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Bollettino Ufficiale n. 12 del 20 / 03 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cervere (Cuneo)

Statuto Comunale (Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2008)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Principi di autonomia

1. Il Comune di Cervere è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dai presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2
Statuto comunale

1. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui all’articolo precedente lo Statuto disciplina:

a) l’ordinamento interno dei Comune;

b) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi;

c) le modalità di esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni;

d) i rapporti con i cittadini e le modalità attraverso cui farli partecipare alla funzione amministrativa;

e) i rapporti con lo Stato, la Regione e gli altri Enti autonomi.

Art. 3
Caratteri costitutivi

1. Il Comune di Cervere quale connotazione storico-sociale si contraddistingue per:

a) il territorio - quale circoscrizione geografica, dotata di propri confini, entro i quali il Comune, di regola, esercita le proprie funzioni, così come delimitato secondo la legge;

b) la popolazione - costituita dagli iscritti all’anagrafe della popolazione residente;

c) la personalità giuridica.

2. Il Comune ha sede nel Capoluogo.

3. Esso è dotato di uno stemma e di un gonfalone, definiti con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri.

4. Apposito Regolamento disciplinerà l’uso dello stemma e del gonfalone, la sua concessione in uso ad Enti o ad Associazioni operanti nel territorio comunale.

Art. 4
Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politiche della amministrazione.

Art. 5
Sviluppo economico-sociale e programmazione

1. Il Comune, al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico-sociale, si impegna ad utilizzare la legislazione statale e regionale a beneficio di iniziative dell’Ente locale o di privati operatori:

a) a registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;

b) ad adottare normative urbanistiche e programmatorie che, nei rispetto delle istanze di tutela dei suolo e dell’ambiente, valgano a favorire la crescita dell’imprenditorialità locale e l’aumento dei livelli occupazionali;

c) a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili interessanti i vari comparti sociali ed economici;

d) a promuovere un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture civili e di servizi sociali efficienti.

2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomie.

3. In conformità a quanto disposto dalla legge, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

4. La programmazione comunale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti a determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità locale.

Art. 6
Tutela del patrimonio naturale storico ed artistico

1. Il Comune, nell’esplicazione della sua attività programmatoria ed entro il limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili:

a) adotta le misure atte a conservare e difendere l’ambiente naturale e ad assicurare alla collettività ed ai singoli, condizioni che ne favoriscano lo sviluppo civile.

b) attua piani per la difesa del suolo, del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e idrico.

c) tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7
Partecipazione, decentramento, cooperazione e informazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e dalla legge.

2. Il Comune si avvale di mezzi idonei per garantire l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sugli atti di rilievo soprattutto locale e provinciale, presupposto essenziale per la partecipazione.

3. Medesimo rilievo viene dato dell’attività comunale in particole nei riguardi della scuola, delle organizzazioni di varia natura e degli altri Enti e soggetti presenti sul territorio.

Art. 8
Rapporti con Associazioni, Enti ed organismi

1. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti articoli, il Comune favorisce l’istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, sportive, ricreative ed ecologiche e patrocina le loro manifestazioni più qualificanti.

2. A tal fine favorisce l’accesso ad idonee strutture, servizi ed impianti agli Enti indicati dalla legge.

3. I modi di utilizzo di tali strutture, servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito Regolamento, che dovrà, altresì prevedere il concorso degli Enti, organismi ed Associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità, per particolare finalità, perseguita dagli Enti.

Art. 9
Servizi pubblici

1. Il Comune per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può ricorrere agli istituti indicati dalla legge.

Art. 10
Rapporto con gli altri Enti locali

1. Il Comune, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge si adopera per promuovere con i Comuni viciniori forme di cooperazione e di collaborazione, finalizzate allo svolgimento ed alla gestione in modo coordinato di funzioni e servizi.

2. Nel rispetto della dimensione dei problemi e dei rispettivi interessi, il Comune si impegna ad operare in modo coordinato e con interventi complementari con la Provincia, secondo le funzioni e i compiti attribuiti a quest’ultima, dall’ordinamento delle autonomie locali.

3. Il Comune, in particolare, cura l’adozione di strumenti che gli consentano di fruire dei dati e dell’assistenza tecnico-amministrativa che la Provincia medesima pone a disposizione degli Enti locali e partecipa attivamente, con proprie proposte e con il proprio concorso, nelle forme di legge, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

Art. 11
Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti in genere che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario comunale cura l’affissione degli atti avvalendosi del messo comunale e su sua attestazione ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DEL COMUNE

CAPO I
I PRINCIPI GENERALI

Art. 12
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 13
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età. Di tale sostituzione si dovrà fare espressa menzione nel verbale dell’adunanza.

4. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

5. Ogni Consigliere e Assessore ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e i motivi della sua votazione.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

7. Le deliberazioni degli organi collegiali devono essere pubblicate mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo diverse specifiche prescrizioni di legge.

8. Le deliberazioni degli organi collegiali diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili secondo quanto previsto dalla legge.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14
Funzioni, composizione, elezione, durata e competenze

1. Il Consiglio comunale rappresenta l’intera collettività residente, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione. Esercita il controllo politico amministrativo e tutela in ogni sede competente i diritti e gli interessi della propria collettività.

2. La composizione, le elezioni, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei Consiglieri sono stabilite con leggi dello Stato.

3. Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

6. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art 15
Presidenza

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Qualora il Sindaco sia assente o impedito la presidenza è temporaneamente assunta dal Vice Sindaco; ove anche il Vice Sindaco sia assente o impedito la presidenza è temporaneamente assuntala uno degli altri Assessori seguendo l’ordine di nomina dei medesimi, ove anch’essi siano tutti assenti o impediti la presidenza è assunta dal Consigliere anziano.

3. E’ Consigliere anziano quello che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri; a parità di cifra elettorale si ha per Consigliere anziano il più anziano di età.

4. Il Presidente:

a) controlla l’esistenza del numero legale;

b) dichiara aperta la seduta;

c) sceglie gli scrutatori;

d) concede ai consiglieri la facoltà di parlare secondo l’ordine col quale hanno chiesto la parola;

e) dirige e modera la discussione, richiamando ad attenersi all’argomento gli oratori che se ne allontanino;

f) cura l’osservanza delle leggi;

g) rifiuta la trattazione di ordini del giorno formulati con frasi sconvenienti od estranei agli argomenti in discussione;

h) richiama all’ordine gli oratori che non ottemperino ai suoi richiami e toglie loro la parola quando continuino a non obbedirgli;

i) può ordinare che venga espulso dall’uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l’arresto;

j) mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama il risultato delle votazioni con l’assistenza degli scrutatori;

k) dichiara chiusa, o sospesa, o sciolta l’adunanza.

Art. 16
Regolamento interno

1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale, di cui ai successivi articoli, sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 17
Sessioni e adunanze

1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria o d’urgenza.

2. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le adunanze possono essere di prima o di seconda convocazione.

Art. 18
Convocazioni

1. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. Tutte le sessioni non possono essere convocate con un anticipo superiore a giorni dieci.

2. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. lI Consiglio comunale è convocato ordinariamente dal Sindaco, cui compete, altresì, di fissare la data dell’adunanza e la formulazione dell’ordine del giorno.

4. Oltre che su iniziativa del Sindaco, il Consiglio comunale può essere convocato, su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. Nel caso previsto al comma precedente, l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta, quale risultante dal registro del protocollo del Comune.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione provvede, previa diffida, il Prefetto.

7. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere presso il domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da atto o strumento, anche informatico, in grado di stabilirne la data certa.

8. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

9. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’Albo Pretorio contestualmente alla convocazione di cui al precedente comma 6 e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della riunione.

11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

12. La legge stabilisce la sorte del Consiglio e della Giunta Comunale in caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso o dimissioni irrevocabili del Sindaco.

Art. 19
Ordini del giorno

1. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco secondo le norme del Regolamento.

2. Esso dovrà, comunque, essere formulato in modo da consentire l’esatta individuazione dell’argomento in discussione.

3. Il Regolamento potrà fissare nei dettagli:

a) le modalità di compilazione

b) le modalità ed i tempi di deposito e di comunicazione delle proposte in discussione.

Art. 20
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti una maggioranza diversa.

2. In seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

3. Ai fini dei computi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non deve essere considerato il Sindaco.

4. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:

a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente

b) i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 21
Astensione

1. I Consiglieri debbono astenersi nei casi previsti dalla legge dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere.

2. L’obbligo di astensione è assolto con l’allontanamento dall’aula, sia dai banchi destinati ai Consiglieri che dalla zona riservata ai pubblico.

Art. 22
Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo, di regola, con voto palese, espresso per alzata di mano.

2. Sono da assumere mediante votazione per schede segrete le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

Art. 23
Quorum funzionale

1. Nessuna deliberazione può ritenersi validamente adottata se non ha riportata la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti di esecuzione richiedano una maggioranza diversa.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Concorrono, invece, ai computo per la maggioranza dei votanti:

a) schede nulle.

b) schede bianche.

4. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso separatamente dalla maggioranza dei presenti.

Art. 24
Lettura ed approvazione verbali

1. Il Regolamento fisserà le modalità di lettura ed approvazione dei verbali delle adunanze consiliari, anche attraverso automatismi che ne consentano l’approvazione tacita in assenza di contestazioni.

Art. 25
I Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto stesso della proclamazione ed esercitano la loro funzione fino alla nomina dei successori.

3. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede all’esame della condizione degli eletti.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, debbono essere assunte immediatamente a protocollo nell’ordine di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

5. I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipino a cinque o più sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati. L’istanza di decadenza potrà essere avanzata da un Consigliere Comunale o da qualsiasi elettore del Comune e verrà discussa decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione per iscritto all’interessato della proposta della decadenza. Entro il predetto termine il Consigliere Comunale potrà presentare delle proprie osservazioni, le quali verranno discusse unitamente alla proposta di decadenza.

6. Il Consiglio Comunale provvede alla surroga dei seggi comunque divenuti vacanti nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Art. 26
Diritti e doveri

1. Ciascun Consigliere esercita il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale ha diritto di chiedere la convocazione del Consiglio stesso secondo quanto previsto dal precedente art. 18, comma 4, e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni ricevendo risposta nei termini previsti dalla legge e dal regolamento.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle loro Aziende ed Enti dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all’espletamento del mandato.

3. I Consiglieri Comunali hanno, inoltre, diritto a tutte le prerogative e tutele derivanti dal loro status così come previste dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari di cui fanno parte.

5. Nei casi stabiliti dalla legge, sono tenuti al segreto d’ufficio.

6. Ciascun Consigliere deve eleggere un domicilio nel territorio comunale entro dieci giorni dalla entrata in carica; in caso di mancato adempimento le convocazioni di cui al precedente art. 18, comma 7, si intenderanno validamente eseguite mediante deposito presso la sede municipale.

Art. 27
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione scritta al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti. I gruppi non corrispondenti alle liste elettorali che si sono presentate alle elezioni devono essere composti da almeno due Consiglieri; potrà essere formato da un solo membro quel gruppo che corrisponde alla lista elettorale nella quale il consigliere è stato eletto, quando gli altri eletti siano confluiti in gruppi diversi.

3. Il Regolamento determina, altresì, le funzioni, ed i compiti della conferenza dei capigruppo.

Art. 28
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di commissioni permanenti, temporanee o speciali costituite nel proprio seno.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità di nomina delle commissioni, il loro numero, le competenze, il funzionamento nonché la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Qualora la specificità o la tecnicità degli argomenti lo richiedano e lo decida la maggioranza della commissione, possono essere invitati ai lavori delle commissioni, i rappresentanti di organismi associativi, funzionari e tecnici, rappresentanti di forze sociali, economiche e politiche.

4. La partecipazione degli stessi ha carattere meramente consultivo.

Art. 29
Attribuzioni delle commissioni

1. L’attività delle commissioni permanenti è finalizzata prevalentemente all’esame preliminare e preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio onde agevolarne e favorirne il funzionamento.

2. Le commissioni temporanee o speciali possono istituirsi per l’esame di determinate materie riguardanti questioni particolari la cui individuazione spetta unicamente al Consiglio.

3. Il Regolamento dovrà disciplinare:

a) la nomina dei Presidenti delle commissioni ove queste non siano presiedute dal Sindaco;

b) le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c) forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare sia ritenuta opportuna preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 30
Rapporti con la Giunta, direttive generali, audizioni

1. Il Consiglio, nell’esercizio delle competenze attribuite dalla legge, può discutere ed approvare direttive di carattere generale, ordini del giorno e mozioni sull’azione politico-amministrativa della Giunta.

2. Nello stesso modo, può prevedere sistemi di audizione e di incontro con Giunta, Sindaco o singoli Assessori per la discussione e l’esame di specifici problemi, nonché per l’esercizio dell’attività propositiva e di impulso conferita alla Giunta medesima dal successivo art. 35, comma 3.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31
Composizione, nomina e revoca

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non inferiore al mimino e non superiore al massimo rispetto a quello stabilito dalla legge.

2. Il Sindaco nomina gli assessori scegliendoli anche al di fuori dei Consiglieri comunali in carica.

3. Uno degli assessori è investito della carica di Vicesindaco.

4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione senza diritto di voto.

5. La carica di assessore è compatibile con quella di Consigliere comunale.

6. E’ preferibile che nella Giunta comunale, ove possibile, siano rappresentati entrambi i sessi.

7. Il Vicensindaco e gli altri componenti della Giunta nominati dal Sindaco sono presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

8. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro trenta giorni gli assessori dimissionari, decaduti, revocati o deceduti.

9. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

10. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 32
Mozione di sfiducia

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

3. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi della legge.

Art. 33
Organizzazione

1. L’attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli assessori, su delega del Sindaco, possono essere preposti ai vari rami dell’Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Essi esercitano le funzioni di sovrintendenza ai funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti dei proprio assessorati.

4. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

5. Le deleghe conferite sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

6. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.

7. Il Vicesindaco, nominato ai sensi del precente art. 31, comma 3, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

Art. 34
Regolamento interno

1. Le norme relative al funzionamento della Giunta comunale sono contenute in un Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per la modifica del Regolamento medesimo.

Art. 35
Competenze

1. La Giunta è l’organo esecutivo del Comune.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale e degli organi burocratici.

3. Riferisce almeno annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 36
Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. Qualora il Sindaco sia assente o impedito la presidenza è temporaneamente assunta dal Vicesindaco; ove anche il Vice Sindaco sia assente o impedito la presidenza è temporaneamente assuntala uno degli altri Assessori seguendo l’ordine di nomina dei medesimi.

3. La Giunta delibera con l’intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.

4. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l’adunanza.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa unanime determinazione dei suoi componenti: ad esse possono comunque partecipare, se richiesti, i responsabili di area , di servizio o di procedimento, il revisore del conto ed altri esperti di volta in volta individuati.

Art. 37
Deliberazioni d’urgenza

1. La Giunta comunale può, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, assumere deliberazioni attinenti alle variazioni del bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 38
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio stabilendone l’ordine del giorno.

3. Il Sindaco è il capo dell’amministrazione ed ha la rappresentanza del Comune, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili delle aree e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

6. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

7. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

8. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

10. Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

11. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

Art. 39
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

2. In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

d) nomina e revoca il Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta comunale;

e) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 40
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Art. 41
Partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività dell’Ente e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette di tutela dei loro interessi tramite l’intervento nella formazione degli atti secondo quanto previsto dalla legge.

4. Il Comune, garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 42
Riunioni ed Assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e Assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività culturali, politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L’Amministrazione comunale ne facilita l’esercizio assicurando l’accesso alle strutture e ai servizi.

3. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all’incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

4. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un rimborso.

Art. 43
Consultazioni

1. Il Consiglio comunale e la Giunta possono deliberare consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sociali e di altri organismi, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Apposito Regolamento dovrà prevedere determinate forme di consultazioni da tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni dovranno essere menzionati negli atti del Consiglio comunale e della Giunta, che hanno per oggetto le materie relative alla consultazione stessa.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 44
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o Associati possono rivolgere istanze, petizioni o proposte ai Consiglio comunale, alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza, con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio comunale e dalla Giunta che provvedono a deliberare nel merito entro sessanta giorni.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di un quinto del corpo elettorale.

4. Le sottoscrizioni delle petizioni e delle proposte debbono essere autenticate. La raccolta e l’autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del Regolamento sui referendum di cui al successivo art. 45, comma 4.

5. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto

b) ordine e sicurezza pubblici

c) tributi e tariffe

d) bilancio

e) espropriazioni per pubblica utilità

f) piano regolatore comunale e strumenti urbanistici

g) designazioni e nomine.

6. La Giunta preliminarmente verifica l’ammissibilità delle istanze, petizioni o proposte, sotto il profilo dell’ammissibilità della materia, del contenuto pubblicistico e delle osservanze della formalità.

7. Una volta che l’istanza, la petizione o la proposta è dichiarata ammissibile viene trasmessa all’organo competente per le proprie determinazioni, il cui esito dovrà essere notificato agli istanti nei domicilio eletto.

Art. 45
Referendum consultivo

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale ad esclusione delle materie indicate nel precedente articolo 44 del presente Statuto.

2. Essi inoltre non sono ammessi su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. I referendum possono essere promossi:

a) da un terzo del corpo elettorale

b) dal Consiglio comunale

c) dalla Giunta comunale.

4. Apposito Regolamento disciplinerà le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori e le successive modalità inerenti lo svolgimento del referendum stesso.

5. Sull’ammissibilità dei referendum e sulla formazione del quesito decide il Consiglio comunale sentita una commissione di tre esperti, nominata dal Consiglio stesso al di fuori dei suoi componenti.

6. La data del referendum è fissata dai Consiglio comunale nella stessa di ammissibilità del referendum.

7. L’indizione del referendum viene disposta con atto del Sindaco cui sarà data la necessaria pubblicità così come disposto dal Regolamento.

8. Il referendum si intenderà validamente svolto qualora la percentuale dei votanti abbia raggiunto il cinquanta per cento più uno del corpo elettorale.

9. La proposta si intenderà accolta qualora il quesito abbia ottenuto, a norma del Regolamento, la maggioranza dei voti validi.

10. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 46
Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l’esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

Art. 47
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune e nel rispetto delle disposizioni di legge, è assicurato ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. Il Regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi i responsabili dei procedimenti

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione

d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione.

TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 48
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale ed ai dipendenti del Comune.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell’autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti addetti ai servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 49
Organizzazione amministrativa

1. L’organizzazione strutturale, volta a conseguire i fini istituzionali dell’Ente, è articolata per servizi anche appartenenti ad aree diverse collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. Tale attività deve informarsi ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

3. Le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna sono determinate dal Regolamento.

Art. 50
Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nella apposita sezione dell’Albo Segretari Comunali e Provinciali.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione.

3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili di area e di servizio e ne coordina l’attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale.

5. Il Segretario comunale, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione

b) esprime i pareri previsti dalla legge, in relazione alle proprie competenze, nel caso in cui il Comune non abbia responsabili dei servizi

c) può rogare tutti i contratti in cui il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune stesso

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco

e) esercita le funzioni di direttore generale ove queste gli siano state conferite a norma di legge

f) ove non sia stato nominato il direttore generale, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli vengono impartite dal Sindaco.

6. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 51
Personale ed organizzazione

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore generale, al Segretario comunale ed ai dipendenti responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

5. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, al Segretario comunale ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

6. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

7. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la loro azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

8. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

9. Il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

10. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

11. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario comunale, verso il responsabile degli uffici e dei servizi e verso l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

12. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli servizi nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore generale, dal Segretario comunale e dagli organi collegiali.

13. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI

Art. 52
Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

4. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

5. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

6. Nello svolgimento dei servizi pubblici, il Comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell’associazionismo.

Art. 53
Aziende speciali ed istituzioni

1. L’azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. L’istituzione è organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale e di proprio regolamento approvato dal Consiglio comunale.

3. Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

5. Il direttore è individuato secondo quanto previsto dallo statuto dell’azienda speciale o dal regolamento del l’istituzione.

6. L’azienda e l’istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

7. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

8. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dai regolamenti del Comune da cui dipendono.

9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

11. Ai fini di cui al precedente comma 9 sono fondamentali i seguenti atti:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio.

Art. 54
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 55
Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni può costituire con altri Enti Locali costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui al precedente art. 53 in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi Consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente art. 54, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dalla legge e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Art. 56
Unioni di Comuni

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell’unione scelto tra i sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

5. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l’ordinamento dei Comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei Comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Art. 57
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di più soggetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi del Comune e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

TITOLO VI
FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLI

Art. 58
Ordinamento

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio comunale, stabilisce le specifiche norme relative alla contabilità comunale.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 59
Bilancio e programmazione finanziaria

1. La gestione finanziaria dei Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione ed agli altri atti che lo corredano tra cui la relazione previsionale e programmatica.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura, per programmi, servizi ed interventi.

3. Il bilancio di previsione annuale, predisposto, in termini di competenza e di cassa osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, viene redatto dalla Giunta comunale ed approvato dal Consiglio comunale entro il termine, e le eventuali proroghe, previste dalla legge, con le modalità stabilite dalla legge stessa e dal Regolamento di contabilità.

4. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale collegialmente.

Art. 60
Programmazione degli investimenti

1. Per tutti gli investimenti del Comune, comunque finanziati, l’organo deliberante, nell’approvare il progetto od il piano esecutivo dell’investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dal Consiglio comunale, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

Art. 61
Rendiconto della gestione

1. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge.

Art. 62
Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che può essere affidato ai soggetti previsti dalla legge.

2. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da norme pattizie.

3. L’affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità del Comune, con modalità che rispettino i princìpi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, il Comune può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

4. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio comunale.

5. Per eventuali danni causati al Comune o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

6. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Comune.

Art. 63
Revisore del conto

1. La revisione economico finanziaria del Comune viene svolta dal Revisore dei conti.

2. La nomina, la durata in carica, le cause di cessazione dall’incarico, l’incompatibilità e l’ineleggibilità del Revisore sono regolate dalla legge.

3. In caso di mode o di cessazione dall’incarico per qualsiasi causa del Revisore, il Consiglio comunale, provvede alla sostituzione.

4. Il Revisore svolge le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

5. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al precedente comma il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può partecipare alla seduta del Consiglio comunale per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione; per consentire la partecipazione alle predette sedute al Revisore sono comunicati i relativi ordini del giorno. Il Revisore può essere, inoltre, invitato a partecipare alle altre sedute del Consiglio nonché a quelle della Giunta comunale.

6. Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

7. Il Revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Deve, inoltre, conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

Art. 64
Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente articolo, dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

4. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Art. 65
Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 66
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. In applicazione della legge, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 67
Potestà regolamentare

1. La potestà regolamentare, nei limiti e con le modalità fissate dalla legge e dallo statuto, completa e definisce l’ordinamento del Comune.

2. La stessa deve, quindi, soddisfare esigenze di unicità e di coerenza dell’ordinamento che i regolamenti vanno a costituire.

3. Salvo diverse disposizioni della legge e dello statuto i regolamenti vanno adottati a maggioranza di voti.

4. I regolamenti adottati entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione a seguito dell’esame favorevole dell’organo di vigilanza, ove prescritto.

5. La previsione di una successiva omologazione non condiziona l’applicabilità della norma regolamentare.

Art. 68
Approvazione, modifica ed abrogazione
e revisione dello Statuto

1. Lo statuto viene approvato, modificato ed abrogato secondo le modalità fissate dalla legge.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. L’adozione delle due deliberazioni è contestuale: l’abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello stesso.

3. La proposta di modifica o abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l’ha respinta.

Art. 69
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

3. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l’entrata in vigore.

4. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

Art. 70
Norma transitoria

1. Fino all’approvazione dei Regolamenti previsti o richiamati dal presente Statuto, troveranno applicazione, in quanto compatibili ed applicabili, le precedenti norme regolamentari.