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Bollettino Ufficiale n. 12 del 20 / 03 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 40 del 05/02/2008 - Concessione in sanatoria di piccola derivazione d’acqua dal torrente Devero, in Comune di Baceno, ad uso energetico - ditta S.E.L. s.a.s.

Il Dirigente

(omissis)

determina

(omissis)

1. Di assentire alla ditta S.E.L. Società Elettrica Lavazza S.a.s. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, la concessione, in sanatoria, di piccola derivazione d’acqua dal torrente Devero, in Comune di Baceno, ad uso energetico (produzione di energia elettrica), per una portata massima di prelievo di l/s 241,00 ed una portata media di prelievo di l/s 131,00, per produrre sul salto di m 164,10 la potenza media nominale di kW 210,76.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 20 del 25/01/2008) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 01/05/1985, data di entrata in esercizio della centrale idroelettrica (scadenza 30/04/2015) e di subordinare la stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell’allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 20 del 25/01/2008 (omissis)

Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Devero in dipendenza della concessa derivazione.

Il concessionario é tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 7 marzo 2008

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni