Bollettino Ufficiale n. 12 del 20 / 03 / 2008
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche
D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 157-16115/2008 del 14.02.2008 di concessione di derivazione dacqua dal T. Sangone, in Comune di Coazze, ad uso idroelettrico, assentita alla Nord Energia s.r.l. - Impianto Sardi
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 157-16115/2008 del 14.02.2008- Codice univoco: TO-A- 10235
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1. di prendere atto che la Nord Energia s.r.l. con sede in Borgo San Dalmazzo (CN) - Largo Argentera 3 - (omissis) subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Cartiere Italiane Riunite S.p.A., poi Cartiera Italiana S.p.A., ed é riconosciuta titolare dellutenza di cui al D.M. n. 7231 del 27.06.1933, relativo alla concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal T. Sangone, in Comune di Coazze, in misura di 1000 l/s massimi e 675 l/s medi, per produrre sul salto di 15,10 m la potenza nominale media di kW 99,96;
2. di approvare il disciplinare suppletivo di concessione, conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale, che recepisce le varianti alla derivazione dacqua in questione, senza variazione dei parametri di concessione, richieste con la domanda datata 14.12.2005 e che vengono accolte con il presente provvedimento;
3. che nella esecuzione delle opere in variante e durante la prosecuzione dellesercizio dellimpianto dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel disciplinare suplettivo;
4. che prima della realizzazione delle opere in alveo, il concessionario dovrá comunicare, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori al Servizio Tutela della Fauna e della Flora di questa Provincia, al fine di consentire eventuali interventi a tutela dellecosistema acquatico interessato, nonché per il controllo delle modalitá realizzative della scala di risalita per littiofauna;
5. di subordinare lefficacia del presente provvedimento allottenimento da parte del concessionario della autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per i lavori da eseguirsi in alveo;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, allinteressato ed alla Regione Piemonte e di darne notizia ai soggetti previsti dallart. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
7. che lonere dei canoni rimasti eventualmente insoluti é a carico della Soc. Nord Energia s.r.l.;
8. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare lAmministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione dacqua sia in contrasto con quanto previsto nei Piani di tutela delle acque di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14.02.2008:
(omissis)
Art. 8 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione
Larticolo 8 è integrato con quanto segue: Ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dellopera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dellopera.
Inoltre il titolare ha lobbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi allopera di captazione.
Il titolare dellopera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente."
Art. 9 - Riserve e garanzie da osservarsi
Lart. 9 del disciplinare principale è integrato con quanto segue: Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne lAutoritá concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.
Il concessionario e tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dellambiente naturale, dellalveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonche dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.
LAmministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione dacqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva leventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.
E fatta salva per lAmministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dellecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione allutente dellobbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione / ripristino zone di rifugio e di riproduzione dellittiofauna, ecc___)".
Art. 10 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)
Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dellopera di presa e attraverso la scala di risalita per littiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 292 litri/sec.
Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.
E facoltà dellAutorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nellambito del disciplinare.
LAutorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.
E fatta salva per lAmministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti lapplicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto allentità dei deflussi istantanei naturali.
In tal caso ciò comporterà lobbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.
Art. 11 - Dispositivi per il rilascio del DMV
Il concessionario dovrà realizzare e garantire il regolare funzionamento di manufatti idraulici che garantiscano il rilascio continuo del Deflusso Minimo Vitale, con le modalità e per i quantitativi previsti nel progetto approvato. Lautorità concedente potrà richiedere linstallazione di ulteriori dispositivi di misura dello stesso DMV, qualora lo ritenga necessario o per effetto di sopravvenute norme in materia.
In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al minimo deflusso vitale, nonchè un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata (asta idrometrica tarata), da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.
Art. 12 - Garanzie a tutela dellittiofauna
Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonchè alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per littiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio del Deflusso Minimo Vitale o della QPAI. Tale scala dovrà venire realizzata in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18.7.2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al valore della QPAI e della velocità massima della corrente.
(omissis)