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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12
Codice DA1202
D.D. 21 dicembre 2007, n. 158
Ferrovia del Canavese. Comune di Cuorgne. Autorizzazione al Sig. Giovanni Bellino, in qualita di proprietario, ai sensi dellart. 60 del D.P.R. 753/80, allesecuzione di variante in corso dopera e alla chiusura di una scala esterna nel fabbricato residenziale, sui lotti distinti al C.T. al F. 14, map. 449-273, in deroga allart. 49 del citato D.P.R.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di rilasciare, ai sensi dellart. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, al Sig. Giovanni Bellino, in qualità di proprietario, lautorizzazione, in deroga allart. 49 del citato D.P.R., allesecuzione di variante in corso dopera del progetto già autorizzato con D.D. n. 226 del 26/05/06, consistente in modifiche dellinvolucro esterno, con distanze migliorative rispetto a quanto precedentemente autorizzato (da m 3 rientranti nella fascia di rispetto, comprensivi dellaggetto del balcone, si passa a m 2,50), della disposizione interna dei vani e della localizzazione della scala esterna, con chiusura della stessa, sui lotti distinti al C.T. del Comune di Cuorgnè al F. 14, map. 449-273, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno della istanza e depositati in data 9/08/2007, a condizione che al piede del rilevato, alla distanza di m 6 dalla più vicina rotaia, sia installata idonea recinzione che separi la proprietà privata con la sede ferroviaria, come già richiesto nella D.D. n. 226 del 26/05/06;
che il Richiedente dovrà mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 Legge sullinquinamento acustico;
che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;
che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;
che ai sensi del comma n. 4 dellart. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore scrivente dellultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.
La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.
Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o allatto comprovante lesistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dellautorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.
Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino