Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2008, n. 20-8369

L.r. 23 febbraio 2004 n. 3, art. 6: “Criteri per la determinazione degli incentivi finanziari da destinarsi al Comune istituito a seguito di fusione”.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa,

- di dare attuazione a quanto prescritto dalla l.r. n. 3/2004 procedendo alla definizione dei criteri per l’erogazione degli incentivi finanziari da destinare al Comune istituito mediante fusione di due o più comuni contigui;

- di assegnare al Comune istituito mediante fusione di due o più Comuni, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, i seguenti contributi regionali:

1) un contributo una tantum assegnato, nei limiti della disponibilità di bilancio, al nuovo Comune, entro 90 giorni dalla sua istituzione, una sola volta, a titolo di compartecipazione alle spese di riorganizzazione amministrativa determinato, nel limite massimo di Euro 150.000,00 in base ai seguenti criteri:

a) al numero dei Comuni-soggetti di fusione attribuendo:

Euro 40.000,00 fino a due Comuni preesistenti

Euro 60.000,00 da 3 a 5 Comuni preesistenti

Euro 90.000,00.oltre i 5 Comuni preesistenti

b) alla fascia demografica di appartenenza di ogni Comune-soggetto di fusione, secondo la sottostante tabella:

Fascia demografica di appartenenza     Euro per
del Comune-soggetto di fusione.    abitante
    
fino a 1.000 abitanti    30,00
da 1.001 a 2.000 abitanti    25,00
da 2.001 a 5.000 abitanti    20,00

c) Il contributo risultante dall’applicazione dei criteri di cui ai punti a) e b) è ulteriormente maggiorato del 20%, nel rispetto del limite massimo di Euro 150.000,00 qualora uno o più Comuni-soggetti di fusione risultino, sulla base dell’ultimo rendiconto di gestione approvato, in disavanzo di amministrazione. La Giunta regionale si riserva di derogare a tale limite massimo di Euro 150.000,00, qualora ricorra il caso in cui la fusione riguardi più comuni e di questi più di uno abbia un disavanzo di amministrazione.

2) un contributo annuale assegnato al Comune sorto a seguito di fusione, per la durata di 10 annualità a decorrere dalla sua istituzione, nei limiti della disponibilità di bilancio, a parziale copertura delle spese di funzionamento del nuovo Comune come di seguito indicato:

a) per i primi 5 anni della fusione, il contributo annuale è pari al 50% della somma spettante, a titolo di una tantum, ai sensi del precedente punto 1, ed è assegnato, per il primo anno, entro 90 giorni dalla data di istituzione del nuovo Comune.

A partire dal secondo anno della fusione e sino al terzo anno, qualora ricorra il caso di cui al precedente punto 1 lettera c) o qualora dal rendiconto approvato dal nuovo Comune risulti un disavanzo di amministrazione, tale contributo viene maggiorato del 20%.

b) per le successive 5 annualità, il contributo annuale è stabilito nella seguente misura decrescente, rispettivamente, pari al: 40%, 30%, 20%, 10% e 10% della somma spettante ai sensi del precedente punto 1), lettere a) e b). Qualora si verifichi la necessità di derogare al limite massimo di Euro 150.000,00 come previsto al precedente punto 1) lettera c), il contributo è corrisposto, secondo le predette percentuali, nel rispetto del limite massimo di Euro 100.000,00.

Il contributo è assegnato, per quanto riguarda la quota fissa (costituita dal 50% della somma spettante ai sensi del precedente punto 1) lettere a) e b) entro il 31 marzo di ogni anno e per le eventuali maggiorazioni legate alle risultanze del rendiconto di gestione, entro 60 giorni dalla comunicazione delle stesse alla competente Direzione Regionale.

Il numero di annualità di cui sopra è da intendersi senza soluzione di continuità a decorrere dal primo anno di istituzione del Comune. Pertanto, il mancato finanziamento annuale per indisponibilità di fondi comporta la perdita della relativa annualità.

3) un contributo annuale per i residenti assegnato al Comune sorto a seguito di fusione, nei limiti della disponibilità di bilancio,entro il 31 marzo di ogni anno e per la durata di dieci annualità a decorrere dalla sua istituzione, con vincolo di destinazione per iniziative volte a diretto beneficio dei residenti del Comune provenienti da Comuni-soggetti di fusione ciascuno con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, nel rispetto del limite massimo di Euro 100.000,00, nella seguente misura:

Fascia demografica di appartenenza     Euro per
del Comune-soggetto di fusione    abitante
fino a 1.000 abitanti    20,00
da 1.001 a 2.000 abitanti    15,00
da 2.001 a 5.000 abitanti    10,00

Il numero di annualità di cui sopra è da intendersi senza soluzione di continuità a decorrere dal primo anno di istituzione del Comune, pertanto, il mancato finanziamento per indisponibilità di fondi comporta la perdita della relativa annualità.

- di stabilire che, entro il 30 settembre di ogni anno, a far data dal secondo anno di istituzione e per tutta la durata dei contributi, il Comune è tenuto a trasmettere alla competente Direzione Regionale una relazione illustrativa, a firma del legale rappresentante, attestante l’utilizzo dei contributi erogati dalla Regione nel rispetto e secondo le finalità degli stessi. La mancata rendicontazione comporterà la revoca del contributo e il conseguente recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione;

- di precisare che la popolazione dei Comuni preesistenti e del nuovo Comune sorto a seguito di fusione è quella risultante dall’ultimo censimento ufficiale;

- di incaricare la Direzione “Affari istituzionali ed Avvocatura” di dare attuazione alla presente deliberazione;

- di stabilire che gli incentivi finanziari alle fusioni verranno, a far data dall’approvazione della presente deliberazione, concessi ed erogati annualmente, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e applicando i criteri contenuti nel presente atto;

- di riservarsi, infine, di apportare ai criteri approvati eventuali modifiche dopo il primo anno di applicazione degli stessi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)