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Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 / 03 / 2008
Codice DA1409
D.D. 30 novembre 2007, n. 607
Autorizzazione idraulica n. 94/07 per la realizzazione di 1 guado a carattere provvisorio, sul torrente Strona, con pista carrabile, nellambito del progetto di realizzazione del vallo paramassi a monte dellarea attrezzata comunale in frazione Forno, nel Comune di Valstrona (VB). Richiedente: Comune di Valstrona.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Valstrona, a realizzare lopera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni di progetto, nonché allosservanza delle seguenti condizioni:
- lopera in oggetto dovrà essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dellautorizzazione stessa, entro il termine di anni due dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- al termine dei lavori di realizzazione del vallo paramassi a monte dellarea attrezzata in frazione Forno, il guado dovrà essere rimosso e ripristinato lo stato dei luoghi;
- lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
- lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
2. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 42/04, alla L.R. 45/89, ecc..)
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Direttore regionale
Giovanni Ercole