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Bollettino Ufficiale n. 12 del 20 / 03 / 2008

Codice DA1000
D.D. 20 dicembre 2007, n. 197

Istanza 10 febbraio 1995 della societa’"Idroelettriche Riunite S.p.A." di variante alla concessione di derivazione d’acqua dal torrente Isorno ad uso energetico, in Comune di Montecrestese, finalizzata al ripristino degli impianti “Nuova Ceretti” e impianto “Pontetto salto Isorno”, in Provincia del Verbano Cusio Ossola (VB) - Parere ex art. 56 c. 2 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Fatta salva l’acquisizione delle ulteriori autorizzazioni prescritte dalle leggi, di esprimere, ai sensi dell’art. 56 della Legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, parere favorevole al rilascio del provvedimento di variante alla concessione, a favore della società “Idroelettriche Riunite S.p.A.”, di derivazione d’acqua ad uso energetico in Comune di Montecrestese relativamente agli impianti “Nuova Ceretti” e “Pontetto salto Isorno”, le cui caratteristiche essenziali ai fini della concessione sono state provvisoriamente così stabilite:

- impianto “Nuova Ceretti”: prelievo di una portata di 2.700 l/s massimi e 1.175,7 l/s medi dal torrente Isorno per produrre una potenza nominale media annua di 5.549,77 kW sul salto di 481,48 m;

- impianto “Pontetto salto Isorno”: prelievo di una portata complessiva massima di 3.100 l/s massimi e 1.429,72 l/s medi dal torrente Isorno a valle dello scarico della centrale suddetta per produrre una potenza nominale media annua di 1.733,75 kW su un salto di 123,69 m;

per una potenza nominale media annua complessiva di 7.283,52 kW, alla quale devono essere aggiunti i 165,21 kW prodotti nell’impianto “Nuova Ceretti” per effetto dell’esercizio del serbatoio di Larecchio e dei 71 kW prodotti nel medesimo impianto grazie al serbatoio di Agrasina, per una potenza nominale media totale di 7.519,73 kW.

Il parere favorevole è subordinato, alla previa verifica della congruenza del DMV con quanto stabilito dal regolamento 8/R del 17 luglio 2007 e della portata media annua derivabile da ciascuno degli impianti, nonché all’inclusione nel disciplinare di concessione delle condizioni di seguito richiamate relative:

1) alla facoltà di verificare e, se del caso, aggiornare nel corso della durata della concessione la portata media e la potenza nominale media sulla base dell’effettivo esercizio della derivazione esteso per un congruo numero di anni;

2) all’obbligo di installare dispositivi di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati e di comunicare i dati all’Autorità concedente, secondo le modalità stabilite dal regolamento 7/R del 25 giugno 2007.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio