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Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comune di Venaus (Torino)

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2007 “Modifica art. 9 del Regolamento Edilizio ” - Formazione della Commissione Edilizia

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. omissis;

2. di modificare l’art. 9 del Regolamento edilizio comunale, dando atto che quindi viene approvato il seguente nuovo testo dell’articolo:

Art. 9 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da 8 componenti, eletti dal Consiglio Comunale; il Presidente della Commissione è nominato tra essi dal Consiglio Comunale. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il componente della Commissione più anziano di età.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno tre dei membri elettivi dovranno essere in possesso di laurea in ingegneria od architettura o diploma di geometra o di perito edile. Un membro elettivo dovrà disporre di specifica e comprovata competenza in materia di tutela dei valori ambientali, così come disposto dalla Legge Regionale 03.04.1989, n. 20, art. 14, in quanto nel territorio comunale sono presenti porzioni di territorio sottoposti a tutela ai sensi del D.lgvo 490/99. Almeno uno dei membri elettivi dovrà essere nominato in rappresentanza della minoranza consiliare.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, nonché il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali del Comune.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

10. Ai lavori della Commissione edilizia possono assistere, senza diritto di voto e di intervento, il Sindaco e i Consiglieri comunali.