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Bollettino Ufficiale n. 12 del 20 / 03 / 2008
Decreto della Presidente della Giunta Regionale 18 marzo 2008, n. 3/R.
Regolamento regionale recante: Integrazioni al regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R (Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 Disposizioni in materia di collaborazione e supporto allattività degli enti locali piemontesi).
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 7 febbraio2006, n. 8;
Visto il regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-8428 del 17 marzo 2008
emana
il seguente regolamento
Regolamento regionale recante: Integrazioni al regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R (Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 Disposizioni in materia di collaborazione e supporto allattività degli enti locali piemontesi).
Art. 1.
(Integrazioni allarticolo 2 del regolamento regionale
17 ottobre 2006,
n. 10/R)
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dellarticolo 2 del regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R, è aggiunta, infine, la seguente:
f bis) ambiente e pianificazione del territorio.
2. Dopo la lettera f) del comma 3 dellarticolo 2 del regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R, è inserita la seguente:
f bis) biologi, naturalisti e dottori forestali;.
Art. 2.
(Inserimento dellarticolo 5 bis nel regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R)
1. Dopo larticolo 5 del regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R, è aggiunto, infine, il seguente:
Art. 5 bis. (Cessazione e sostituzione degli esperti)
1. Le dimissioni dei componenti del gruppo di esperti del servizio di consulenza regionale di cui allarticolo 2, comma 1, sono presentate al Presidente della Giunta regionale.
2. Le richieste di sostituzione degli esperti, cessati per qualsiasi causa dallincarico, sono inoltrate per la nuova designazione alle associazioni degli enti locali che hanno designato lesperto da sostituire.
3. Il Presidente della Giunta regionale promuove le sostituzioni non oltre 15 giorni dalla notizia della vacanza dellincarico.".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 18 marzo 2008.
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