Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

L.R. 25/94 - Determinazione n. 134-15789 del 13.02.2008 di accordo alla Pian della Mussa s.r.l. del permesso di ricerca per acque di sorgente “Santa Maria”, in Comune di Balme

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell’estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 134-15789 del 13.02.2008

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

per le considerazioni su esposte, di accordare alla Soc. Pian della Mussa s.r.l., con sede in Balme - Villaggio Albaron, (omissis), per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente provvedimento, il permesso minerario “Santa Maria”, in Comune di Balme, la cui superficie di ettari 240 ( individuata nella planimetria allegata al presente provvedimento.

Il ricercatore dovrà:

1) ai sensi dell’art. 25 della L.R. 25/’94, corrispondere alla Provincia di Torino il canone annuo anticipato pari a Euro 556,80 (Euro cinquecentocinquantasei e ottanta centesimi); da effettuarsi sul c.c.p. n. 216101 intestato a “Amministrazione Provinciale di Torino - Servizio di Tesoreria, Via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino”, oppure tramite bonifico bancario sul c/c n. 3233854 presso la Unicredit Ag. n. 54 Via Bogino, 12 B 10123 Torino ABI 6320 CAB 1051, con la seguente causale: “Canone annuo permesso acque minerali ”Santa Maria" - Balme";

2) ai sensi della L.R. 60/’97 corrispondere alla Regione Piemonte della tassa di concessione regionale pari a Euro 167,33 (Euro centosessantasette e trentatre centesimi) da versare sul c.c.p. n. 189.100, intestato a Regione Piemonte - Tasse di concessione regionale - P.zza Castello 165 - Torino;

3) ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. 25/94 e di quanto prescritto dalla Regione Piemonte con nota Prot. 6017/21 del 27.03.02, il titolare del permesso di ricerca ( tenuto a svolgere le opportune indagini, comprensive dei seguenti documenti:

- studio idrogeologico e geoidrologico del bacino di alimentazione delle sorgenti e studio del regime idrologico delle emergenze individuate, allo scopo, in particolare, di individuare l’origine delle acque, valutare le potenzialità degli acquiferi e determinarne la vulnerabilità

- studio ai sensi dell’art. 24 del D.L.vo n. 152/’99 e s.m.i. sulle eventuali interferenze con l’approvvigionamento potabile dei pubblici acquedotti;

- definizione delle aree di protezione assoluta e di salvaguardia dell’opera di captazione secondo i metodi scientifici noti in letteratura;

- in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, opportune analisi dell’acqua captata per accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, microbiologiche e le eventuali proprietà favorevoli alla salute.

4) entro l’ultimo trimestre di ogni anno, inviare alla Provincia di Torino, il programma dei lavori relativo al permesso di ricerca che il ricercatore intende svolgere nell’anno successivo.

Si rammenta che:

- ai sensi dell’art. 9 L.R. 25/’94 il titolare del permesso di ricerca è tenuto a presentare all’amministrazione competente per l’approvazione il progetto delle opere di captazione, accompagnato, per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicistica, dal provvedimento autorizzativo del competente organo;

- ai sensi dell’art. 10 comma I L.R. 25/’94, il titolare del permesso di ricerca è tenuto a dare comunicazione scritta all’amministrazione competente, entro 30 giorni dal rinvenimento di sorgenti o falde acquifere, con espressa indicazione delle caratteristiche chimico fisiche e batteriologiche.

- ai sensi dell’art. 10 comma II L.R. 25/’94, il titolare del permesso di ricerca è tenuto a trasmettere all’amministrazione competente sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti, e a comunicare ogni altra notizia inerente l’espletamento dell’attivit( di ricerca.

- ai sensi del disposto dell’art. 26 L.R. 25/’94, il titolare del permesso di ricerca è tenuto a notificare, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori di ricerca, copia del presente provvedimento ai proprietari dei terreni interessati, che hanno facolt( di richiedere - entro 30 giorni dalla notificazione - il deposito di una cauzione a garanzia del risarcimento dei danni che potrebbero essere causati dai lavori. L’inizio dei lavoro è, in tal caso, subordinato all’effettuazione del deposito.

Il presente permesso è vincolato all’osservanza sia del programma dei lavori che dei disposti della D.G.R. n. 12 - 12612 del 7/10/’96.

Qualora il presente provvedimento fosse in contrasto con il disposto dell’art. 24 D.L.vo n. 152/’99 e s.m.i., non potrà essere rilasciata la concessione di coltivazione relativa. (...omissis...)"