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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12

Codice DA0713
D.D. 28 novembre 2007, n. 253

Occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitu’ ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili siti in Comune di Cuneo, necessari per la costruzione e l’esercizio del metanodotto di allacciamento alla Ditta Elyo Italia - DN 200 mm (8"), 75 bar.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

ART. 1

In favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. è disposto l’asservimento degli immobili necessari per la costruzione e l’esercizio del metanodotto di allacciamento alla Ditta Elyo Italia - DN 200 mm (8"), 75 bar, siti nel Comune di Cuneo e meglio individuati nell’allegato piano particellare allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

L’asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all’art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 327/2001 e cioè che il presente provvedimento sia, a cura Snam Rete Gas SpA, notificato, nonché eseguito tramite l’immissione nel possesso.

ART. 2

L’imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:

1. lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri uno, misurata al momento della posa della tubazione trasportante idrocarburi nonché dei cavi accessori per le reti tecnologiche;

2. l’installazione di apparecchi di sfiato e di cartelli segnalatori nonché di eventuali opere sussidiarie, necessarie ai fini della sicurezza;

3. il divieto di costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse a distanza inferiore di metri 13,50 (tredici virgola cinquanta) dall’asse di tubazione;

4. l’obbligo di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

5. le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al metanodotto sono inamovibili; la loro proprietà è e rimane di SNAM Rete Gas SpA, unico soggetto che avrà anche facoltà di rimuoverle;

6. il diritto di Snam Rete Gas SpA al libero accesso, in ogni tempo, alle proprie opere e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni, compresi i recuperi;

7. i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni ed esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta e liquidati, a chi di ragione, a lavori ultimati;

8. il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi, pericolo per l’impianto oppure sia di ostacolo al libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;

9. il mantenimento a carico dei proprietari dei fondi di ogni tributo e di tutti gli oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

In favore della Società Snam Rete Gas SpA è altresì disposta l’autorizzazione a procedere all’occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell’immissione in possesso, degli immobili appartenenti al territorio del Comune di Cuneo, meglio identificati nel piano particellare di cui al precedente art. 1, necessari per la costruzione del metanodotto.

E’ concessa facoltà a SNAM Rete Gas SpA di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001 i tecnici incaricati dalla predetta Società delle operazioni di immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest’ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della SNAM Rete Gas SpA.

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza dei beni e della presa di possesso contenente l’indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui al precedente art. 3, del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del provvedimento di asservimento, sarà notificato, a cura di Snam Rete Gas SpA, ai proprietari dei fondi almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 8.

ART. 5

L’indennità per l’occupazione temporanea delle aree, come risulta quantificata nell’allegato piano di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 327/2001.

ART. 6

L’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’asservimento delle aree interessate dai lavori è riportata nell’allegato piano di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all’art. 22 del D.P.R. 327/2001, ossia che l’avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l’indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata con urgenza, senza particolari indagini o formalità come previsto dall’art. 22 e conformemente all’art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell’occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 e 38 del D.P.R. 327/2001 e tenuto conto dello stato di manutenzione o di crescita in cui si trovavano al momento dell’occupazione dell’area.

ART. 7

I proprietari interessati sono invitati a comunicare, in forma scritta, alla Regione Piemonte - Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio, via Viotti n. 8, 10121 Torino e, per conoscenza, alla SNAM Rete Gas SpA, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, se condividono l’indennità offerta, ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001.

In caso di silenzio, l’indennità offerta si intende rifiutata.

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l’assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento delle indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge, a cura della SNAM Rete Gas S.p.A.

Trascorsi i termini di legge saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di rifiuto espresso dell’indennità, o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Direzione regionale, ai sensi dell’art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001, la determinazione dell’indennità definitiva di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri.

Il proprietario che non condivide l’indennità offerta può chiedere entro lo stesso termine previsto per l’accettazione la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. 327/2001.

E’ posta a carico della SNAM Rete Gas SpA la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, delle eventuali maggiorazioni delle indennità definite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 8

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere della SNAM Rete Gas S.p.A alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili unitamente all’avviso contenente l’indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui al precedente art. 3, del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del provvedimento di asservimento e, comunque, almeno sette giorni prima della stessa.

Tale esecuzione ha luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del relativo verbale e dello stato di consistenza dei beni, prima che ne sia mutato lo stato dei luoghi.

Il presente provvedimento sarà, a cura e spese della SNAM Rete Gas S.p.A, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.

ART. 9

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ART. 10

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all’art. 21 della Legge 6.12.1971 n. 1034, come modificata dall’art. 1 della Legge 21.7.2000 n. 205.

E’ possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell’atto.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri