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Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2008

Codice DA1701
D.D. 6 febbraio 2008, n. 54

DGR n. 21-4844 del 11.12.2006 - Onere aggiuntivo per il rilascio delle autorizzazioni commerciali - Comune di Valenza (Al) Soc. Esselunga spa attivazione grande struttura tipologia G-SM1 con superficie di vendita di mq. 3085 - localizzazione L2 (Delibera Conferenza dei Servizi n. 12302/17.1 del 14.10.2004)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di individuare l’ammontare dell’onere aggiuntivo da destinare al Comune sede d’intervento e ai Comuni contermini per la rivitalizzazione, riqualificazione e promozione del tessuto commerciale esistente e di stabilire le modalità operative per la corresponsione del medesimo da parte della Società Esselunga spa, sottoscrittrice dell’atto d’obbligo allegato all’autorizzazione amministrativa, rilasciata a seguito della delibera della Conferenza dei Servizi n. 12302/17.1 del 14.10.2004, relativa all’attivazione di una grande struttura G-SM1 con superficie di vendita di mq. 3085 ubicata nel Comune di Valenza (Al) Via Repubblica/Via Brescia, in una localizzazione L2, secondo le seguenti specificazioni:

* la somma complessiva degli oneri aggiuntivi previsti dall’art. 17, c. 4 ter della DCR n. 347-42514 del 23.12.2003 destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (art. 18 e 19), dovuti dalla Società Esselunga spa è di Euro 96310.50;

* la società Esselunga spa, sottoscrittrice dell’atto d’obbligo, deve versare la somma di Euro 96310.50, ad ogni singolo Comune, secondo la seguente ripartizione:

Comune     EURO
Comune sede d’intervento    
Valenza    43339.73
    
Comuni limitrofi    
Alessandria    2605,12
Bassignana    6946,99
Bozzole    7815,36
Giarole    7815,36
Mirabello Monferrato    6946,99
Pecetto di Valenza    6946,99
Pomaro Monferrato    7815,36
San Salvatore Monferrato    6078,61
    
Totale    96310.50

* la corresponsione dell’onere aggiuntivo, da parte della Soc. Esselunga spa, sottoscrittrice dell’atto d’obbligo, ai comuni beneficiari dovrà avvenire entro due anni dalla data di approvazione della presente determina dirigenziale

2. I Comuni beneficiari, ai sensi dell’art. 8 della DGR n. 21-48444-11.12.2006, devono destinare le somme percepite, a titolo di onere aggiuntivo, al perseguimento degli obiettivi di legge della riqualificazione e della rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale, secondo le seguenti indicazioni:

• Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti:

- Comuni che già hanno adottato un programma di qualificazione urbana ai sensi dell’art. 18 della DCR n. 563-13414/99 così come modificata dalla DCR 347-42514/03 e dalla DCR n. 59-10831/06 al momento dell’entrata in vigore della presente normativa:

* azioni rivolte al completamento di quanto già realizzato nella fase di attuazione del PQU (Programmi di qualificazione urbana);

* azioni di promozione rivolte alle aree oggetto di PQU

* azioni di studio, analisi e progettazione di nuovi PQU o di implementazione della qualificazione nelle aree già oggetto di PQU

* azioni di promozione e qualificazione dei luoghi del commercio

- Comuni che non hanno ancora adottato programmi di qualificazione urbana ai sensi dell’art. 18 della DCR n. 563-13414/99 così come modificata dalla DCR 347-42514/03 e dalla DCR n. 59-10831/06 al momento dell’entrata in vigore della presente normativa

* azioni di studio, analisi, e progettazione per la realizzazione di PQU

* azione di promozione e qualificazione dei luoghi del commercio

• Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti

- azioni volte alla realizzazione di PIR (Programmi integrati di rivitalizzazione)

- azioni rivolte al completamento di quanto già realizzato nella fase di attuazione del PIR;

- azioni per mantenimento, potenziamento, ricostituzione del servizio commerciale locale, anche nella forma del centro polifunzionale e delle forme di commercio su area pubblica alternative alla forma mercatale.

- qualunque azione di promozione e sostegno dell’immagine del comune.

Le azioni devono essere realizzate dai comuni entro il termine di anni tre a decorrere dall’attribuzione dei fondi. La Regione può consentire di derogare al termine suddetto, qualora il Comune interessato ne faccia richiesta, indicandone le ragioni di presupposto.

4. La Regione, ai sensi dell’art. 10 della DGR n. 21-4844 del 11.12.2006, verifica il corretto utilizzo delle somme da parte dei comuni beneficiari, attraverso il controllo delle azioni amministrative e programmatorie comunali. A tal fine, ai sensi del c. 2 del citato articolo, ciascun comune destinatario delle somme corrisposte a titolo di onere aggiuntivo deve trasmettere annualmente opportuna certificazione a contenuto tecnico-finanziario in ordine all’utilizzo delle stesse

Una copia della presente determinazione dirigenziale verrà trasmessa alla Società Esselunga spa, al Comune di Valenza (Al) e ai Comuni contermini

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni