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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12

Codice DA1604
D.D. 12 dicembre 2007, n. 108

L.R. n. 69/1978 “Coltivazione di cave e torbiere”. Rinnovo dell’autorizzazione per il progetto di coltivazione con riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell’area di cava in loc. Mezzaluna, dei Comuni di San Mauro, Castiglione e Settimo T.se (TO) compresa entro il Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po presentata dalla Societa’ Mazzucchetti S.a.s. M192T

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Alla Società Mazzucchetti s.a.s.(omissis), con sede in San Mauro Torinese Via XXV aprile, 47, è concesso il rinnovo dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell’area della cava in località Mezzaluna, sino al 31 dicembre 2010.

2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’Allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione, la Società esercente è inoltre tenuta all’attuazione dei monitoraggi previsti nell’Allegato B.

3. La Società esercente è tenuta al pagamento delle “Tariffe del diritto di escavazione” di cui all’art. 2 della l.r. 23 aprile 2007 n. 9, secondo le modalità definite dalla DGR 22-6045 del 4 giugno 2007.

4. I lavori devono essere condotti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

5. La Società esercente è tenuta, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di 463.000 Euro (quattrocento sessantatre mila/00) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978 di cui l’importo di 191.000 Euro (centonovantun mila/00) è riferito alle opere di recupero e riqualificazione ambientale previste per l’area in Comune di San Mauro Torinese e l’importo di 272.000 Euro (duecento settantadue mila/00) è riferito alle opere di recupero e riqualificazione ambientale previste per l’area in Comune di Castiglione Torinese. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata alle Amministrazioni comunali di San Mauro e Castiglione Torinese (TO) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fideiussione prevista nel presente punto è sostitutiva di quelle attualmente in vigore, stipulate in ottemperanza alle determinazioni dirigenziali n. n. 34 del 27 febbraio 2004 e 95 del 28 marzo 2007. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

6. Entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta ad stipulare la convenzione con l’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese -, secondo la bozza allegata al presente atto (Allegato C), la bozza dovrà comunque essere adeguata con l’eliminazione del secondo comma dell’art. 5.4).

7. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta, ai sensi dell’art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I. a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. L’atto liberatorio deve essere inviato al Comune di Castiglione Torinese (TO), all’Amministrazione Regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

8. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli allegati A e B e il mancato rispetto della convenzione con l’Ente di Gestione costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

9. La presente determinazione sarà inviata ai Comuni di San Mauro Torinese, Castiglione Torinese e Settimo Torinese (TO), all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese” e alla Provincia di Torino, per conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

10. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

11. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto