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Bollettino Ufficiale n. 12 del 20 / 03 / 2008

Codice DA1012
D.D. 21 dicembre 2007, n. 201

Legge 8 giugno 1989, n. 36, articolo 3, comma 1, lettera A2 e articolo 4; legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9; D.G.R. n. 26-14329 del 14 dicembre 2004; D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5. Approvazione del Piano di gestione e controllo della specie cinghiale nelle Aree protette gestite dall’Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavre’ (Periodo di validita’ 2008 - 2010).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di approvare ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 ed in osservanza delle disposizioni per la gestione ed il controllo delle popolazioni di cinghiali approvate con D.G.R. 26-14329 del 14 dicembre 2004, il Piano di gestione e controllo della popolazione di cinghiale, presentato dall’Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè e Riserve di Chianocco e di Foresto con nota n. 2792/10 del 9 novembre 2007 (Prot. n. 3884/DA1012 del 14 novembre 2007) e relativo al Parco naturale Orsiera - Rocciavrè per il periodo 2008 - 2010.

L’approvazione è subordinata alla piena osservanza delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 26-14239 del 14 dicembre 2004; in proposito si prescrive che: le operazioni siano dirette da un “Responsabile delle attività di gestione e controllo” (articolo 6); il personale ausiliario (selecontrollori) impiegato negli interventi sia individuato tra coloro che hanno frequentato e superato appositi corsi (Allegato 1) realizzati anche presso altri Enti; i conduttori di cani impiegati nelle girate siano stati abilitati in specifici corsi (Allegati 2 e 3); gli interventi mediante girata siano svolti preferibilmente nel periodo autunnale ed invernale e non tanto quando vengono riscontrati danni al fine di garantire maggiore efficacia e sicurezza alle azioni di controllo e di prevenire l’aumento della popolazione; negli altri periodi dell’anno sia adottata la tecnica degli appostamenti con pasturazione; sia previsto l’utilizzo delle gabbie di cattura; a seguito degli interventi siano debitamente compilate le schede di rilevamento.

Il Piano è altresì approvato, in quanto coerente con le disposizioni stabilte con la D.G.R. n. 26-14329 del 14 dicembre 2004, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.

L’attuazione del Piano è inoltre subordinata al parere favorevole dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (Legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, art. 4, comma 1, lettera a).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29 luglio 2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi