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Bollettino Ufficiale n. 12 del 20 / 03 / 2008
Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2008, n. 23-8372
Adeguamento principi del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in L. 40/2007, per quanto riguarda le professioni di guida turistica e accompagnatore turistico. Modifiche e integrazioni alla DGR n. 54-9901 dell8 Luglio 2003.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di approvare, allo scopo di adeguarsi alle disposizioni del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, art. 10 comma 4, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, lallegato alla presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale, contenente modifiche ed integrazioni alla parte titolata Requisiti per il conseguimento dellabilitazione dellallegato alla deliberazione n. 54-9901 del 08.07.03.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonteai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
Requisiti per il conseguimento dellabilitazione
1. Compimento del 18° anno di età.
2. Frequenza del corso di qualificazione e superamento della prova finale con conseguimento del giudizio di idoneità per il rilascio dellattestato di abilitazione, fatto salvo quanto disposto dalla DGR n. 57-12583 del 24.05.04 ai sensi dellart.3, comma 6 della legge regionale 33/01 e dal successivo punto 4. del presente provvedimento ai sensi del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, art. 10 comma 4.
3. Titoli di studio:
3.1. Per le figure di Accompagnatore naturalistico e di accompagnatore di turismo equestre: diploma di scuola dellobbligo o titolo di studio equivalente conseguito allestero la cui equivalenza deve essere attestata dallAmbasciata del Paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.
3.2. Per le per le figure di guida turistica, di accompagnatore turistico e di animatore turistico: diploma di maturità valido per laccesso a tutte le facoltà universitarie o titolo di studio equivalente, conseguito allestero la cui equivalenza deve essere attestata dallAmbasciata del Paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.
4. Disposizioni per lattuazione del D.L. 7/2007, art. 10, comma 4:
4.1. Figura di guida turistica: i soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dellarte o in archeologia o titolo equipollente sono abilitati allesercizio della professione di guida turistica, previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.
4.1.1. Per la verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio i candidati sostengono un colloquio davanti alla Commissione desame prevista dallart. 5 della L.R. 33/01 riunita in forma ristretta, con la presenza di:
* il dirigente della Provincia competente per materia o suo delegato, che la presiede;
* un esperto nella materia oggetto del colloquio;
* un docente per ciascuna delle lingue straniere oggetto del colloquio;
* un esperto designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;
* un rappresentante dellente organizzatore del corso o della Provincia, che svolge funzioni di segretario.
4.1.2. Il colloquio si articola in due prove:
* conversazione in una o più lingue straniere a scelta del candidato
* colloquio inerente ai contenuti della materia Il territorio e le sue risorse, come descritti nella DGR n. 57-1258 del 24.05.2003, allegato 3, punto 1.2.
4.1.3. Per ottenere labilitazione è necessario conseguire il giudizio positivo in entrambe le prove. Nel caso in cui il candidato abbia richiesto la verifica per più lingue straniere, ai fini dellabilitazione è sufficiente il giudizio positivo per una lingua.
4.1.4. La suddetta verifica può svolgersi con lammissione diretta del candidato ad un esame di fine corso, ovvero con la convocazione di uneventuale sessione straordinaria di esame organizzata dalla Provincia, secondo le modalità indicate dalla DGR n. 57-1258 del 24.05.2003, allegato 3, punto 2.
4.1.5. Si prescinde dalla/e prova/e di conversazione in lingua straniera nel caso in cui il candidato abbia conseguito titoli di studio valutati dalla Commissione idonei a dimostrare le conoscenze linguistiche del candidato medesimo. Si prescinde altresì dalla suddetta prova di conversazione nel caso di candidati madrelingua.
4.1.6. Quando nella Provincia non siano previsti corsi di qualificazione per guide turistiche con prova finale di accertamento, riconosciuti ai sensi dellart, 3, comma 2 della L.R. 33/2001, la Provincia è tenuta convocare la Commissione ristretta almeno una volta allanno, allo scopo di consentire il conseguimento dellabilitazione professionale ai soggetti titolari delle lauree descritte al punto 4.1 che ne abbiano fatto richiesta.
4.2. Figura di accompagnatore turistico: i soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente sono abilitati allesercizio dellattività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.
4.2.1. per la verifica delle conoscenze specifiche la Provincia confronta le materie oggetto del piano di studi del candidato con le materie dei corsi di formazione per accompagnatore turistico approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 57-1258 del 24.05.2003, allegato 2 punto 3 e, sulla base delle lacune eventualmente riscontrate, stabilisce gli argomenti oggetto di colloquio davanti alla Commissione desame prevista dallart. 5 della L.R. 33/01, riunita in forma ristretta, con la presenza di:
* il dirigente della Provincia competente per materia o suo delegato, che la presiede;
* un esperto per ciascuna materia o lingua straniera oggetto del colloquio;
* un esperto designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;
* un rappresentante dellente organizzatore del corso o della Provincia, che svolge funzioni di segretario.
4.2.2. Al termine del colloquio la Commissione esprime un giudizio positivo o negativo ai fini del conseguimento dellabilitazione.
4.2.3. Ai fini della suddetta verifica i candidati sono ammessi direttamente ad un esame di fine corso, ovvero ad una eventuale sessione straordinaria di esame organizzata dalla Provincia, secondo le modalità indicate dalla DGR n. 57-1258 del 24.05.2003, allegato 2, punto 2. Il colloquio può svolgersi anche davanti ad una Commissione nominata da una Provincia diversa da quella di residenza.
4.2.4. Per consentire il conseguimento dellabilitazione professionale ai soggetti titolari delle lauree descritte al punto 4.2 che ne abbiano fatto richiesta, in mancanza di corsi di qualificazione per accompagnatori turistici con prova finale di accertamento riconosciuti ai sensi dellart, 3, comma 2 della L.R. 33/2001, organizzati nella Provincia e, verificata limpossibilità di sostenere il colloquio presso altre Province piemontesi, la Provincia in cui risiedono i candidati è tenuta convocare la Commissione ristretta almeno una volta allanno.
4.3. Lequipollenza del titolo di studio può essere dichiarata dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dellart. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nella quale risultino gli estremi del relativo provvedimento ministeriale di riconoscimento.