Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 12 del 20 / 03 / 2008

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 18 marzo 2008, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: “Integrazioni al regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R (Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 ‘Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all’attività degli enti locali piemontesi’)”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 7 febbraio2006, n. 8;

Visto il regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-8428 del 17 marzo 2008

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Integrazioni al regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R (Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 ‘Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all’attività degli enti locali piemontesi’)”.

Art. 1.

(Integrazioni all’articolo 2 del regolamento regionale
17 ottobre 2006, n. 10/R)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R, è aggiunta, infine, la seguente:

“f bis) ambiente e pianificazione del territorio.”

2. Dopo la lettera f) del comma 3 dell’articolo 2 del regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R, è inserita la seguente:

“f bis) biologi, naturalisti e dottori forestali;”.

Art. 2.

(Inserimento dell’articolo 5 bis nel regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R)

1. Dopo l’articolo 5 del regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R, è aggiunto, infine, il seguente:

“Art. 5 bis. (Cessazione e sostituzione degli esperti)

1. Le dimissioni dei componenti del gruppo di esperti del servizio di consulenza regionale di cui all’articolo 2, comma 1, sono presentate al Presidente della Giunta regionale.

2. Le richieste di sostituzione degli esperti, cessati per qualsiasi causa dall’incarico, sono inoltrate per la nuova designazione alle associazioni degli enti locali che hanno designato l’esperto da sostituire.

3. Il Presidente della Giunta regionale promuove le sostituzioni non oltre 15 giorni dalla notizia della vacanza dell’incarico.".

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 marzo 2008.

Mercedes Bresso