deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del Programma Operativo di cui alla L.R. 7/2001, sui pertinenti capitoli del bilancio 2008;

vista la L.R. 51/1997;

vista la L.R. 7/2001;

vista la L.R. 27/2007;

vista la L.R. 10/2008;

la Giunta regionale, all’unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

di formulare le seguenti Linee generali di indirizzo per l’organizzazione degli interventi di cui alla L.R. 28/93 e successive modificazioni.

A) INDICAZIONI PER LE IMPRESE/ENTI PUBBLICI ECONOMICI: PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

L’impresa/ente pubblico economico che inoltra istanza di contributo deve redigere un progetto di inserimento lavorativo in cui siano indicati i processi di professionalizzazione e riqualificazione del lavoratore, con particolare riguardo a:

- attività di affiancamento da parte di personale esperto per il trasferimento delle conoscenze/abilità relative alla mansione che il lavoratore è chiamato a svolgere;

- eventuali corsi di formazione professionale ritenuti opportuni;

- indicazione del tutor al quale sono affidate le attività di sostegno personalizzato all’inserimento lavorativo (indicazione facoltativa in caso di assunzione di ultracinquantenni);

- modalità di collegamento tra i Servizi per l’Impiego e le strutture in grado di fornire interventi specialistici (es. terapeutici, psicologici, ecc);

- descrizione delle esperienze di lavoro a tempo determinato, stage, borse lavoro ecc. precedenti all’assunzione svolte presso la stessa impresa che presenta l’istanza di contributo.

B) INDICAZIONI PER LA DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO:

CRITERI DI PRIORITA’ PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI disponibili con riferimento alle clausole di cui agli artt. 13 e 17 da osservare per la predisposizione delle graduatorie di ammissione a contributo, secondo l’ordine indicato:

1 - Data di spedizione dell’istanza (fa fede il timbro postale)

2 - Giudizio sulla qualità del progetto di inserimento lavorativo.

La valutazione dei progetti e la conseguente attribuzione dei punteggi è effettuata da Agenzia Piemonte Lavoro.

3 - Ordine derivante dall’indicatore di gravità della situazione occupazionale nei diversi bacini del lavoro del Piemonte sulla base dei dati elaborati dalla Regione Piemonte contenuti nell’allegato al presente atto

4 - Età dei lavoratori/delle lavoratrici, considerata come ulteriore indicatore di gravità della situazione occupazionale individuale, con riferimento alla maggiore difficoltà, all’aumentare della stessa, di individuare occasioni di lavoro.

La graduatoria delle istanze ammesse a contributo, risultante dall’applicazione dei predetti criteri, è relativa alle istanze presentate mensilmente, sia a quelle che possono essere soddisfatte fino ad esaurimento dei fondi, sia a quelle per le quali il contributo non può essere erogato a causa dell’esaurimento degli stessi.

In caso di revoca, rinuncia o utilizzo parziale del contributo, le risorse non utilizzate sono impiegate al fine di soddisfare quelle istanze ammesse a contributo rispetto alle quali lo stesso non era stato erogato per esaurimento dei fondi.

C) ULTERIORI CRITERI.

I termini perentori per la presentazione delle istanze di contributo per l’anno 2008 sono i seguenti:

- dal 14 aprile 2008 al 31 ottobre 2008.

l termini per l’assunzione, per la comunicazione all’Amministrazione regionale dell’avvenuta assunzione, le conseguenze del loro mancato rispetto, nonché le cause sospensive degli stessi sono stabiliti dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro con apposito provvedimento.

In caso di assunzioni a tempo parziale (“part-time”), l’entità del contributo è ragguagliata al numero di ore stabilito dal contratto nazionale di categoria per il tempo pieno.

Per quanto attiene all’espressione di cui all’articolo 16, comma 4: “Nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro il contributo è ridotto in relazione alla mensilità di lavoro effettivamente prestate”, si intende che, in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, il contributo sia calcolato in relazione al periodo effettivamente lavorato, purché siano trascorsi almeno 90 giorni di calendario della data di assunzione. Nulla è dovuto in caso di non compimento dei predetti 90 giorni. Per l’ottenimento del previsto contributo.

Non possono essere accolte istanze per l’assunzione di lavoratori che con l’impresa richiedente abbiano avuto rapporti di lavoro nei sei mesi precedenti alla presentazione delle istanze stesse, ad eccezione dei rapporti di lavoro a tempo determinato i cui effetti siano cessati per intervenuta scadenza del contratto.

Non possono essere accolte istanze per l’assunzione di soggetti per l’inserimento lavorativo dei quali il contributo sia stato precedentemente erogato, anche se proposte da impresa diversa da quella che ottenne il beneficio, a meno che i precedenti rapporti di lavoro siano cessati per cause indipendenti dalla volontà dei lavoratori.

I soggetti che si intendono assumere devono trovarsi, al momento dell’istanza di contributo, in “stato di disoccupazione”, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lettera c) D.lgs. 297/2002. Gli ultracinquantenni devono essere in “stato di disoccupazione” da almeno 12 mesi.

Di aumentare il compenso per le attività del tutor, sulla base di una rivalutazione dal 1998 ad oggi, da euro 25,82 a euro 30,00 (oneri fiscali esclusi) all’ora, sempre per un massimo di 20 ore a progetto.

Alla spesa prevista di euro 1.300.000,00 si farà fronte con apposite determinazioni di impegno, nei limiti delle assegnazioni che saranno autorizzate con D.G.R. di approvazione del Programma Operativo di cui alla L.R. 7/2001, sui seguenti capitoli del bilancio 2008:

per euro 50.000,00 sul cap. 144836/2008, per la gestione della azioni di cui all’art. 15 c.1 del Titolo III della L.R. 28/93,

per euro 1.200.000,00 sul cap. 168543/2008, per la gestione della azioni di cui all’art. 13 del Titolo III della L.R. 28/93

per euro 50.000,00 sul cap. 168819/2008, per i compensi per le attività di tutoraggio e accompagnamento nel processo di inserimento lavorativo.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato









Piemonte - Anno 2006

INDICATORE COMPOSTO (*) DELL’OFFERTA DI LAVORO

GRADUATORIA PER BACINO DI LAVORO
ORDINATO PER VALORI DECRESCENTI

N.    Bacino del Lavoro dei     indicatore composto    % incid. su regione    tasso di offerta
    Centri per l’Impiego
01    Torino    133,67    25,02    5,34
07    Novara    27,39    5,59    4,90
12    Biella    23,63    4,75    4,98
03    Omegna    20,70    4,18    4,95
04    Moncalieri    20,35    4,57    4,45
08    Asti    19,20    4,59    4,19
14    Alessandria    17,86    3,40    5,25
18    Vercelli    17,30    3,30    5,25
02    Rivoli    14,25    3,34    4,27
24    Borgomanero    12,75    3,10    4,11
06    Orbassano    12,37    2,84    4,36
11    Settimo Torinese    12,25    2,65    4,62
20    Casale Monferrato    12,07    2,51    4,82
05    Pinerolo    11,73    2,91    4,04
23    Acqui Terme    11,23    1,97    5,69
09    Ciriè    10,76    2,60    4,14
13    Venaria    10,48    2,19    4,79
10    Ivrea    9,34    2,44    3,83
28    Tortona    7.02    1,47    4,76
19    Novi Ligure    6,88    1,59    4,33
17    Chieri    6,53    1,76    3,70
26    Alba    5,76    2,21    2,60
29    Mondovì    5,56    1,55    3,60
21    Chivasso    5,28    1,47    3,58
16    Cuneo    4,99    2,02    2,47
22    Cuorgnè    4,87    1,27    3,85
15    Susa    4,61    1,49    3,10
25    Fossano    3,85    1,34    2,87
30    Borgosesia    3,40    0,97    3,52
27    Saluzzo    2,17    0,93    2,34

(*) L’indicatore composto è ottenuto moltiplicando, per ogni bacino del lavoro dei Centri per l’Impiego, il tasso di offerta rilevato (rapporto tra offerta di lavoro 2006 e popolazione in età di lavoro al 31.12.2006) per l’incidenza percentuale dell’offerta di quel bacino sul totale della regione. Per calcolare l’offerta di lavoro per bacino, si è fatto riferimento alle stime ISTAT, tratte dalle rilevazione continua delle forze di lavoro (medie 2006), distribuendolo per bacino di lavoro.

Questo indicatore tiene conto, sia della numerosità dell’offerta in sé che dei livelli di ricerca di lavoro esistenti nelle varie subaree. Su questa base si sono ordinati nella tabella i bacini del lavoro, riportando accanto al valore dell’indicatore composto il tasso di offerta nel bacino e l’incidenza percentuale dell’offerta del Centro per l’Impiego sulla regione (dati forniti dall’O.R.M.L.). La moltiplicazione dei due fattori è stata effettuata su valori non arrotondati.