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Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

D.G.P. n. 545 del 11/12/2007 di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di ampliamento, di coltivazione e di recupero ambientale di cava di tout-venant, in località Cascina Marenco del Comune di Fossano

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 20 dicembre 2006, del 31 luglio 2007 e del 09 ottobre 2007, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale positiva valutazione di incidenza in merito al progetto in ampliamento, di coltivazione e di recupero ambientale di cava di tout-venant, in località Cascina Marenco del Comune di Fossano, presentato da parte del Sig. Luciano Oberto, (omissis), in qualità di legale rappresentante della O.M.G. s.n.c., con sede in Località Ponte Tanaro, Verduno (CN), in quanto l’intervento estrattivo in progetto, che riguarda un’area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite e prevede adeguati interventi di compensazione della sottrazione di habitat derivante dall’attuazione del progetto, quale l’ampliamento della zona umida prevista nell’area esterna al lago di cava che consentirà di salvaguardare una porzione significativa dell’habitat del lepidottero Lycaena dispar interferito.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali interferite in corso d’opera ed in fase di coltivazione, nonché per ottimizzare il recupero dell’area, è altresì emersa l’esigenza di subordinare il giudizio positivo di compatibilità ambientale e la contestuale positiva Valutazione di Incidenza, oltre che alle prescrizioni contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", anche alle seguenti:

a. al fine di mantenere condizioni di clima sonoro idonee per la frequentazione e le attività dell’avifauna che frequenta lo stagno di Santo Stefano, si deve provvedere al posizionamento di barriere mobili fonoassorbenti che separino lo stagno dalla vicina zona di scavo;

b. onde valutare l’eventuale sussistenza di elementi di perturbazione sulle aree a destinazione naturalistica, le modalità di futura gestione dell’area a seguito del recupero ambientale, dovranno essere concordate con il Settore regionale Pianificazione Aree Protette;

c. come intervento di compensazione ambientale, dovrà essere realizzata la posa di pannelli informativi che illustrino le caratteristiche peculiari della ZPS, concordando il contenuto ed il posizionamento di tale segnaletica con il Settore regionale Pianificazione Aree Protette;

d. tra il lago di cava e lo stagno dovrà essere mantenuto un ambiente di prateria con una opportuna gestione (sfalci, semine integrative), introducendo qualche nucleo isolato di Crataegus monogyna;

e. prima dell’inizio dei lavori, tutti i monitoraggi previsti dovranno essere concordati con ARPA Dipartimento VIA/VAS e con il Settore regionale Pianificazione Aree Protette

4. Di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 20 dicembre 2006, del 31 luglio 2007 e del 09 ottobre 2007, conservati agli atti dell’Ente e cioè:

- Parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso in Conferenza dall’ing. Chiara Vailati a nome della Conferenza dei Servizi Provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, contenuto nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", attiene sia l’espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale sia il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. per anni sei a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale. Detto parere tecnico favorevole è subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato Elaborato tecnico ”Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78" che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

- Parere tecnico favorevole con prescrizioni della Regione Piemonte, Settore Verifica Attività Estrattiva, formalizzato con nota prot. n. 8208/16.4 del 25.07.2007. Detto parere, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 4), attiene la sussistenza delle condizioni per l’espressione di positivo giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio dell’autorizzazione per la coltivazione della cava in oggetto.

- Parere tecnico favorevole ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. espresso da parte del Corpo Forestale dello Stato con le prescrizioni contenute nelle note prot. n. 8870 del 27.07.2007 e prot. n. 9991 del 19.09.2007 che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegati 6 e 7).

- Parere favorevole del Comune di Fossano circa il rilascio del provvedimento di autorizzazione ai sensi della L. R. 69/78 e s.m.i., formalizzato con nota prot. n. 8419 del 15.03.2007, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi contenute (Allegato 2) nonché di quelle enunciate nel corso della terza Conferenza dei Servizi e cioè:

- il proponente dovrà documentare la disponibilità della pista di transito attualmente utilizzata;

- dovrà essere assicurato il rispetto dei limiti acustici del recettore sensibile più vicino;

- si deve garantire ogni diritto di terzi esistente in merito a possibili interferenze con gli approfondimenti idrici sia superficiali sia sotterranei,

con l’impegno di formalizzare il provvedimento di competenza oltre i termini del procedimento di VIA, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente deliberazione;

- Parere favorevole ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. espresso dal Settore Pianificazione Aree Protette della Regione Piemonte con nota prot. n. 16923 del 19.09.2007 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alla nota prot. n. 14406 del 26.07.2007 (Allegato 5).

- Parere favorevole alla realizzazione dell’intervento formalizzato con nota prot. n. 4568/23.2. del 11.07.2007 da parte del Settore Pianificazione Difesa del Suolo della Regione Piemonte, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettagliate in detta nota che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3).

- Parere favorevole all’ampliamento in oggetto espresso da parte dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, subordinatamente al rispetto delle condizioni dettagliate nella nota prot. n. 2573 del 18.05.2007 (Allegato 1).

5. Di considerare acquisito in senso favorevole il parere dell’ASL 17 in quanto la stessa non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii..

6. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche ed Energetiche, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato di cui alle già citate note prot. n. 8870 del 27.07.2007 e prot. n. 9991 del 19.09.2007.

7. Di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Fossano, sede dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento e previa formalizzazione con atto deliberativo del Consiglio comunale della convenzione prevista all’art. 9 del DPAE - Primo stralcio, a garanzia del riuso previsto al termine della coltivazione finalizzato alla fruizione pubblica dell’area.

8. Di subordinare la suddetta autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78".

9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 7 costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

10. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

11. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2 nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4 sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio del parere tecnico ex L.R. 45/89 e s.m.i. e dell’autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i..

12. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA.

13. Di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c. 2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo.

14. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data della presente deliberazione.

15. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

16. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000.

17. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

18. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)