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Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 3 marzo 2008, n. 12-8312

Programma Operativo Regionale - FESR 2007/2013 - obiettivo “Competitivita’ regionale e Occupazione” - Asse I ‘Innovazione e transizione produttiva’ - Asse II ‘Sostenibilita’ ed efficienza energetica’. Agevolazioni a sostegno di progetti nel settore energetico - ambientale. .

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

La Giunta regionale, con deliberazione n. 36-7053 dell’8 ottobre 2007, ha preso atto della decisione C(2007) 3809 del 2 agosto 2007 che approva il Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal fondo europeo di Sviluppo Regionale - FESR, per il periodo 2007/2013, a titolo dell’obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”.

Tale Programma risulta articolato in quattro Assi di intervento a loro volta suddivisi in molteplici attività.

Specificatamente, nell’ambito dell’Asse I, ‘Innovazione e transizione produttiva’, le attività di cui ai punti I.1.3 ‘Innovazione e PMI’, I.2.1 ‘Ecoinnovazione’ e I.2.2 ‘Adozione di tecnologie ambientali’ mirano a promuovere l’innovazione attraverso il rafforzamento dei processi di conoscenza tecnologica e l’introduzione di tecnologie pulite nell’ambito del sistema produttivo.

Nell’ambito dell’Asse II, ‘Sostenibilità ed efficienza energetica’, le attività di cui ai punti II.1.1 ‘Produzione di energie rinnovabili’, II.1.2 ‘Beni strumentali per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica’ e II.1.3 ‘Efficienza energetica’ sono volte a ridurre l’uso intensivo delle fonti energetiche tradizionali attraverso l’incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili e promuovere l’efficienza ed il risparmio energetico nella produzione e consumo di energia.

In questo contesto, al fine di coordinare l’attuazione degli obiettivi energetico-ambientali del Programma Operativo attraverso differenti strumenti di incentivazione, si intendono attivare apposite misure articolate come segue:

- la Misura 1, “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all’uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi”, ha come obiettivo la promozione degli investimenti sia iniziali sia di modifica e revisione del processo e dell’organizzazione produttiva, nel verso di una loro razionalizzazione, ammodernamento e ristrutturazione, per incrementare il livello di efficienza energetica e per produrre energia da fonte rinnovabile nelle unità e nei siti produttivi, concorrendo alla riduzione delle emissioni di inquinanti e di gas ad effetto serra;

- la Misura 2, “Incentivazione all’insediamento di nuovi impianti e nuove linee di produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e vettori energetici, all’efficienza energetica nonché all’innovazione di prodotto nell’ambito delle tecnologie in campo energetico”, ha come obiettivo la promozione dell’insediamento di nuovi impianti e nuove linee di produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili, all’utilizzo di vettori energetici, all’efficienza nelle trasformazioni energetiche, nonché l’innovazione di prodotto e la produzione di impianti tecnici e sistemi costruttivi innovativi in campo energetico;

- la Misura 3, “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e alla produzione/utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel patrimonio immobiliare delle istituzioni pubbliche, negli edifici adibiti ad uso ospedaliero e sanitario, nonché nei siti d’interesse pubblico (discariche)”, ha come obiettivo la promozione di investimenti di razionalizzazione dei consumi energetici e di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici di proprietà e di uso pubblico, nonché la produzione di energia elettrica da fonte solare nelle discariche avviate alla fase di gestione post-mortem.

Gli strumenti di incentivazione proposti consistono, a seconda della tipologia di investimento che si intende incentivare e del beneficiario, nella concessione di prestiti agevolati, cumulati o alternativi a contributi a fondo perduto, entro i massimali specificati nei bandi attuativi e comunque, qualora si tratti di aiuti di Stato ad imprese, nel rispetto dei limiti di intensità previsti dalla normativa comunitaria di riferimento.

In base alle caratteristiche del soggetto beneficiario e alle tipologie di intervento proposto, sarà applicata la normativa sostanziale e procedurale, ivi compresa quella comunitaria, indicata nell’allegato IV.

In raccordo con l’Autorità di Gestione del POR, la disciplina di dettaglio, sarà specificata nei bandi che, unitamente alla modulistica e agli allegati tecnici, saranno predisposti dalla Direzione “Ambiente”, con la collaborazione delle Direzioni “Innovazione, Ricerca e Università” e “Attività Produttive” e delle altre Direzioni eventualmente coinvolte, nel rispetto dei criteri e indirizzi di cui al presente provvedimento e in conformità con quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR in data 30 novembre 2007.

Le risorse che saranno inizialmente destinate agli interventi previsti nelle schede di misura allegate ammontano complessivamente ad euro 130.000.000,00, a valere sui fondi previsti per il finanziamento del Programma Operativo Regionale - FESR 2007/2013.

In ogni caso la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87.1 del Trattato istitutivo della C.E. è sottoposta alle previste procedure di notificazione o comunicazione alla Commissione Europea e a clausola sospensiva ove richiesto.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull’attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;

visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che definisce le modalità attuative dei Fondi;

vista la decisione C(2007) 3809 del 2 agosto 2007 che approva il POR Piemonte - FESR, per il periodo 2007/2013;

vista la DGR n. 36-7053 dell’8 ottobre 2007;

visti gli esiti del Comitato di Sorveglianza in data 30 novembre 2007;

vista la normativa sostanziale e procedurale, ivi compresa quella comunitaria, di cui all’allegato IV del presente atto;

vista la D.G.R. n. 30-8150 del 4 febbraio 2008;

delibera

- di approvare, sulla scorta di quanto in premessa illustrato, le schede di Misura 1, 2 e 3 allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegati I, II e III);

- di dare atto che, in base alle caratteristiche del soggetto beneficiario e alle tipologie di intervento proposto, sarà applicata la normativa sostanziale e procedurale, ivi compresa quella comunitaria, indicata nell’allegato IV al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare la predisposizione degli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione alla Direzione “Ambiente”, con la collaborazione delle Direzioni “Innovazione, Ricerca e Università” e “Attività Produttive” e delle altre Direzioni eventualmente coinvolte;

- di destinare inizialmente agli interventi previsti nelle schede di misura allegate la somma complessiva di euro 130.000.000,00, a valere sui fondi previsti per il finanziamento del Programma Operativo Regionale - FESR 2007/2013;

- di dare atto che la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87.1 del Trattato istitutivo della C.E. è sottoposta alle previste procedure di notificazione o comunicazione alla Commissione Europea e a clausola sospensiva ove richiesto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato I

POR - FESR 2007 - 2013

ASSE I INNOVAZIONE - ASSE II SOSTENIBILITA’

MISURA 1

Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all’uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi

1. Obiettivi specifici della misura

La misura ha come obiettivo la promozione degli investimenti sia iniziali sia di modifica e revisione del processo e dell’organizzazione produttiva, nel verso di una loro razionalizzazione, ammodernamento e ristrutturazione, per incrementare il livello di efficienza energetica e per produrre energia da fonte rinnovabile nelle unità e nei siti produttivi, concorrendo alla riduzione delle emissioni di inquinanti e di gas ad effetto serra.

2. Descrizione della misura

La misura prevede la concessione di agevolazioni a sostegno di progetti/programmi organici di investimento proposti da imprese singole o associate.

La misura si articola nelle seguenti linee di intervento:

* interventi mirati a incrementare l’efficienza energetica dei processi produttivi e degli involucri edilizi;

* interventi finalizzati ad avviare la produzione di energia da fonti rinnovabili o aumentare la quota di energia prodotta da tali fonti negli impianti esistenti;

* interventi volti ad implementare tecnologie per l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile a forte contenuto innovativo.

Nell’ambito del miglioramento dell’efficienza energetica nelle unità produttive si indica a titolo esemplificativo la promozione di interventi volti ad incrementare le prestazioni energetiche dei processi produttivi, sia mediante l’implementazione di processi intrinsecamente più efficienti, sia mediante il miglioramento del rendimento complessivo dei sistemi di combustione alimentati da fonti fossili ed utilizzati per la generazione di energia elettrica e termica di processo (installazione di impianti di cogenerazione ad elevato rendimento e basse emissioni anche collegati a reti-calore), nonché attraverso la sostituzione di motori, inverter e macchinari con unità caratterizzate da una più elevata efficienza e da minori consumi elettrici. Si indicano, altresì, gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri edilizi in cui vengono svolte le attività produttive e quelle strettamente funzionali, quelli mirati alla riduzione del fabbisogno per la climatizzazione degli ambienti, nonché all’adozione di sistemi di produzione ad elevato rendimento e a basse emissioni, ivi compresi i sistemi trigenerativi e quelli basati sullo sfruttamento della geotermia a bassa entalpia.

Nell’ambito degli interventi finalizzati ad avviare la produzione di energia da fonti rinnovabili o aumentare la quota di energia prodotta da tali fonti negli impianti esistenti, si indica altresì, a titolo esemplificativo, la promozione di interventi che prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici, idroelettrici, minieolici per il soddisfacimento di una quota-parte del fabbisogno elettrico dell’unità produttiva e di impianti alimentati a biomassa e solari, per quello termico.

Infine, nell’ambito degli interventi a forte contenuto innovativo, tra le categorie di intervento succitate, si indicano - tra gli altri - gli impianti alimentati a biomassa ad elevata efficienza e ridotto impatto ambientale, gli impianti per lo sfruttamento del biogas che utilizzano componentistica affidabile e di elevata efficienza, sistemi solari termici che utilizzano sistemi innovativi di sfruttamento dell’energia solare a bassa e media temperatura (compresi i sistemi di concentrazione), sistemi fotovoltaici con celle a film sottile di terza generazione, componentistica avanzata e celle di silicio cristallino ad elevata efficienza, impianti mini - eolici ad asse verticale e soluzioni innovative per l’inserimento strutturale e paesistico.

3. Soggetti destinatari dell’intervento

Piccole e medie imprese, singole od associate, con unità operativa ubicata in Piemonte, che esercitino attività diretta alla produzione di beni o servizi nell’ambito dei settori individuati da apposito bando.

Il provvedimento che approva il bando può prevedere l’estensione dell’agevolazione a beneficio di imprese aventi parametri dimensionali superiori a quelli stabiliti dalla normativa europea che definisce le piccole e medie imprese.

4. Struttura incaricata dell’attuazione

La Direzione regionale competente in materia di Ambiente:

- approva il bando che integra, specifica e dà attuazione alle prescrizioni ivi contenute;

- disciplina -nell’ambito di apposito atto di affidamento- l’attività del soggetto gestore di cui al successivo paragrafo 5 e ne verifica l’osservanza;

- predispone la documentazione ed i rapporti di valutazione prescritti dalla normativa comunitaria;

- esercita ogni altra funzione che non intenda affidare al soggetto di cui al successivo paragrafo 5 o ad altre strutture od autorità individuate in applicazione di leggi regionali o regolamenti comunitari.

5. Soggetto gestore

Finpiemonte S.p.A. (l.r. n. 17/2007).

6. Procedure tecniche ed amministrative di selezione

Misura: a bando.

Procedura: valutativa a sportello.

Criteri di selezione: come approvati il 30 novembre 2007 dal Comitato di Sorveglianza per le attività I.2.2 e II.1.1. e II.1.3.

7. Forma e intensità dell’intervento regionale

L’agevolazione è concessa in forma di finanziamento agevolato, cumulato od alternativo al contributo a fondo perduto.

L’agevolazione è concessa, entro i massimali previsti dalla normativa comunitaria di riferimento, con l’intensità di aiuto e i tetti minimi e massimi stabiliti dal bando. Fermo restando il rispetto di tali massimali, l’intensità dell’agevolazione può essere più elevata a beneficio di determinate categorie di imprese, di determinati settori produttivi o di specifiche aree tecnologiche.

8. Controlli e revoche

Il soggetto gestore effettua controlli su singoli beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi/progetti/investimenti e delle spese oggetto dell’intervento finanziario regionale, il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla presente scheda, dagli atti e dai provvedimenti che ne danno attuazione e dai provvedimenti che dispongono l’ammissione a finanziamento nonché la sussistenza dei requisiti d’accesso all’agevolazione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. Le modalità del campionamento e di svolgimento dei controlli sono stabilite nell’atto di affidamento adottato dalla struttura regionale di cui al precedente paragrafo 4.

L’ente gestore procede alla revoca (parziale o totale) dell’agevolazione nei seguenti casi:

a) interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili all’impresa beneficiaria;

b) qualora l’impresa non destini l’agevolazione agli scopi che ne hanno motivato l’ammissione all’agevolazione;

c) nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

d) nel caso in cui i beni acquistati con l’agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla concessione dell’agevolazione;

e) nei casi in cui l’impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicarne la consistenza patrimoniale o l’esecuzione dell’investimento finanziato o la restituzione del finanziamento agevolato o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso il gestore Finpiemonte o verso la Regione con altri contratti di finanziamento agevolato;

f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento agevolato;

g) in caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento agevolato;

h) qualora il luogo di realizzazione del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere concessa;

i) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di ammissione all’agevolazione e dalla normativa di riferimento, o nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;

j) in caso di cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria entro i 5 anni successivi alla realizzazione dell’ investimento;

k) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell’impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dalla realizzazione dell’investimento;

l) nel caso di progetti realizzati in forma associata, qualora venga meno una componente progettuale di uno o più partner, salvo che il resto della compagine si accolli l’esecuzione dell’intero progetto;

m) in caso di cessazione o trasferimento dell’unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi alla conclusione dell’investimento ammesso all’agevolazione;

n) qualora il beneficiario dell’agevolazione non consenta l’effettuazione dei controlli o non produca la documentazione a tale scopo necessaria.

La revoca comporta la restituzione (totale o parziale) della parte di agevolazione già erogata, maggiorata degli interessi nella misura stabilita dal bando, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente.

9. Monitoraggi

Il soggetto gestore procede -secondo la cadenza e le modalità indicate dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4- a periodici monitoraggi in ordine all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario della misura.

L’ente gestore procede altresì -nei tempi, secondo le modalità ed in relazione ad indicatori definiti dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4- a rilevare dati ed informazioni che consentano di effettuare valutazioni di risultato e -ove praticabili e significative- valutazioni d’impatto della misura.

La Regione si riserva la facoltà di verificare la regolare realizzazione degli interventi, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi approvati per la realizzazione dell’intervento e quant’altro possa risultare necessario ai fini del monitoraggio.

10. Rinvio

Per quanto riguarda le agevolazioni in oggetto, si applica la normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato e di utilizzo dei Fondi strutturali dell’U.E. che troverà puntuale specificazione nell’ambito dei singoli bandi.

11. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria iniziale della misura è pari ad euro 50.000.000,00.

Allegato II

POR - FESR 2007 - 2013

ASSE II SOSTENIBILITA’ - ASSE I INNOVAZIONE

MISURA 2

Incentivazione all’insediamento di nuovi impianti e nuove linee di produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e vettori energetici, all’efficienza energetica nonché all’innovazione di prodotto nell’ambito delle tecnologie in campo energetico

1. Obiettivi specifici della misura

La misura ha come obiettivo la promozione dell’insediamento di nuovi impianti e nuove linee di produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili, all’utilizzo di vettori energetici, all’efficienza nelle trasformazioni energetiche, nonché l’innovazione di prodotto e la produzione di impianti tecnici e sistemi costruttivi innovativi in campo energetico.

2. Descrizione della misura

La misura prevede la concessione di agevolazioni a favore di progetti di investimento diretti al:

a) sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili ed all’efficiente utilizzo dei vettori energetici, al miglioramento dell’efficienza delle tecnologie di trasformazione energetica a basso impatto ambientale, all’individuazione di materiali ad alte prestazioni energetiche ed ambientali, proposti da imprese, singole od associate (anche in modalità di collaborazione interregionale o transnazionale), eventualmente in cooperazione con Università, Centri di ricerca pubblici, Parchi scientifici e tecnologici, Poli di innovazione, altri organismi di ricerca (1);

b) sostegno ad investimenti per la produzione di sistemi, beni e componenti a basso impatto ambientale nel settore dell’efficienza energetica e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili mediante l’innovazione di processo e/o la diversificazione nella produzione di sistemi in grado di:

- sfruttare le fonti energetiche rinnovabili e i vettori energetici;

- consentire il miglioramento dell’efficienza e della sostenibilità ambientale delle tecnologie di trasformazione energetica;

- garantire nuovi metodi di utilizzo delle risorse esistenti;

- produrre componenti e materiali per l’edilizia e le costruzioni con prestazioni più elevate con riferimento alla recente normativa energetica;

c) sostegno (2) all’attrazione da aree extra-regionali di investimenti per l’insediamento di unità produttive finalizzate alla produzione di sistemi, beni e componenti per l’efficienza energetica e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.

Nell’ambito dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile e dei vettori energetici si indica a titolo esemplificativo la promozione di interventi che attengono alla produzione di celle e pannelli fotovoltaici e solari termici, di caldaie a biomassa ad alto rendimento e basse emissioni inquinanti, di sistemi e componenti per lo sfruttamento della geotermia a bassa entalpia e della fonte idraulica per la produzione di elettricità, di generatori eolici, nonché di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e l’utilizzo dell’idrogeno quale vettore energetico.

Nell’ambito degli investimenti per la produzione di sistemi, beni e componenti a basso impatto ambientale nel settore dell’efficienza energetica e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili si indica a titolo esemplificativo la promozione di interventi che afferiscono alla produzione di generatori di calore ad alto rendimento e basse emissioni inquinanti, pompe di calore, micro-turbine, celle a combustibile e sistemi di teleraffrescamento. Per quanto concerne il settore edile si indicano gli interventi di produzione di materiali ad alte prestazioni energetiche e basso impatto ambientale.

3. Soggetti destinatari dell’intervento

Per le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2:

piccole e medie imprese, singole od associate, con unità operativa ubicata in Piemonte, che esercitino attività diretta alla produzione di beni o servizi nell’ambito dei settori individuati da apposito bando.

Il provvedimento che approva il bando può prevedere l’estensione dell’agevolazione a beneficio di imprese aventi parametri dimensionali superiori a quelli stabiliti dalla normativa europea che definisce le piccole e medie imprese.

Per le agevolazioni di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 2:

i soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dallo strumento “Contratto di insediamento” (3).

4. Struttura incaricata dell’attuazione

La Direzione regionale competente in materia di Ambiente, in collaborazione con le Direzioni “Innovazione, Ricerca e Università” e “Attività Produttive”:

- approva il bando che integra, specifica e dà attuazione alle prescrizioni ivi contenute;

- disciplina -nell’ambito di apposito atto di affidamento- l’attività del soggetto gestore di cui al successivo paragrafo 5 e ne verifica l’osservanza;

- predispone la documentazione ed i rapporti di valutazione prescritti dalla normativa comunitaria;

- esercita ogni altra funzione che non intenda affidare al soggetto di cui al successivo paragrafo 5 o ad altre strutture od autorità individuate in applicazione di leggi regionali o regolamenti comunitari.

5. Soggetto gestore

Finpiemonte S.p.A. (l.r. n. 17/2007) e CEIPiemonte s.c.p.a. (l.r. 13/2006).

6. Procedure tecniche ed amministrative di selezione

Misura: a bando o a regia regionale.

Procedura: a sportello o a graduatoria.

Criteri di selezione: come approvati il 30 novembre 2007 dal Comitato di Sorveglianza per le attività I.1.3 e I.2.1 e II.1.2.

7. Forma e intensità dell’intervento regionale

L’agevolazione è concessa in forma di finanziamento agevolato, cumulato od alternativo al contributo a fondo perduto.

L’agevolazione è concessa, entro i massimali previsti dalla normativa comunitaria di riferimento, con l’intensità di aiuto e i tetti minimi e massimi stabiliti dal bando. Fermo restando il rispetto di tali massimali, l’intensità dell’agevolazione può essere più elevata a beneficio di determinate categorie di imprese, di determinati settori produttivi o di specifiche aree tecnologiche.

8. Controlli e revoche

Il soggetto gestore effettua controlli su singoli beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi/progetti/investimenti e delle spese oggetto dell’intervento finanziario regionale, il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla presente scheda, dagli atti e dai provvedimenti che ne danno attuazione e dai provvedimenti che dispongono l’ammissione a finanziamento nonché la sussistenza dei requisiti d’accesso all’agevolazione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. Le modalità del campionamento e di svolgimento dei controlli sono stabilite nell’atto di affidamento adottato dalla struttura regionale di cui al precedente paragrafo 4.

L’ente gestore procede alla revoca (parziale o totale) dell’agevolazione nei seguenti casi:

a) interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili all’impresa beneficiaria;

b) qualora l’impresa non destini l’agevolazione agli scopi che ne hanno motivato l’ammissione all’agevolazione;

c) nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

d) nel caso in cui i beni acquistati con l’agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla concessione dell’agevolazione;

e) nei casi in cui l’impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicarne la consistenza patrimoniale o l’esecuzione dell’investimento finanziato o la restituzione del finanziamento agevolato o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso il gestore o verso la Regione con altri contratti di finanziamento agevolato;

f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento agevolato;

g) in caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento agevolato;

h) qualora il luogo di realizzazione del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere concessa;

i) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di ammissione all’agevolazione e dalla normativa di riferimento, o nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;

j) in caso di cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria entro i 5 anni successivi alla realizzazione dell’ investimento;

k) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell’impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dalla realizzazione dell’investimento;

l) nel caso di progetti realizzati in forma associata, qualora venga meno una componente progettuale di uno o più partner, salvo che il resto della compagine si accolli l’esecuzione dell’intero progetto;

m) in caso di cessazione o trasferimento dell’unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi alla conclusione dell’investimento ammesso all’agevolazione;

n) qualora il beneficiario dell’agevolazione non consenta l’effettuazione dei controlli o non produca la documentazione a tale scopo necessaria.

La revoca comporta la restituzione (totale o parziale) della parte di agevolazione già erogata, maggiorata degli interessi nella misura stabilita dal bando, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente.

9. Monitoraggi

Il soggetto gestore procede -secondo la cadenza e le modalità indicate dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4- a periodici monitoraggi in ordine all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario della misura.

L’ente gestore procede altresì -nei tempi, secondo le modalità ed in relazione ad indicatori definiti dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4- a rilevare dati ed informazioni che consentano di effettuare valutazioni di risultato e -ove praticabili e significative- valutazioni d’impatto della misura.

La Regione si riserva la facoltà di verificare la regolare realizzazione dei progetti e degli interventi, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi approvati per la realizzazione dell’intervento e quant’altro possa risultare necessario ai fini del monitoraggio.

10. Rinvio

Per quanto riguarda le agevolazioni in oggetto, si applica la normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato e di utilizzo dei Fondi strutturali dell’U.E. che troverà puntuale specificazione nell’ambito dei singoli bandi.

11. Dotazione finanziaria

Al finanziamento della misura sono inizialmente destinate risorse pari ad euro 30.000.000,00.

NOTE:

(1) come definiti al paragrafo 2.2. -lettera d- della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca,sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

(2) Mediante il “Contratto di insediamento” (DGR n. 90 - 7616 del 26.11.07 e DD n. 25/16 del 14.02.2008).

(3) cfr.nota precedente

Allegato III

POR - FESR 2007 - 2013

ASSE II SOSTENIBILITA’

MISURA 3

Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e alla produzione/utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel patrimonio immobiliare delle istituzioni pubbliche, negli edifici adibiti ad uso ospedaliero e sanitario, nonché nei siti d’interesse pubblico (discariche).

1. Obiettivi specifici della misura

La misura ha come obiettivo la promozione di investimenti di razionalizzazione dei consumi energetici e di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici di proprietà e di uso pubblico, nonché la produzione di energia elettrica da fonte solare nelle discariche avviate alla fase di gestione post-mortem.

2. Descrizione della misura

La misura prevede la concessione di agevolazioni a sostegno di progetti/programmi organici di investimento diretti alla:

1. produzione di energia elettrica da fonte solare nei siti piemontesi delle discariche di rifiuti urbani non pericolosi, esaurite ed ormai avviate alla fase di gestione post-mortem, con superficie complessivamente uguale o superiore a 100.000 mq;

2. realizzazione di interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di riduzione dei consumi energetici, a parità di servizi resi, nei patrimoni immobiliari delle istituzioni pubbliche. In tale definizione s’intendono ricompresi gli interventi di efficienza energetica e di sfruttamento delle fonti rinnovabili negli immobili esistenti delle Pubbliche Amministrazioni piemontesi;

3. realizzazione di interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di riduzione dei consumi energetici, a parità di servizi resi, nelle strutture dell’edilizia sanitaria ed ospedaliera.

Con riferimento ai precedenti punti 2 e 3, gli interventi potranno -a titolo esemplificativo- comportare un’azione combinata sul sistema integrato edificio-impianto, migliorando in primo luogo le prestazioni termiche dell’involucro, intervenendo poi sul sistema di produzione, distribuzione e regolazione dell’energia, ai fini di razionalizzare i consumi energetici correlati agli usi di climatizzazione e agli usi tecnologici, ove presenti, eliminando gli sprechi e consentendo di ridurre la “spesa storica” per l’energia.

3. Soggetti destinatari dell’intervento

Con riguardo al punto 1 del paragrafo precedente, i soggetti destinatari dell’intervento sono gli enti locali (proprietari dell’area), nonché le imprese pubbliche, private o miste.

Con riguardo ai punti 2 e 3 del paragrafo precedente, i soggetti destinatari dell’intervento sono le istituzioni pubbliche (Regione, enti locali...) e le imprese con unità operativa ubicata in Piemonte.

4. Struttura incaricata dell’attuazione

La Direzione regionale competente:

- approva il bando che integra, specifica e dà attuazione alle prescrizioni ivi contenute;

- disciplina -nell’ambito di apposito atto di affidamento- l’attività del soggetto gestore di cui al successivo paragrafo 5 e ne verifica l’osservanza;

- predispone la documentazione ed i rapporti di valutazione prescritti dalla normativa comunitaria;

- esercita ogni altra funzione che non intenda affidare al soggetto di cui al successivo paragrafo 5 o ad altre strutture od autorità individuate in applicazione di leggi regionali o regolamenti comunitari.

5. Soggetto gestore

Regione Piemonte e/o Finpiemonte S.p.A. (l.r. n. 17/2007).

6. Procedure tecniche ed amministrative di selezione

Modalità di acquisizione delle manifestazioni di interesse/di individuazione dei programmi/progetti:

- bando (procedura valutativa, a sportello od a graduatoria)

- regia regionale

- titolarità regionale.

Criteri di selezione: come approvati il 30 novembre 2007 dal Comitato di Sorveglianza per le attività II.1.1 e II.1.3.

7. Forma e intensità dell’intervento regionale

L’agevolazione è concessa in forma di finanziamento agevolato, cumulato od alternativo al contributo a fondo perduto.

Nel caso in cui l’intervento regionale si configuri come aiuto di Stato, l’agevolazione è concessa, entro i massimali previsti dalla normativa comunitaria di riferimento, con l’intensità di aiuto e i tetti minimi e massimi stabiliti dal bando. Fermo restando il rispetto di tali massimali, l’intensità dell’agevolazione può essere più elevata a beneficio di determinate categorie di imprese, di determinati settori produttivi o di specifiche aree tecnologiche.

8. Controlli e revoche

Il soggetto gestore effettua controlli su singoli beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi/progetti/investimenti e delle spese oggetto dell’intervento finanziario regionale, il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla presente scheda, dagli atti e dai provvedimenti che ne danno attuazione e dai provvedimenti che dispongono l’ammissione a finanziamento nonché la sussistenza dei requisiti d’accesso all’agevolazione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. Nel caso di gestione affidata a Finpiemonte s.p.a., le modalità del campionamento e di svolgimento dei controlli sono stabilite nell’atto di affidamento adottato dalla struttura regionale di cui al precedente paragrafo 4.

L’ente gestore procede alla revoca (parziale o totale) dell’agevolazione nei seguenti casi:

a) interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili al beneficiario;

b) qualora il beneficiario non destini l’agevolazione agli scopi che ne hanno motivato l’ammissione a finanziamento;

c) nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

d) nel caso in cui i beni acquistati con l’agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla concessione dell’agevolazione;

e) nei casi in cui l’impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicarne la consistenza patrimoniale o l’esecuzione dell’investimento finanziato o la restituzione del finanziamento agevolato o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso il gestore Finpiemonte o verso la Regione con altri contratti di finanziamento agevolato;

f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento agevolato;

g) in caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento agevolato;

h) qualora il luogo di realizzazione del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere concessa;

i) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di ammissione all’agevolazione e dalla normativa di riferimento, o nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;

j) in caso di cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria entro i 5 anni successivi alla realizzazione dell’ investimento;

k) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell’impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dalla realizzazione dell’investimento;

l) nel caso di progetti realizzati in forma associata, qualora venga meno una componente progettuale di uno o più partner, salvo che il resto della compagine si accolli l’esecuzione dell’intero progetto;

m) in caso di cessazione o trasferimento dell’unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi alla conclusione dell’investimento ammesso all’agevolazione;

n) qualora il beneficiario dell’agevolazione non consenta l’effettuazione dei controlli o non produca la documentazione a tale scopo necessaria.

La revoca comporta la restituzione (totale o parziale) della parte di agevolazione già erogata, maggiorata degli interessi nella misura stabilita dal bando, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente.

9. Monitoraggi

Il soggetto gestore procede - secondo la cadenza e le modalità indicate dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4 - a periodici monitoraggi in ordine all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario della misura.

Il soggetto gestore procede altresì -nei tempi, secondo le modalità ed in relazione ad indicatori definiti dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4- a rilevare dati ed informazioni che consentano di effettuare valutazioni di risultato e -ove praticabili e significative- valutazioni d’impatto della misura.

In ogni caso, la Regione si riserva la facoltà di verificare la regolare realizzazione degli interventi, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi approvati per la realizzazione dell’intervento e quant’altro possa risultare necessario ai fini del monitoraggio.

10. Rinvio

Per quanto riguarda le agevolazioni in oggetto, si applica la normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato e di utilizzo dei Fondi strutturali dell’U.E. che troverà puntuale specificazione nell’ambito dei singoli bandi.

11. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria iniziale della misura è pari ad euro 50.000.000,00.

Allegato IV

Normativa sostanziale e procedurale di riferimento

Appalti pubblici

* Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e successive integrazioni e modifiche;

* Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

* Dir. 31-3-2004 n. 2004/17/CE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

* Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (Decreto Bersani) come convertito in Legge 4-8-2006 n. 248 - art. 13;

* Commission Interpretative Communication on the application of Community law on Public Procurement and Concessions to Institutionalised Public-Private Partnerships (IPPP) del 5 febbraio 2007 (C 6661).

Aiuti di Stato

Tra la numerose normative in materia, si citano:

* Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/c 323/01);

* Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);

* Regolamento (CE) n. 1860/2004: Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca;

* Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004;

* Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08);

* Regolamento (CE) n. 1628/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale;

* Regolamento (CE) n. 2204/2002: Aiuti di Stato a favore dell’occupazione;

* Regolamento (CE) n. 70/2001: Aiuti di Stato a favore delle PMI, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 e dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;

* Regolamento (CE) n. 68/2001: Aiuti destinati alla formazione come modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004, recante modifica Regolamento (CE) n. 68/2001;

* Regolamento (CE) n. 1976/2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione;

* Decisione della Commissione del 20 dicembre 2006 sulla proroga di talune decisioni in materia di aiuti di Stato;

* Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio: modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE;

* Regolamento (CE) n. 794/2004: Disposizioni di esecuzione del Regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE;

* Regolamento (CE) n. 1627/2006 che modifica il Regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti;

* Regolamento (CE) n. 1935/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GUUE L 407 del 30 dicembre 2006, p. 1);

* Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GUUE C 37 del 3 febbraio 2001, p. 3) e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente approvata il 23 gennaio 2008;

* Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GUUE C 194 del 18 agosto 2006, pag. 2);

* Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU C 209 del 10 luglio 1997, pag. 3);

* Decisione della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale (GUUE L 312 del 29 novembre 2005, pag 67);

* Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE C 297 del 29 novembre 2005, p. 4);

* Comunicazione della Commissione - Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

* Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

* Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese.

Orientamenti e interpretazioni in materia di Aiuti di Stato

* Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2007, n. 43-6907 - Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998 in materia di aiuti di importanza minore (de minimis). Approvazione linee guida ed orientamenti applicativi per le Direzioni regionali. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Maggio 2007;

* D.G.R. 21 maggio 2001 n. 7/4701: “Applicazione del Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE in materia di aiuti di Stato alla formazione”;

* Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 23 Maggio 2007 -Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati aiuti di stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea, di cui all’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Norme ambientali

Tra la numerose normative in materia, si citano:

- Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

- Direttiva 85/337/CE e s.m.i. del 27 giugno 1985 Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

- Direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 Sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) che abroga la direttiva 96/61/CE, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al recepimento;

- Direttiva 2002/3/CE del 12 febbraio 2002 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’ozono nell’aria;

- Direttiva 2000/69/CE del 16 novembre 2000 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria ambiente;

- Direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 Direttiva del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;

- Direttiva 1999/13/CE dell’11 marzo 1999 e s.m.i. Direttiva del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;

- Direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 Direttiva del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente;

- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 Istituzione di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

- Direttiva 2006/32/EC Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia ed i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

- Direttiva 2005/32/CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Direttiva 2004/8/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;

- Direttiva 2003/30/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

- Direttiva 2003/87/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

- Direttiva 2002/91/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia;

- Direttiva 2001/77/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

- Direttiva 92/42/CEE Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;

- Direttiva 2003/105/CE del 16 dicembre 2003 - testo coordinato con la direttiva 96/82/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

- Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi;

- Direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996 del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

- Direttiva 91/155/CEE del 5 marzo 1991 della Commissione, che definisce e fissa, inapplicazione dell’articolo 10 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi;

- Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed integrazioni del 27 giugno 1967 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose;

- Direttiva 79/409/EEC sulla conservazione degli uccelli selvatici;

- Direttiva 92/43/EC sulla conservazione degli Habitat;

- Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006 Relativa ai rifiuti;

- Dir. 91/689/CEE del sui rifiuti pericolosi;

- Direttiva 94/62/CE del 20 dicembre 1994 Sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio;

- Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 Relativa alle discariche di rifiuti;

- Direttiva 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 Sull’incenerimento dei rifiuti;

- Regolamento CE 1013/2006 Relativo alla spedizione dei rifiuti;

- Direttiva 2000/53/CE del 18 settembre 2000 Relativa ai veicoli fuori uso;

- Direttiva 2006/66/CE del 6 settembre 2006 Relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;

- Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia - Dichiarazione della Commissione;

- Direttiva 2002/49/CE sulla valutazione e gestione del rumore;

- Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

- D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale;

- D.Lgs 59 del 18 febbraio 2005, attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;

- D.Lgs n. 351 del 4 agosto 1999, attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente;

- D.lgs 8 febbraio 2007, n. 20, attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energie;

- D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e s.m.i.;

- D.lgs 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”;

- D.lgs 30 maggio 2005, n. 128 Attuazione della direttiva 2003/30/Ce relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

- Dm Attività produttive 20 luglio 2004 Efficienza energetica - Usi finali dell’energia - Dlgs 79/1999;

- Dm Attività produttive 20 luglio 2004 Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili - Dlgs 164/2000;

- Legge 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

- D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

- D.Lgs. n. 238 del 21 settembre 2005 Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

- D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999 e s.m.i.- testo coordinato con il D.Lgs. 238/2005 -Attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

- D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

- D.p.c.m. del 24maggio 2001 e pubblicato su G.U. n. 183dell’8/8/2001 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Po (PAI);

- L.r. n. 40 del 14dicembre 1998e s.m.i. Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

- D.C.R. n. 98-1247 dell’11 gennaio 2007 Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico).Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento;

- D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006 Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ex articoli 7, 8 e 9 Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351. Stralcio di Piano per la mobilità;

- D.G.R. n. 19-12878 del 28 giugno 200 Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43. Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ex articoli 8 e 9 Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351;

- D.G.R. n. 14-7623 dell’11 novembre 200 Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”. Aggiornamento dell’assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione;

- Legge Regionale n. 43 del 7 aprile 200 Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria;

- D.G.R. 28-2845del 15 maggio2006 Piano di tutela delle acque;

- D.C.R. n. 103-36782 del 12 dicembre 2000. Piano Direttore delle risorse idriche;

- Regolamento Regionale 17 luglio 2007 n. 8/R Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di DMV (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n°61);

- Regolamento Regionale 29 luglio 2003 n. 10/R Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61);

- Regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica;

- D.G.R. n. 41-14475 del 29dicembre 2004 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizi. Modifiche e adeguamento alla vigente normativa della Sezione 2 del Piano di Gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997 n. 436-11546;

- D.G.R. n. 22-12919 del 5luglio 2004 Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica in attuazione dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36;

- Legge regionale n. 24 del 24 ottobre2002 e s.m.i. Norme per la gestione dei Rifiuti;

- D.C.R. n. 351-3642 del 3febbraio 2004 Piano Energetico Ambientale Regionale;

- L.r. n. 13 del 28 maggio 2007: Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia;

- L.r. n. 52 del 20ottobre 2000 Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico;

- L.r. n. 32 del 30 giugno 1992, e s.m.i. Attuazione della direttiva C.E.E. n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

- L.r. n. 42 del 7aprile 2000 Piano regionale di bonifica delle aree inquinate.