Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12

Codice DA1606
D.D. 19 novembre 2007, n. 59

L.R. 21/97 - Capo VI - Acquisizione di prodotti per la promozione in Italia e all’estero dell’Eccellenza Artigiana - Ditta Cattaneo Cravatte Srl - Impegno di spesa di Euro 7.440,00 (IVA al 20% inclusa) sul cap. 11559/2007 - Deliberazione n. 19-7247 del 29/10/2007. Accantonamento n. 101749

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

così come descritto in premessa e nello schema di contratto che si allega quale parte integrante della presente determinazione;

di acquisire dalla ditta Cattaneo Cravatte Srl con sede in Torino (TO) in Corso Re Umberto 8 (omissis), ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, prodotti promozionali del Marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”, che possono rappresentare l’artigianato artistico e di qualità piemontese e supportare l’attività Istituzionale di valorizzazione, in occasione di iniziative di una certa rilevanza in Italia e all’estero, così come descritto in premessa e nello schema di contratto che si allega quale parte integrante della presente determinazione, per un importo di Euro 7.440,00 (IVA al 20% inclusa);

di impegnare la somma complessiva di Euro 7.440,00 (IVA al 20% inclusa) sul cap. 11559/2007, accantonamento n. 101749 (impegno 5523) che presenta la necessaria disponibilità;

di liquidare tale somma, secondo quanto disposto nello schema di contratto allegato, in un’unica soluzione, entro il corrente anno, a favore della ditta Cattaneo Cravatte Srl con sede in Torino (TO) in Corso Re Umberto 8 (omissis), a mezzo accredito su c.c. bancario, dietro presentazione di regolare fattura, vistata dal responsabile del Settore Disciplina e Tutela dell’Artigianato della Regione Piemonte, corredata dai dati per l’accredito (ABI, CAB e C/C e IBAN), ad avvenuta esecuzione del lavoro stesso.

La Regione Piemonte provvede al pagamento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della citata fattura. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato nei termini stabiliti, per causa imputabile alla Regione, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura fissata dal Ministero competente ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 231/2002 comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del c.c.

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere dai contratti, che vengono stipulati mediante invio di lettera secondo gli usi commerciali, in caso di ritardi superiore ai 30 giorni per mancata consegna e per inosservanza giudicata grave anche di una sola delle caratteristiche tecniche previste dai capitolati e meglio specificate nelle lettere commerciali.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale 29/7/2002, n. 8/R.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto