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Bollettino Ufficiale n. 12 del 20 / 03 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2008, n. 23-8372

Adeguamento principi del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in L. 40/2007, per quanto riguarda le professioni di guida turistica e accompagnatore turistico. Modifiche e integrazioni alla DGR n. 54-9901 dell’8 Luglio 2003.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare, allo scopo di adeguarsi alle disposizioni del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, art. 10 comma 4, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, l’allegato alla presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale, contenente modifiche ed integrazioni alla parte titolata “Requisiti per il conseguimento dell’abilitazione” dell’allegato alla deliberazione n. 54-9901 del 08.07.03.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonteai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Requisiti per il conseguimento dell’abilitazione

1. Compimento del 18° anno di età.

2. Frequenza del corso di qualificazione e superamento della prova finale con conseguimento del giudizio di idoneità per il rilascio dell’attestato di abilitazione, fatto salvo quanto disposto dalla DGR n. 57-12583 del 24.05.04 ai sensi dell’art.3, comma 6 della legge regionale 33/01 e dal successivo punto 4. del presente provvedimento ai sensi del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, art. 10 comma 4.

3. Titoli di studio:

3.1. Per le figure di Accompagnatore naturalistico e di accompagnatore di turismo equestre: diploma di scuola dell’obbligo o titolo di studio equivalente conseguito all’estero la cui equivalenza deve essere attestata dall’Ambasciata del Paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.

3.2. Per le per le figure di guida turistica, di accompagnatore turistico e di animatore turistico: diploma di maturità valido per l’accesso a tutte le facoltà universitarie o titolo di studio equivalente, conseguito all’estero la cui equivalenza deve essere attestata dall’Ambasciata del Paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.

4. Disposizioni per l’attuazione del D.L. 7/2007, art. 10, comma 4:

4.1. Figura di guida turistica: i soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente sono abilitati all’esercizio della professione di guida turistica, previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.

4.1.1. Per la verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio i candidati sostengono un colloquio davanti alla Commissione d’esame prevista dall’art. 5 della L.R. 33/01 riunita in forma ristretta, con la presenza di:

* il dirigente della Provincia competente per materia o suo delegato, che la presiede;

* un esperto nella materia oggetto del colloquio;

* un docente per ciascuna delle lingue straniere oggetto del colloquio;

* un esperto designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;

* un rappresentante dell’ente organizzatore del corso o della Provincia, che svolge funzioni di segretario.

4.1.2. Il colloquio si articola in due prove:

* conversazione in una o più lingue straniere a scelta del candidato

* colloquio inerente ai contenuti della materia “Il territorio e le sue risorse”, come descritti nella DGR n. 57-1258 del 24.05.2003, allegato 3, punto 1.2.

4.1.3. Per ottenere l’abilitazione è necessario conseguire il giudizio positivo in entrambe le prove. Nel caso in cui il candidato abbia richiesto la verifica per più lingue straniere, ai fini dell’abilitazione è sufficiente il giudizio positivo per una lingua.

4.1.4. La suddetta verifica può svolgersi con l’ammissione diretta del candidato ad un esame di fine corso, ovvero con la convocazione di un’eventuale sessione straordinaria di esame organizzata dalla Provincia, secondo le modalità indicate dalla DGR n. 57-1258 del 24.05.2003, allegato 3, punto 2.

4.1.5. Si prescinde dalla/e prova/e di conversazione in lingua straniera nel caso in cui il candidato abbia conseguito titoli di studio valutati dalla Commissione idonei a dimostrare le conoscenze linguistiche del candidato medesimo. Si prescinde altresì dalla suddetta prova di conversazione nel caso di candidati madrelingua.

4.1.6. Quando nella Provincia non siano previsti corsi di qualificazione per guide turistiche con prova finale di accertamento, riconosciuti ai sensi dell’art, 3, comma 2 della L.R. 33/2001, la Provincia è tenuta convocare la Commissione ristretta almeno una volta all’anno, allo scopo di consentire il conseguimento dell’abilitazione professionale ai soggetti titolari delle lauree descritte al punto 4.1 che ne abbiano fatto richiesta.

4.2. Figura di accompagnatore turistico: i soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente sono abilitati all’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.

4.2.1. per la verifica delle conoscenze specifiche la Provincia confronta le materie oggetto del piano di studi del candidato con le materie dei corsi di formazione per accompagnatore turistico approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 57-1258 del 24.05.2003, allegato 2 punto 3 e, sulla base delle lacune eventualmente riscontrate, stabilisce gli argomenti oggetto di colloquio davanti alla Commissione d’esame prevista dall’art. 5 della L.R. 33/01, riunita in forma ristretta, con la presenza di:

* il dirigente della Provincia competente per materia o suo delegato, che la presiede;

* un esperto per ciascuna materia o lingua straniera oggetto del colloquio;

* un esperto designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;

* un rappresentante dell’ente organizzatore del corso o della Provincia, che svolge funzioni di segretario.

4.2.2. Al termine del colloquio la Commissione esprime un giudizio positivo o negativo ai fini del conseguimento dell’abilitazione.

4.2.3. Ai fini della suddetta verifica i candidati sono ammessi direttamente ad un esame di fine corso, ovvero ad una eventuale sessione straordinaria di esame organizzata dalla Provincia, secondo le modalità indicate dalla DGR n. 57-1258 del 24.05.2003, allegato 2, punto 2. Il colloquio può svolgersi anche davanti ad una Commissione nominata da una Provincia diversa da quella di residenza.

4.2.4. Per consentire il conseguimento dell’abilitazione professionale ai soggetti titolari delle lauree descritte al punto 4.2 che ne abbiano fatto richiesta, in mancanza di corsi di qualificazione per accompagnatori turistici con prova finale di accertamento riconosciuti ai sensi dell’art, 3, comma 2 della L.R. 33/2001, organizzati nella Provincia e, verificata l’impossibilità di sostenere il colloquio presso altre Province piemontesi, la Provincia in cui risiedono i candidati è tenuta convocare la Commissione ristretta almeno una volta all’anno.

4.3. L’equipollenza del titolo di studio può essere dichiarata dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nella quale risultino gli estremi del relativo provvedimento ministeriale di riconoscimento.