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Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 / 03 / 2008
Codice DA1410
D.D. 11 dicembre 2007, n. 747
VIA 18 L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto Opere di sistemazione spondale Torrente Elvo presentato dal Comune di Cerrione (BI)". Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui allart. 12 della L.R. n. 40/1998.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di ritenere che il progetto Opere di sistemazione spondale Torrente Elvo presentato dal Comune di Cerrione, localizzato nel Comune di Cerrione (BI) sia escluso dalla fase di valutazione di cui allart. 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessarie alla realizzazione dellintervento:
1. Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Elvo, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare lintorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità dinquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e lassorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.
2. Prima dellesecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dellittiofauna presente. In base a quanto disposto dallarticolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Biella e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente.
3. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante lesecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Elvo attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso dacqua. Al termine dei lavori lalveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (es. irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti allintervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dellalveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dellhabitat originario.
4. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti, dovrà essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere.
5. Per un miglior inserimento ambientale delle opere in progetto, dovranno essere previsti linerbimento della scarpata di raccordo tra la testa della scogliera e il piano campagna e linfissione di talee di Salix spp. nei vani presenti tra i massi di cava nella parte sommatale della scogliera.
6. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori (inerbimenti, messa a dimora di specie arboree ed arbustive) e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire lattecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nellanno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nellambito delle formazioni arboree ed arbustive eventualmente ricostituite.
7. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dellopera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per lesecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dellesecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.
Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui art. 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso lUfficio di deposito progetti della Regione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto.
Il Dirigente responsabile
Felice Storti