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Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 / 03 / 2008

Codice DA1409
D.D. 30 novembre 2007, n. 620

Autorizzazione idraulica n. 97/07 per la realizzazione delle opere idrauliche in variante, rispetto a quanto autorizzato con DD n. 306 del 12/03/2003, attinenti l’impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal Rio Cannero, nei Comuni di Cannero Riviera e Trarego Viggiona (VB). Richiedente: Comune di Cannero Riviera.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

4. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Cannero Riviera (omissis) con sede legale a Cannero Riviera (VB), in via Municipio, 14, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera di presa dovrà essere opportunamente intestata alle sponde al fine di evitare fenomeni di aggiramento delle opere;

- le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del provvedimento ex-D.Lgs. 387/03 emesso dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola - Settore VII Ambiente e georisorse - Servizio Risorse Idriche (D.D. n.566 del 07/11/2007), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. Sono fatte salve le diverse disposizioni del provvedimento ex-D.Lgs. 387/03, nonché l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Direttore regionale
Giovanni Ercole