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Bollettino Ufficiale n. 12 del 20 / 03 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale n. 509 del 18.02.2008 Progetto denominato: “Rimodellamento con raccordo morfologico tra le vasche III, IV e V attraverso l’impiego di materiale residuale e biocubi e ripristino ambientale dell’intera area di discarica”. Proponente: “S.E.A.B.” S.p.A., Via Italia n. 68 Biella. Giudizio di Compatibilità Ambientale negativo del progetto di opera, ex art. 12 e ss. L.R. 40/98 e ss.mm.ii.

(omissis)

Viste le risultanze della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, tenutasi il 5 Febbraio 2008 e condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii.

Richiamate in particolare le principali criticità, evidenziate ai fini dell’espressione del giudizio di compatibilità ambientale dell’opera oggetto del presente atto nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, che non hanno consentito di esprimere parere favorevole al Progetto:

1) il proponente non ha assolto a tutte le richieste di chiarimento che gli erano state avanzate nella seduta della Conferenza dei Servizi, ha infatti omesso di presentare le analisi di caratterizzazione di rifiuti richieste ai sensi del DM 3/8/2005, e le “ulteriori verifiche di stabilità. Tali documenti sono stati prodotti in Conferenza dei Servizi e non è stato possibile trasmetterli preventivamente ai partecipanti alla Conferenza dei Servizi al fine di un’attenta valutazione degli stessi.

2) Da un prima valutazione della predetta documentazione emerge un’incompletezza delle analisi necessarie alla caratterizzazione del rifiuto ai sensi del DM 3/8/05 a suo tempo richiesto, in quanto trattandosi di rifiuti speciali derivanti da trattamento di rifiuti urbani, sono previste specifiche determinazioni analitiche al fine di consentire all’amministrazione procedente di esprimersi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto medesimo, stabilendo i criteri di ammissibilità del rifiuto che debbono essere stabiliti caso per caso tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica ed alla idoneità del sito prevedendo eventuali deroghe per specifici parametri.

3) La caratterizzazione richiamata al punto precedente è particolarmente importante per il sito di Masserano in cui sono presenti vasche nelle quali sono stati abbancati rifiuti di tipologia diversa rispetto a quella proposta, peraltro alcune di queste vasche devono essere adeguate alle disposizioni previste dal D. Lgs. 36/03.

4) Inoltre secondo quanto emerso in sede di conferenza conclusiva è emersa una difficoltà di rapporti tra proponente dell’opera e produttore del rifiuto che potrebbe mettere in discussione il ripristino ambientale con le quantità ed i tempi previsti dal Progetto e garantire quindi un idoneo margine di scurezza ambientale.

5) La situazione descritta fa si che ad oggi non venga garantito il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 36 che nel caso delle discariche costituisce BAT di riferimento per i rilascio di AIA per complessi IPPC e conseguentemente l’emissione di un parere di VIA di segno positivo.

6) La redazione dell’Analisi di Rischio attraverso l’utilizzo di dati “di default” con conseguente mancanza di riferimenti sito-specifici. Utilizzo, da parte del proponente di valori differenti da quelli proposti da APAT nei criteri metodologici per le Analisi di Rischio.

Vista la Determinazione Dirigenziale di conclusione del procedimento oggetto del presente atto n. 508 del 18.02.2008

(omissis)

determina

(omissis)

1. Di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale del Progetto denominato: “Rimodellamento con raccordo morfologico tra le vasche III, IV e V attraverso l’impiego di materiale residuale e biocubi e ripristino ambientale dell’intera area di discarica” presentato dalla “S.E.A.B.” S.p.A. con sede legale in Biella, via Italia n. 68, in data 26.01.2006, ns. protocollo ricezione n. 5212 del 26.01.2006, successivamente perfezionata con nota ns. protocollo n. 11415 del 21/2/2006, per l’impianto sito in Comune di Masserano, loc. San Giacomo in capo a “S.E.A.B.” S.p.A., ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/98.

2. Di dichiarare conseguentemente chiuso il procedimento citato al punto 1 del presente dispositivo, avviato 21/02/2006.

3. Di dare atto che la mancanza del positivo giudizio positivo di compatibilità ambientale dell’opera in progetto non ha consentito il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla sua realizzazione ed esercizio:

- autorizzazione Integrata Ambientale per complessi I.P.P.C. già esistenti, ex art. 10 D. Lgs. 59/05.

- Autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di modifiche sostanziali alla discarica ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06.

- Autorizzazione per nuove emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/06.

- Approvazione del Piano di adeguamento della discarica alle disposizioni del D.Lgs. 36/03 ai sensi dell’art. 17 comma 3 del medesimo decreto.

4. Di diffidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 210 comma 4 del D. Lgs. 152/06, “S.E.A.B.” S.p.A. dal mantenimento della situazione attuale di non adeguamento della discarica alle disposizioni del D. Lgs. 36/03, conseguentemente prescrivendo alla società medesima di presentare - nel termine di 90 gg. dalla notifica della presente Determinazione Dirigenziale - idoneo piano di adeguamento, ai sensi di quanto disposto dell’art. 17 comma 3° del D. Lgs. n. 36/03, con il progetto di ripristino ambientale e programma di utilizzo dell’area secondo quanto prescritto nei precedenti provvedimenti autorizzativi, fatta salva l’applicazione delle disposizioni riguardanti i complessi I.P.P.C. esistenti ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 59/05.

5. Di stabilire che, nell’eventualità in cui “SEAB” S.p.A., con il Progetto prescritto al punto precedente, intenda apportare modifiche sostanziali all’impianto, dovrà presentare alla Provincia apposita istanza ex art. 208 D. Lgs. 152/06, fatta salva l’applicazione delle disposizioni riguardanti i complessi I.P.P.C. e la Valutazione di Impatto Ambientale in quanto e se dovuta.

6. Di ribadire in capo a SEAB S.p.A. l’obbligo di provvedere, secondo quanto prescritto con Determinazione Dirigenziale n. 748 del 24/2/2006, nel termine di 180 giorni dalla notifica del presente atto, alla rimozione del materiale utilizzato per la sperimentazione Spugna Viva ed alla ricostituzione delle condizioni originarie.

7. Di disporre la notifica del presente atto al soggetto richiedente e di trasmetterne copia a tutti i soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/98 citata, agli organi di controllo ed ai soggetti di cui all’art. 5) comma 19 della D.G.R. 3-4447/95

(omissis)

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso... omissis...