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Bollettino Ufficiale n. 12 del 20 / 03 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 156-16113 del 14.02.2008 di concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Sangone in Comune di Coazze ad uso idroelettrico assentita alla Nord Energia, impianto “Salto del Cavallo”

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 156-16113/2008 del 14.02.2008- Codice univoco: TO-A- 10078.

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Nord Energia s.r.l., (omissis) con sede legale in Borgo San Dalmazzo (CN), il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Sangone, nel territorio del Comune di Coazze, giá assentita con D.D. n. 110-63720 del 22.02.2005, rispettivamente in misura di litri/sec massimi 1050 e medi 560 per produrre sul salto di metri 49,35 la potenza nominale media di kW 271, con restituzione nel T. Sangone, in Comune di Coazze, impianto “Salto del Cavallo”;

2. di approvare il disciplinare relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare il rinnovo della concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 01.02.2007, data di scadenza della concessione che si rinnova, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del T. Sangone, dei sovracanoni dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicitá fissate per il canone demaniale;

6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Coazze), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanoni dovuti a norma degli art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicitá fissate per il canone demaniale;

7. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8. di informare che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14.02.2008:

(omissis)

Art. 10 - Condizioni particolari cui dovra’ soddisfare la derivazione

Ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell’opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell’opera.

Inoltre il titolare ha l’obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all’opera di captazione.

Il titolare dell’opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 11 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa e attraverso la scala di risalita per l’ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 167 litri/sec.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

E’ facoltà dell’Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

L’Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

E’ fatta salva per l’Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l’applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

In tal caso ciò comporterà l’obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

Art. 12 - Dispositivi per il rilascio del DMV

Il concessionario dovrà realizzare e garantire il regolare funzionamento di manufatti idraulici che garantiscano il rilascio continuo del Deflusso Minimo Vitale, con le modalità e per i quantitativi previsti nel progetto approvato. L’autorità concedente potrà richiedere l’installazione di ulteriori dispositivi di misura dello stesso DMV, qualora lo ritenga necessario o per effetto di sopravvenute norme in materia.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al minimo deflusso vitale, nonchè un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata (asta idrometrica tarata), da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

Art. 13 - Garanzie a tutela dell’ ittiofauna

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonchè alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l’ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio del Deflusso Minimo Vitale o della QPAI. Tale scala dovrà venire realizzata in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18.7.2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al valore della QPAI e della velocità massima della corrente.

Art. 14 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l’Autoritá concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietá e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonche’ dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla comera di carico e lungo il canale di scarico, ai quali potere riferire in ogni tempo al livello dell’acqua.

E’ fatta salva per l’Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell’ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all’utente dell’obbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione / ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell’ittiofauna, ecc...).

(omissis)