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Bollettino Ufficiale n. 12 del 20 / 03 / 2008
Legge regionale 17 marzo 2008, n. 11.
Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Principi e finalità)
1. La Regione Piemonte riconosce che le forme di violenza contro le donne costituiscono un oltraggio allinviolabilità della persona e una violazione della sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.
2. La Regione, al fine della tutela della dignità e dellintegrità fisica e psichica delle donne, promuove iniziative concrete di solidarietà e interviene con azioni efficaci contro ogni forma di violenza sessuale, maltrattamenti fisici e psicologici, fenomeni di persecuzione, abusi e minacce, molestie e ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.
3. La Regione, per gli interventi di cui al comma 2, sostiene le vittime di violenza, garantendo a tutte, direttamente o indirettamente, il diritto al patrocinio legale gratuito.
Art. 2.
(Fondo di solidarietà per le vittime di violenza e maltrattamenti)
1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui allarticolo 1, istituisce un fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti (di seguito denominato fondo) volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica allavvio delle stesse, ivi compreso leventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.
2. Il fondo viene utilizzato per coprire, secondo quanto previsto dal regolamento di cui allarticolo 4, le spese di assistenza legale o per la costituzione di parte civile, nellipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati regolarmente iscritti nellelenco di cui allarticolo 3.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui allarticolo 4, provvede altresì a definire i criteri per il recupero dei contributi e per la loro restituzione al fondo, nei limiti di quanto erogato dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui:
a) a favore della vittima beneficiaria dellintervento di copertura delle spese di assistenza legale è disposto, con sentenza, il pagamento delle spese processuali;
b) i soggetti beneficiari dellintervento di copertura delle spese di assistenza legale sono successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela.
Art. 3.
(Convenzione per listituzione di un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di solidarietà)
1. La Regione stipula una convenzione con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di cui allarticolo 2, con esperienza e formazione continua specifiche nel settore.
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede:
a) modalità di individuazione dei professionisti;
b) modalità di raccordo con i servizi territoriali e con le associazioni legalmente costituite e iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), che operano per contrastare le forme di violenza nei confronti delle donne;
c) modalità di periodico aggiornamento dellelenco di cui al comma 1;
d) modalità di accesso al fondo, con particolare riferimento ai soggetti per i quali non sussistono le condizioni per lammissione al patrocinio a spese dello Stato;
e) modalità di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati iscritti allelenco di cui al comma 1.
Art. 4.
(Erogazione delle disponibilità del fondo di solidarietà)
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce i criteri di erogazione delle disponibilità del fondo, anche sulla base della condizione reddituale della vittima, e le modalità di attuazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 5.
(Clausola valutativa)
1. Entro un anno dallentrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del fondo;
b) lentità del contributo;
c) il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dellesclusione;
d) la tipologia dei reati e lesito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento ai quali è stata accolta la richiesta di ammissione alle disponibilità del fondo;
e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del fondo;
f) il numero delle convenzioni stipulate con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte.
Art. 6.
(Norma finanziaria)
1. Allistituzione del fondo di solidarietà finalizzato al patrocinio legale a favore delle donne vittime di violenza e maltrattamenti, il cui stanziamento, a partire dallesercizio finanziario 2008, è pari a 1 milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza e di cassa, ed è iscritto nellambito della unità previsionale di base (UPB) SA01001 (Gabinetto della Presidenza Segreteria struttura S1 Titolo I spese correnti) del bilancio regionale, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dallarticolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dallarticolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 marzo 2008
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 366
- Presentata dai Consiglieri Paola Barassi, Mariangela Cotto, Caterina Ferrero, Angela Motta, Paola Pozzi, Maria Cristina Spinosa, Graziella Valloggia in data 27 novembre 2006.
- Assegnata alla IV Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 1° dicembre 2006.
- Riassegnata in sede referente allVIII Commissione e confermata in sede consultiva alla I Commissione il 5 luglio 2007.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dallVIII Commissione il 17 dicembre 2007 con relazione di Maria Cristina Spinosa, Mariangela Cotto
- Approvata in Aula il 4 marzo 2008, con emendamenti sul testo, con 44 voti favorevoli e 2 non votanti.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 6
- Il testo dellarticolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:
Art. 8 (Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per lapprovazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui allarticolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dellanno cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui allarticolo 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nellordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".
- Il testo dellarticolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:
Art. 30 ( Norma finale)
1. A partire dallesercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dellarticolo 8 della l.r. n. 7/2001, lautorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa allesercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. Lautorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o laggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".