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Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Pubblicazione esito di procedura via del progetto di cava in località Pret basso lotti 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (ex lotti 21, 22, 23, 24 parte, 25 parte, 26 parte) in Comune di Bagnolo Piemonte

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 08 marzo 2007 e del 5 ottobre 2007, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di cava in località Pret Basso lotti 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 in Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte della ditta Salusso Fabrizio, con sede in Via Maddalena 25, Bagnolo Piemonte (CN), in quanto l’intervento estrattivo in progetto, che interessa un’area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- Entro il 31 ottobre di ogni anno la Ditta è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale realizzati ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo.

- Prima della ripresa della coltivazione dovrà essere realizzata la vasca di decantazione prevista in progetto per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dall’area di cava.

- Entro dodici mesi dall’ottenimento dell’autorizzazione comunale dovranno essere realizzati tutti gli interventi di sistemazione morfologica e rivegetazione delle aree marginali, compromesse a seguito dell’impostazione dei fronti di cava, finalizzati ad un corretto inserimento del sito di cava nell’intorno indisturbato; in particolare si dovrà provvedere alla risagomatura a 30° dei terreni di copertura ed alla successiva rivegetazione con idrosemina e messa a dimora di specie arboree ed arbustive, di tutte le zone di raccordo tra il ciglio di cava ed il versante sovrastante, sia in corrispondenza del fronte principale, che di quelli laterali.

- Entro la medesima data di cui al punto precedente o comunque prima dei successivi ribassi dovranno essere recuperate e rivegetate le pedate dei gradoni sommitali del fronte principale.

- Sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione delle rete di drenaggio prevista nelle aree interessate dalla coltivazione.

- Tutte le canalette previste in terra dovranno essere prontamente inerbite mediante un idoneo miscuglio erbaceo.

- L’impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile.

- Entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

- Al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 07.03.2007 e del 05.10.2007, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

a. parere tecnico favorevole espresso ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. nella Conferenza del 05.11.2007 dall’ing. Giuseppe Garelli a nome del Servizio provinciale Cave e Sismi. Detto parere è stato espresso in senso favorevole con le prescrizioni contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78";

b. parere tecnico favorevole formalizzato ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. da parte del Corpo Forestale dello Stato con le prescrizioni dettagliate nella nota n. 10987 del 26.09.2007, acquisita agli atti della 2^ Conferenza dei Servizi del 25 ottobre 2007 ed allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

c. parere favorevole del Comune di Bagnolo Piemonte espresso circa il rilascio dell’autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i.,

d. parere tecnico positivo di compatibilità ambientale e per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di cava ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., espresso da parte del Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, con nota prot. n. 102 del 02.10.2007, subordinatamente al rispetto di prescrizioni recepite ed armonizzate all’interno dell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78";

e. parere igienico sanitario favorevole espresso dall’ASL 17 nel corso della Conferenza dei Servizi del 08.03.2007;

5. Di considerare acquisiti gli assensi della Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali e della Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto in quanto gli stessi, regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii..

6. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche ed Energetiche, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato di cui alla già citata nota prot. n. 10987 del 26.09.2007.

7. Di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione e comunque subordinatamente alla presentazione di quanto richiesto al punto 1 dell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", che deve costituire parte integrante del progetto oggetto di VIA e delle connesse autorizzazioni di cui al precedente punto 4.

8. Di subordinare l’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 6, al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 7 costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.

10. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

11. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4 sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3 nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, elencate al già citato punto 4.

12. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

13. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via M. D’Azeglio 4, Cuneo.

14. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

15. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

16. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

17. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

18. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)