Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2008, n. 2-8488

Approvazione schede normative dei procedimenti amministrativi afferenti al Settore Sopraintendenza Beni Librari.

A relazione della Presidente Bresso:

La legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) dispone che i procedimenti amministrativi siano individuati e assegnati alle singole strutture organizzative dell’Ente sulla base degli atti che ne definiscono le funzioni; la medesima legge regionale prevede altresì che siano definiti i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi e che, nel rispetto di questi, sia individuato il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento.

Al fine di favorire l’individuazione e la descrizione dei procedimenti amministrativi dell’Ente, in un’ottica di razionalizzazione e uniformità, la Direzione Risorse Umane e Patrimonio - competente in materia di organizzazione del lavoro, razionalizzazione delle procedure, e di predisposizione di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa e all’applicazione della normativa in materia di procedimenti amministrativi - ha elaborato un modello di scheda che permette di individuare in maniera sintetica gli elementi essenziali di ogni singola procedura amministrativa, a partire dagli elementi espressamente richiesti dalla legge, la definizione, il responsabile del procedimento, il termine finale, a quelli che meglio ne descrivono le caratteristiche specifiche, quali la normativa di riferimento, la suddivisione in fasi, la descrizione dei soggetti che possono proporre le istanze, l’esplicitazione delle altre strutture coinvolte, etc.

Il Settore Soprintendenza Beni Librari ha manifestato la volontà di razionalizzare le proprie procedure amministrative attraverso un’analisi congiunta col Settore Organizzazione.

Tale lavoro ha impegnato i funzionari e i dirigenti dei due settori in analisi e approfondimenti di carattere tanto giuridico che organizzativo, tenuto conto della complessità e delle caratteristiche delle singole procedure.

Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi e alla pesatura delle singole fasi per l’individuazione dei termini finali dei procedimenti in osservanza ai principi espressi al comma 2 dell’art. 6 della l.r. 7/2005.

Il lavoro, che ha considerato le materie afferenti Settore Soprintendenza Beni Librari, e ha comportato una attenta valutazione degli interessi coinvolti, ha portato alla dettagliata definizione e descrizione di quei procedimenti amministrativi che non trovano una puntuale disciplina negli atti normativi di settore, descrizione effettuata utilizzando il modello di scheda già predisposta, che risponde alle disposizioni degli articoli 6 e 8 della citata legge regionale 7/2001.

Rilevata quindi la necessità di delineare una disciplina generale dei procedimenti amministrativi di competenza del Settore Soprintendenza Beni Librari, identificandoli con precisione ai sensi dell’art. 8 della citata legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005 e definendone, ai sensi dell’articolo 6 della stessa legge regionale, i termini per la conclusione.

Preso atto che con lettera del 31 gennaio 2008 (prot. n. 21517DA1802) il Direttore della Direzione Cultura ha trasmesso le schede dei procedimenti amministrativi, come definite in collaborazione col Settore Organizzazione, siglate in ogni pagina dal responsabile del Settore Soprintendenza Beni Librari, individuato nelle schede come responsabile del procedimento.

Preso atto che dette schede individuano, per ogni singolo procedimento amministrativo, sia gli elementi espressamente richiesti dalla l.r. 7/2005 ovvero la precisa definizione, il responsabile del procedimento, il termine finale, sia altri elementi utili alla conoscenza del procedimento in un’ottica di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, come gli estremi degli atti normativi di riferimento, la descrizione delle singole fasi, eventuali ulteriori note esplicative.

Ritenuto pertanto di ottemperare a quanto previsto dalla citata legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005 approvando le schede allegate per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che per i procedimenti descritti trovano applicazione tutte le norme generali stabilite dalla legge in tema di procedimenti amministrativi e in materia di presentazione di istanze e di documentazione alla pubblica amministrazione

Ritenuto inoltre che, ai fini, dell’individuazione dei termini di decorrenza del procedimento amministrativo ai sensi del comma 5 dell’art. 6 della citata legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005 occorre definire i seguenti criteri:

1. I procedimenti sono avviati d’ufficio o iniziati ad istanza di parte.

2. L’avvio d’ufficio del procedimento è obbligatorio quando, ai sensi della normativa vigente, l’amministrazione è tenuta ad iniziare il procedimento medesimo al verificarsi di determinate circostanze ovvero in momenti dalla legge stabiliti.

3. Il procedimento è ad iniziativa di parte nei casi in cui l’ordinamento prevede la presentazione di un’istanza, comunque denominata, e sussista l’obbligo dell’amministrazione di provvedere in merito.

4. Se viene presentata un’istanza in merito alla quale non sussista l’obbligo da parte dell’amministrazione di provvedere, il procedimento può essere avviato d’ufficio; qualora l’amministrazione abbia aperto d’ufficio un procedimento, pur in assenza di un obbligo espresso, è tenuta a concluderlo con un provvedimento espresso; in questi casi il responsabile della struttura organizzativa competente per materia cura gli adempimenti pre-istruttori al fine di valutare se il procedimento debba essere avviato.

5. Salvo che non sia espressamente diversamente disposto, gli esposti e le segnalazioni che pervengono all’Amministrazione regionale sono valutate, agli effetti del presente atto, esclusivamente nei casi in cui, sulla base delle circostanze indicate, risultino finalizzate all’attivazione di un procedimento amministrativo regionale e sussista l’obbligo a procedere da parte dell’amministrazione; in tali casi, il responsabile della struttura organizzativa competente per materia, cura gli adempimenti pre-istruttori al fine di valutare se il procedimento debba essere avviato.

6. Se l’iniziativa che apre il procedimento è d’ufficio, il termine decorre dal compimento del primo atto di impulso, o dalla data in cui la struttura competente abbia notizia del verificarsi di un fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere, o da un momento preciso qualora imposto dalla legge.

7. Per compimento del primo atto d’impulso si intende primo atto formale dell’Amministrazione significativo della volontà di iniziare il procedimento.

8. Qualora il verificarsi delle circostanze debba essere accertato il procedimento inizia dalla data dell’accertamento.

9. Se l’iniziativa è ad istanza di parte e sussiste l’obbligo di provvedere, il termine decorre o dalla data di ricevimento della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, o, qualora l’istruttoria richieda l’esame comparativo di più istanze, dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione di dette istanze.

10. Le istanze devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dalle norme di riferimento e devono essere corredate dalla documentazione prevista dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento o dagli atti amministrativi per l’adozione del relativo provvedimento.

Vista la legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge regionale n. 51 dell’8 agosto 1997 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale);

Preso atto che per i procedimenti descritti trovano applicazione tutte le norme generali stabilite dalla legge in tema di procedimenti amministrativi e in materia di presentazione di istanze e di documentazione alla pubblica amministrazione;

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

* di ottemperare a quanto previsto dalla legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005 approvando le schede allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che individuano, per ogni singolo procedimento amministrativo, relativo al Settore Sopraintendenza Beni Librari, la precisa definizione, il responsabile del procedimento, il termine finale, gli estremi degli atti normativi di riferimento, la descrizione delle singole fasi ed eventuali ulteriori note esplicative;

* che il termine iniziale dei procedimenti sia individuato sulla base dei criteri espressi in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del DPGR 8/R/2002.

(omissis)

Allegato