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Bollettino Ufficiale n. 12 del 20 / 03 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 128 - 15761 del 13/02/2008 di rinnovo di licenza di attingimento d’acqua dal T. Chisola, in Comune di Vinovo e None ad uso agricolo assentita a Garis Angelo (pos. n. 909) 2º Rinnovo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 128 - 15761 del 13/02/2008 - (Codice pratica: A/ 909)

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo con variante all’Azienda Agricola Garis Angelo con sede in Via Gioannatti, 3 - Vinovo, ai sensi dell’art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l’attingimento d’acqua dal Torrente Chisola nei Comuni di Vinovo e None per uso agricolo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L’attingimento potrá essere saltuariamente effettuato nel periodo da giugno a settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 25 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 0,25 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 2500 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L’acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Vinovo distinti in Catasto dal Foglio 22 Particelle nn. 22-23-24-30-33-34-35-72-90-93-94 e 171 aventi la superficie complessiva di Ha 4.20.00 e nei terreni siti nel Comune di None distinti in Catasto dal Foglio 20 Particelle nn. 1 e 2 aventi la superficie complessiva di Ha 1.45.00, per un totale di Ha 5.65.00; (...omissis...)

4) la licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrá essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (...omissis...)"