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Bollettino Ufficiale n. 12 del 20 / 03 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2008, n. 22-8415

Criteri generali e modalita’ di contribuzione per il rinnovo del parco rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale in Piemonte.

A relazione dell’Assessore Borioli:

La Regione Piemonte, nell’ambito delle proprie competenze in materia di trasporto pubblico regionale e locale, ritiene opportuno perseguire obiettivi di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi. Tali obiettivi sono, tra l’altro, alla base della programmazione attuata, ai sensi della L.R. 1/2000 e s.m.i., attraverso l’adozione del Programma triennale regionale dei servizi.

Con D.G.R. n. 8-5296 del 19 febbraio 2007 è stato approvato il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009 che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 1/2000, definisce, tra l’altro, le risorse da destinare all’esercizio e agli investimenti e la loro ripartizione tra le diverse modalità di produzione dei servizi.

Lo stesso piano individua quale strumento idoneo al conseguimento di tale miglioramento l’introduzione in servizio di autobus nuovi di fabbrica dotati di impianto sollevatore o pedana per disabili motori, impianto di climatizzazione, indicatori di linea e di percorso, sistema audiovisivo interno ed esterno di prossima fermata, che, nel rispetto della D.G.R. n. 31-3125 del 12 giugno 2006 “Definizione delle linee strategiche ed operative del programma di interventi per la riduzione delle emissioni e per la promozione del trasporto pubblico locale” (proposta congiuntamente dalla Direzione Tutela e Risanamento Ambientale e dalla Direzione Trasporti), siano conformati a standard qualitativi caratterizzati dall’utilizzo delle migliori tecnologie e da bassi livelli di emissione.

La D.G.R. n. 31-3125 del 12 giugno 2006 ha stabilito linee strategiche ed operative volte a contenere e ridurre le emissioni in atmosfera prevedendo, tra l’altro, che i futuri provvedimenti per lo stanziamento di fondi regionali destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale dovranno contemplare come finanziabili esclusivamente tipologie di veicoli conformati a standard qualitativi caratterizzati dall’utilizzo delle migliori tecnologie e da bassi livelli di emissione:

- veicoli alimentati a metano, preferibilmente omologati EEV;

- veicoli ibridi dotati di motori a combustione interna preferibilmente omologati EEV;

- veicoli elettrici;

- in subordine, veicoli alimentati a gasolio, dotati di sistemi per la massima riduzione delle emissioni di particolato e di ossidi di azoto, preferibilmente omologati EEV.

Il “Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”, approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, prevede che, con decorrenza 1° gennaio 2010, possano circolare, se dedicati al trasporto pubblico locale, autobus a Basso Impatto Ambientale (Metano, Elettrici, ecc...), autobus con motorizzazione Euro 4 step 2 o successiva ed autobus con motorizzazione Euro 1 o successiva dotati di Filtro Anti-Particolato (FAP).

Il combinato disposto degli atti succitati presuppone che, entro il 1° gennaio 2010, gli autobus con motorizzazione pre Euro ed Euro 0 oggi circolanti vengano dismessi e che l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale venga garantito attraverso l’immissione in servizio di veicoli nuovi conformati a standard qualitativi caratterizzati da bassi livelli di emissione.

Per quanto sopra, la D.G.R. n. 62-6861 del 7 settembre 2007 prevede, la definizione di un piano di investimenti pluriennale, demandando a successiva determinazione dirigenziale, viste le risorse all’uopo previste dai documenti di programmazione economica regionale per il triennio 2007-2009, il riparto e l’assegnazione delle medesime, tra gli Enti soggetti di delega, anche ai fini dell’indicazione delle risorse a ciascuno spettanti per gli investimenti negli Accordi di Programma per il triennio 2007-2009.

Lo stesso provvedimento individua i criteri di riferimento nella definizione del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale suscettibile di dismissione, nella quantificazione del costo dell’investimento, nel riparto e nell’assegnazione delle risorse, rimandando a successiva deliberazione della Giunta Regionale l’approvazione di ulteriori criteri particolari e modalità di attuazione degli investimenti.

Coerentemente con le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, la D.D. n. 430/26.3 del 13 settembre 2007 ha definito in Euro 177.804.992,00 l’impegno finanziario regionale per il rinnovo del parco rotabile destinato all’espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale in Piemonte; lo stesso provvedimento ha definito il riparto, tra gli Enti soggetto di delega ex L.R. 1/2000, delle risorse per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale messe a disposizione dagli strumenti di programmazione finanziaria regionale, nel triennio 2007-2009, ed ha assegnato agli stessi Enti limiti annuali dell’intervento finanziario regionale per investimenti in materiale rotabile.

La D.G.R. n. 13-7646 del 29 novembre 2007 ha accantonato a favore della Direzione regionale Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture la somma di Euro 7.491.202,04 sul cap. 21509/2007 ed Euro 1.233.748,73 sul cap. 22316/2007 per le finalità in argomento.

Successivamente la D.D. n. 123/DA1203 del 30 novembre 2007 ha assegnato ed impegnato le risorse succitate in favore di Province e Comuni, Enti soggetto di delega ex L.R. 1/2000 e s.m.i., secondo la ripartizione specificata nel relativo allegato.

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006 e migliorare la qualità del servizio erogato e dell’aria, si ritiene opportuno proseguire il rinnovo del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale attraverso la sostituzione dei mezzi con motorizzazione antecedente alla classificazione Euro 1, secondo la normativa europea in materia, con l’immissione in servizio di autobus a basso impatto ambientale e comunque con motorizzazione conforme alle direttive Euro 4 o superiore in caso di alimentazione a gasolio, moderni, confortevoli e più idonei alle esigenze dei cittadini.

Si ritiene strumento idoneo a conseguire in modo efficiente, efficace e trasparente gli obiettivi succitati, realizzando possibilmente economie di scala, una procedura di acquisto centralizzata, a livello regionale, del materiale rotabile destinato ai servizi automobilistici di trasporto pubblico locale.

Risalendo al 2004 gli ultimi Piani di investimento nel trasporto pubblico locale in Piemonte, nelle more del perfezionamento e dell’attuazione della succitata procedura di acquisto centralizzata, verificato, nel corso dei lavori preparatori della medesima, l’impegno comunque profuso da diverse aziende di trasporto per procedere, anche in autofinanziamento, al rinnovo e al mantenimento del parco circolante, vista la disponibilità delle risorse accantonate con D.G.R. n. 13-7646 del 29.11.2007 ed impegante con D.D. n. 123/DA1203 del 30.11.2007, si ritiene di procedere alla contribuzione di autobus acquistati in sostituzione di veicoli con motorizzazione antecedente alla classificazione Euro 1, purché alimentati a gasolio con motorizzazione Euro 4 o successiva, elettrici, alimentati a metano o ibridi (dotati di motori a combustione interna) preferibilmente omologati EEV.

Potranno essere ammessi a contributo gli autobus che:

- risultino acquistati ed immatricolati in data antecedente il 31.12.2007;

- oppure ordinati a seguito di gara di appalto pubblicata in data antecedente il 31.12.2007; per le gare di appalto cosiddette “aperte” gli eventuali veicoli successivamente ordinati devono essere immatricolati entro la data di pubblicazione della presente deliberazione;

- oppure ordinati, senza effettuazione di gara se non ricorrente l’obbligo, in data antecedente il 31.12.2007, ma con data di immatricolazione entro la data di pubblicazione della presente deliberazione.

Non possono essere oggetto di assegnazione gli autobus già ammessi a contribuzione in applicazione delle DD.G.R n. 97-29586 del 01.03.2000, n. 62-6806 del 29.07.2002, n. 104-7866 del 25.11.2002, n. 45-11001 del 17.11.2003, n. 24-13533 del 04.10.2004 e n. 26-13933 del 15.11.2004.

L’assegnazione di autobus alle aziende e agli enti di trasporto avverrà, da parte degli Enti soggetto di delega, sulla base delle richieste loro pervenute entro due mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione; tale assegnazione avrà luogo nei limiti delle risorse a disposizione ai sensi della D.D. n. 123/DA1203 del 30.11.2007 e delle eventuali economie derivanti dall’attuazione dei piani di investimento pregressi; in caso di domande eccedenti le disponibilità ciascun ente soggetto di delega procede alle assegnazioni secondo l’ordine cronologico di immatricolazione dei mezzi e, in subordine, secondo l’ordine cronologico di effettuazione degli ordini.

I piani di contribuzione risultanti dall’istruttoria delle domande presentate da aziende ed enti di trasporto saranno approvati da ciascun Ente soggetto di delega e trasmessi alla Regione Piemonte entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione.

La Regione Piemonte trasferirà, agli Enti soggetto di delega, le risorse impegnate con D.D. n. 123/DA1203 del 30.11.2007 a seguito della ricezione dei piani di contribuzione, nei limiti dell’impegno finanziario da essi previsto al netto delle economie derivanti dall’attuazione dei piani di investimento pregressi.

Il contributo per il rinnovo del materiale rotabile viene assegnato dalle Province e dai Comuni agli Enti o Aziende di trasporto ed è definito nella misura massima del 50% del costo effettivamente sostenuto, IVA esclusa, rispetto ai prezzi riportati per classi di bus nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione, al netto del costo dell’attrezzatura per l’accessibilità dei disabili; il costo unitario di listino, riportato nell’Allegato 1, per la sola contribuzione di bus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale, può essere elevato sino al valore massimo corrispondente al 20% di quello indicato nei medesimi allegati per ciascuna tipologia e classe; non potranno beneficiare del contributo regionale le Aziende che svolgono in Piemonte servizio di TPL esclusivamente in subappalto.

Il “Costo unitario listino - Autobus accessoriato” dell’Allegato 1 è stato determinato applicando al costo unitario di listino, al costo dell’impianto di climatizzazione dell’aria sul veicolo ed al costo degli indicatori (di linea e di percorso del tipo a “led luminoso a scritta fissa, variabile non scorrevole e con sistema audiovisivo interno ed esterno di prossima fermata), distinti per tipologie e classi bus, una riduzione del 10% a titolo di sconto commerciale.

Viene interamente contribuito, fino alla concorrenza dei limiti previsti nell’Allegato 1, il costo dell’attrezzatura per l’accessibilità dei disabili: impianto sollevatore, pedana o scivolo estraibile.

In caso di costo, risultante da fattura, inferiore a quello di riferimento come sopra definito, il contributo sarà liquidato rispetto all’importo risultante dalla fattura, IVA esclusa. Nel costo unitario di listino, esposto nell’Allegato 1 della presente deliberazione, è ammissibile la spesa per l’installazione, all’acquisto del veicolo, di un dispositivo di trattamento dei gas di scarico di tipo CRT (Continuosly Regeneration Trap), SCRT (Selected CRT) o di altri filtri anti particolato per l’abbattimento del livello delle emissioni inquinanti.

Con riferimento all’art. 16, comma 6 della L.R. 1/2000 i predetti contributi, per l’acquisto in conto capitale, sono erogati a fondo perduto previa iscrizione sui veicoli di ipoteca di 1° grado, con costo a carico del beneficiario, anche cumulativa rispetto all’eventuale lotto di autobus contribuiti, o, in alternativa, previo rilascio di garanzia fidejussoria, di ammontare pari al contributo, a favore della Regione Piemonte e per il periodo di non alienabilità dei veicoli pari a 10 anni per i bus interurbani e suburbani e di 8 anni per quelli urbani; relativamente alla garanzia fidejussoria è ammessa la sua regolazione rispetto al valore scalare del contributo tenuto conto della durata del suddetto periodo di non alienabilità.

Il contributo regionale può essere ammesso anche per gli acquisti mediante ricorso a leasing o locazione finanziaria fatte salve le garanzie richieste per l’acquisto in conto capitale.

Al fine di migliorare la qualità del servizio offerto, nonché il livello di confort, i bus in acquisto devono essere dotati di:

- impianto di climatizzazione dell’aria sul veicolo;

- indicatori di linea e di percorso del tipo a “led luminoso a scritta fissa, variabile non scorrevole e con sistema audiovisivo interno ed esterno di prossima fermata”;

- impianto sollevatore disabili su carrozzella oppure pedana o scivolo estraibile.

I veicoli contribuiti devono riportare una fascia realizzata con pellicola autoadesiva ad elevatissima rifrangenza dell’altezza di circa 5-6 cm di colore giallo regolarmente omologata e marcata come previsto dall’articolo 5 della normativa ONU-CEE/104 del 15/1/1998 recepita con Circolare n. 23/98 del Ministero dei Trasporti con nota in data 9/2/1998; la fascia deve essere posizionata nella parte bassa del veicolo, lateralmente e posteriormente al medesimo, ad un altezza minima dal suolo di 250 mm; sulle fiancate dovrà essere applicata la dicitura “Veicolo acquistato con contributo della Regione Piemonte” , nonché lo stemma della Regione Piemonte e il “logo” dell’Assessorato regionale ai trasporti conformi alle caratteristiche di cui alla D.G.R. n. 134-22089 del 5.7.1989 ed il rispetto dei requisiti di immagine stabilite dalla stessa deliberazione e successive modifiche e integrazioni.

Con successiva determinazione dirigenziale sarà definita la documentazione necessaria alle Province ed ai Comuni per la liquidazione del contributo agli Enti e Aziende di trasporto; tale documentazione dovrà essere trasmessa dai soggetti beneficiari all’Ente soggetto di delega entro il termine di un mese dalla data di approvazione del Piano di contribuzione dell’Ente stesso; in caso di mancato rispetto della scadenza di cui sopra, tali assegnazioni decadono e gli enti soggetto di delega procedono all’eventuale assegnazione ad aziende ed enti di trasporto per la contribuzione di autobus precedentemente esclusi per mancanza di disponibilità, secondo i succitati criteri e modalità descritti; gli Enti assegnatari sono tenuti a comunicare le risultanze delle verifiche sopra previste alla Regione entro un mese dalla loro conclusione; le eventuali risorse residue saranno recuperate dalla Regione Piemonte attraverso idonei provvedimenti di accertamento di entrata.

Le economie derivanti dall’attuazione dei piani di investimento approvati con le DD.G.R n. 97-29586 del 01.03.2000, n. 62-6806 del 29.07.2002, n. 104-7866 del 25.11.2002, n. 45-11001 del 17.11.2003, n. 24-13533 del 04.10.2004 e n. 26-13933 del 15.11.2004, a disposizione di ciascune Ente soggetto di delega, potranno essere:

1. cumulate con le risorse assegnate con D.D. n. 123/DA1203 del 30.11.2007 per la contribuzione di autobus secondo le indicazioni del presente provvedimento;

2. destinati ad investimenti in materiale rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale, urgenti ed indifferibili, secondo criteri generali e modalità previsti dalla D.G.R. n. 24-13533 del 04 ottobre 2004 e dalla D.D. n. 623/26.3 del 30 novembre 2004;

3. destinate ad altri investimenti nell’ambito del trasporto pubblico locale; in tal caso gli Enti soggetto di delega dovranno darne specifica comunicazione alla Regione Piemonte dettagliando gli interventi finanziati.

Le eventuali risorse che, a causa della mancata o incompleta attuazione dei piani approvati ai sensi delle DD.G.R n. 97-29586 del 01.03.2000, n. 62-6806 del 29.07.2002, n. 104-7866 del 25.11.2002, n. 45-11001 del 17.11.2003, n. 24-13533 del 04.10.2004 e n. 26-13933 del 15.11.2004, residuino presso gli Enti soggetto di delega, previa revoca delle assegnazioni pregresse, potranno essere riprogrammate per investimenti in materiale rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale, secondo le disposizioni e i limiti fissati dalla D.G.R. n. 24-13533 del 04 ottobre 2004; il nuovo piano di investimenti dovrà essere approvato dagli Enti soggetto di delega e trasmesso alla Regione Piemonte nel termine di mesi due dalla pubblicazione della presente deliberazione.

Il mancato ripetto della succitata disposizione o la mancata attuazione del nuovo piano di investimenti nel termine di mesi sei dalla sua approvazione comporteranno la revoca delle assegnazioni all’ente soggetto di delega, nei limiti del residuo, ed il recupero delle risorse da parte della Regione Piemonte con idonei provvedimenti di accertamento di entrata; tengono luogo dell’attuazione del nuovo piano di investimenti l’effettuazione da parte di aziende ed enti di trasporto assegnatari di ordini di acquisto a seguito di idonea gara di appalto, anche “aperta”, o senza gara d’appalto se non ricorrente l’obbligo.

L’art. 5, comma 2, lettera b), della L.R. 1/2000 demanda alle Province l’individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico urbano nei comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti.

La Provincia di Asti, con D.G.P. n. 10689 del 14 febbraio 2003, ha approvato un “Programma di incentivazione all’utilizzo del mezzo pubblico” nel quale particolare rilievo viene dato al progetto “Servizi comunali di adduzione”, ovvero destinati principalmente ad addurre l’utenza ai servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali ed automobilistici provinciali.

La Provincia di Asti, ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.R. 1/2000, che individua nell’Accordo di Programma lo strumento con il quale coordinare gli impegni e gli interventi finanziari per l’erogazione di servizi di trasporto pubblico nei comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, in data 29 ottobre 2007, ha sottoscritto un Accordo di Programma con il Comune di Aramengo avente per oggetto un servizio sperimentale di adduzione, che consenta principalmente di collegare le borgate del Comune di Aramengo con Gallareto, frazione di Piovà Massaia (AT); Gallareto è stato individuato come polo attrattore e di interscambio con i servizi di trasporto pubblico locale in direzione Castelnuovo Don Bosco ed Asti, sedi di scuole, presidi sanitari, mercati ed altri servizi di carattere generale.

Il servizio organizzato, amministrato ed affidato a gestione unitaria, relativamente all’ambito territoriale urbano, sia attraverso affidamento ai sensi degli artt. 11 e 21 della L.R. 1/2000 e s.m.i. sia in economia, può essere svolto anche con sistemi alternativi al tradizionale servizio di autobus ad orari e percorsi fissi, prevede l’erogazione di circa 17.400 vetture chilometro anno e l’integrazione ed il coordinamento con la rete ferroviaria regionale e automobilistica provinciale.

Per l’erogazione del servizio si rende necessario da parte del Comune di Aramengo l’acquisto in potenziamento di un autobus corto.

Si ritiene di consentire alla Provincia di Asti la contribuzione dell’autobus in oggetto, purchè con motorizzazione classificata Euro 4 o successiva se alimentato a gasolio, facendo ricorso ad economie conseguenti all’attuazione dei piani di investimento in materiale rotabile approvati in attuazione di precedenti provvedimenti regionali all’uopo disposti, in deroga alle prescrizioni, da ultimo dispone con D.G.R. n. 24-13533 del 4 ottobre 2007, che riservavano la contribuzione ai casi di sostituzione di mezzi con oltre quindici anni dalla data di prima immatricolazione.

La contribuzione è consentita nei limiti del contributo unitario per un autobus corto previsti dall’allegato 1 al presente provvedimento, fermi restando altri criteri generali e modalità contemplati dalla D.G.R. n. 24-13533 del 04 ottobre 2004, con particolare riguardo alle forme di garanzia di cui all’art. 16, comma 6 della L.R. 1/2000; sono inoltre salve le ulteriori prescrizioni della D.D. n. 623/26.3 del 30 novembre 2004 con particolare riguardo alla documentazione necessaria per la liquidazione del contributo agli Enti e Aziende di trasporto.

Per quanto sopra,

la Giunta regionale, unanime

delibera

- di richiamare integralmente le premesse su riportate;

- di approvare i criteri generali, le caratteristiche di allestimento e le modalità di contribuzione per il rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale in Piemonte specificati in premessa;

- di destinare le risorse accantonate con D.G.R. n. 13-7646 del 29 novembre 2007, ed assegnate ed impegnate con D.D. n. 123/DA1203 del 30 novembre 2007, al rinnovo del parco autobus conseguito attraverso la sostituzione dei mezzi con motorizzazione antecedente alla classificazione Euro 1, con autobus alimentati a gasolio con motorizzazione Euro 4 o successiva, elettrici, alimentati a metano o ibridi (dotati di motori a combustione interna) preferibilmente omologati EEV;

- che possono essere ammessi a contributo gli autobus che:

a. risultino acquistati ed immatricolati in data antecedente il 31.12.2007;

b. oppure ordinati a seguito di gara di appalto pubblicata in data antecedente il 31.12.2007; per le gare di appalto cosiddette “aperte” gli eventuali veicoli successivamente ordinati devono essere immatricolati entro la data di pubblicazione della presente deliberazione;

c. oppure ordinati, senza effettuazione di gara se non ricorrente l’obbligo, in data antecedente il 31.12.2007, ma con data di immatricolazione entro la data di pubblicazione della presente deliberazione;

purchè non già ammessi a contribuzione nell’ambito di precedenti piani di investimento;

- le risorse saranno assegnate, agli Enti e alle Aziende di trasporto, da ciascuna Provincia o Comune attraverso apposito piano di contribuzione, nei limiti delle risorse a disposizione ai sensi della D.D. n. 123/DA1203 del 30.11.2007 e delle eventuali economie derivanti dall’attuazione dei piani di investimento pregressi, secondo criteri, tempi e modalità definite in premessa;

- il contributo per il rinnovo del materiale rotabile viene assegnato dalle Province e dai Comuni agli Enti o Aziende di trasporto ed è definito nella misura massima del 50% del costo effettivamente sostenuto, IVA esclusa, rispetto ai prezzi riportati per classi di bus nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione, al netto del costo dell’attrezzatura per l’accessibilità dei disabili, che è invece contribuita al 100% del costo effettivamente sostenuto, IVA esclusa; il costo unitario di listino, riportato nell’Allegato 1, per la sola contribuzione di bus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale, può essere elevato sino al valore massimo corrispondente al 20% di quello indicato nei medesimi allegati per ciascuna tipologia e classe; in caso di costo, risultante da fattura, inferiore a quello di riferimento come sopra definito, il contributo sarà liquidato rispetto all’importo risultante dalla fattura, IVA esclusa;

- le risorse impegnate con D.D. n. 123/DA1203 del 30.11.2007 saranno trasferite agli Enti soggetto di delega, a seguito della ricezione dei piani di contribuzione, nei limiti dell’impegno finanziario in essi previsto al netto delle economie derivanti dall’attuazione dei piani di investimento pregressi;

- che le economie derivanti dall’attuazione dei piani di investimento approvati ai sensi di precedenti deliberazioni della Giunta Regionale, possano essere:

a. cumulate con le risorse assegnate con D.D. n. 123/DA1203 del 30.11.2007 per la contribuzione di autobus secondo le indicazioni del presente provvedimento;

b. destinati ad investimenti in materiale rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale, urgenti ed indifferibili, secondo criteri generali e modalità previsti dalla D.G.R. n. 24-13533 del 04 ottobre 2004 e dalla D.D. n. 623/26.3 del 30 novembre 2004;

c. destinate ad altri investimenti nell’ambito del trasporto pubblico locale;

- che le eventuali risorse che, a causa della mancata o incompleta attuazione dei piani approvati ai sensi di precedenti deliberazioni della Giunta Regionale, restano nella disponibilità degli Enti soggetto di delega, previa revoca delle assegnazioni pregresse, potranno essere riprogrammate per investimenti in materiale rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale, secondo le disposizioni e i limiti fissati dalla D.G.R. n. 24-13533 del 04 ottobre 2004 e secondo le ulteriori indicazioni riportate in premessa;

- di autorizzare la Direzione regionale Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture a provvedere, con successiva determinazione dirigenziale, a definire la documentazione necessaria a Province e Comuni per la liquidazione dei contributi ad Enti ed Aziende di trasporto;

- di consentire alla Provincia di Asti la contribuzione di un autobus corto da destinarsi all’esercizio dei servizi di adduzione previsti dall’Accordo di Programma sottoscritto dalla stessa e dal Comune di Aramengo, purchè con motorizzazione classificata Euro 4 o successiva se alimentato a gasolio, facendo ricorso ad economie conseguenti all’attuazione dei precedenti piani di investimento in materiale rotabile, secondo criteri, modalità e tempi espressi in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato