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Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determina n. 573 del 12/11/2007 - Rinnovo con variante della concessione di piccola derivazione d’acqua dal rio Inferno, in Comune di Gravellona Toce, ad uso domestico (igienico e innaffiamento di orti e giardini), assentita con DM n. 5105 del 19/06/1925 e DPR n. 40341 del 11/10/1958 - signori Camona Walter e Camona Fernanda

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di assentire ai sigg. Camona Walter (omissis) e Camona Fernanda (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, il rinnovo, con variante e trasferimento di utenza, della concessione di piccola derivazione d’acqua dal rio Inferno, in Comune di Gravellona Toce, ad uso domestico (igienico e innaffiamento di orti e giardini), per una portata massima di prelievo di l/s 1,67 ed una portata media di prelievo di l/s 0,00951, pari ad un volume annuo di prelievo di m3 300,00.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 248 del 25/10/2007) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di rinnovare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 19/06/1985, giorno successivo alla scadenza dell’originaria concessione e di subordinare la stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell’allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 248 del 25/10/2007 (omissis)

art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Inferno in dipendenza della concessa derivazione.

Il concessionario é tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 27 febbraio 2008

Il Dirigente
Mauro Proverbio