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Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2008, n. 31-8424

Regolamento (CE) n. 1698/2005. Indennita’ compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane. Apertura domande per la campagna 2008.

A relazione dell’Assessore Sibille:

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) il quale stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale;

visto il Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Piemonte, riadottato con D.G.R. n. 44 - 7485 del 19/11/2007 e approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28/11/2007;

vista in particolare la Misura 211 del citato Piano che prevede la concessione di un indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli operanti in zone montane;

vista la Legge Regionale n. 16 del 21/06/2002 che ha istituito in Piemonte l’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

visto l’art. 12 della Legge Regionale n. 35 del 13/11/2006 che modificava la Legge Regionale n. 16 del 21/06/2002 istituendo ARPEA - Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;

visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole,alimentari e forestali del 02/01/2008 il quale stabilisce che l’ARPEA subentra alla FinPiemonte S.p.a. nell’espletamento dell’attività di organismo pagatore nella Regione Piemonte;

vista la DGR n. 38 - 8030 del 14/01/2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l’avvio operativo delle attività dell’ARPEA per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1290/05 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006;

visto il Regolamento di funzionamento dell’ ARPEA approvato con D.G.R. n. 76 - 7830 del 17/12/2007 il quale all’art. 9 prevede, tra l’altro, che:

* L’ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. - Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;

* L’ARPEA, sulla base di apposite convenzioni stipulate a norma dell’art. 3 della Legge Regionale n. 16 del 21/06/2002, possa delegare a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/o di servizio tecnico;

preso atto delle convenzioni di delega stipulate da parte dell’ARPEA con gli Organismi Delegati;

ritenuto di stabilire l’apertura delle domande per la concessione dell’indennità compensativa per l’anno 2008 dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del bando e di fornire al riguardo disposizioni in merito,

ritenuto di quantificare in Euro 6.675.000 l’ammontare complessivo delle risorse da destinare al pagamento dell’indennità compensativa per l’anno 2008;

dato atto che all’impegno finanziario si farà fronte nell’ambito delle risorse assegnate per il finanziamento della Misura 211 del Piano di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte;

dato atto che i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli operanti in zone montane sono descritte alla Misura 211 del citato Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Piemonte, riadottato con D.G.R. n. 44 - 7485 del 19/11/2007 e approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28/11/2007;

ritenuto, nel caso le risorse finanziarie non siano sufficienti, al fine di favorire le aziende maggiormente svantaggiate, di attribuire prioritariamente l’indennità, secondo un criterio altitudinale e di fertilità dei suoli, alle coltivazioni tipiche delle alte vallate, escludendo dal contributo le coltivazioni proprie dei fondi valle o delle zone più fertili secondo l’ordine di esclusione che verrà definito nel bando;

ritenuto di incaricare la Direzione Regionale 14 - Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste - di predisporre apposito Bando per la specificazione delle modalità di compilazione e presentazione delle domande, nonché per l’emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative, ivi compresa l’elencazione delle coltivazioni secondo l’ordine di priorità sopra descritto;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di stabilire, a partire dalla data di pubblicazione del Bando, sul Bollettino Ufficiale della Regione l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione dell’indennità compensativa, anno 2008, agli agricoltori operanti nelle zone classificate montane del Piemonte, secondo le modalità descritte alla Misura 211 del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Piemonte, riadottato con D.G.R. n. 44 - 7485 del 19/11/2007 e approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28/11/2007,

di destinare, per il pagamento delle indennità compensative per l’anno 2008, la somma complessiva di Euro 6.675.000,

di attribuire prioritariamente l’indennità, nel caso le risorse finanziarie non siano sufficienti, secondo un criterio altitudinale e di fertilità dei suoli, alle coltivazioni tipiche delle alte vallate, escludendo dal contributo le coltivazioni proprie dei fondi valle o delle zone più fertili secondo l’ordine di esclusione che verrà definito nel bando,

di incaricare la Direzione Regionale 14 - Opere Pubbliche, Difese del suolo, Economia montana e Foreste - di predisporre apposito Bando per la specificazione delle modalità di compilazione e presentazione delle domande, nonché per l’emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative relative alla presentazione delle domande di aiuto per l’anno 2008, ivi compresa l’elencazione delle coltivazioni secondo l’ordine di priorità sopra descritto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)