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Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 / 03 / 2008

Codice DA1604
D.D. 19 novembre 2007, n. 40

L.R. 22.11.1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e l.r. 28/1990 e s.m.i.. Autorizzazione relativa al “Progetto di riqualificazione ambientale in Comune di Pontestura mediante la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia localizzato nel Comune di Pontestura (AL) localita’ Cascina Scarella ”, presentato dalla Societa’ Allara S.p.A.. Pos. M1810A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Allara S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), Strada per Frassineto Po, 42 (omissis), è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla realizzazione del “Progetto di riqualificazione ambientale in Comune di Pontestura mediante la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia localizzato nel Comune di Pontestura (AL) località Cascina Scarella”, sino al 10 giugno 2012, tenuto conto della validità quinquennale dell’autorizzazione di cui all’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, assorbita dal giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con deliberazione della Giunta Regionale n. 6 - 6096 dell’11 giugno 2007 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998.

2. La coltivazione e la sistemazione finale delle aree devono essere attuate nell’osservanza delle prescrizioni contenute nell’allegato A, secondo quanto previsto nella deliberazione della Giunta Regionale, con i relativi allegati, n. 6 - 6096 dell’11 giugno 2007 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, con la quale l’Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto in oggetto e valutazione positiva del medesimo in merito alla sua incidenza nei confronti del SIC “Ghiaia Grande” (codice IT1180005) e ZPS (IT1180028) “Fiume Po - Tratto vercellese e alessandrino” e nel rispetto della convenzione stipulata con l’Ente di Gestione, allegata al presente atto (Allegato B).

3. La Società esercente è tenuta al pagamento delle “Tariffe del diritto di escavazione” di cui all’art. 2 della l.r. 23 aprile 2007 n. 9, secondo le modalità definite dalla D.G.R. 22-6045 del 4 giugno 2007.

4. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione indicata ai punti 2 e 3 della presente determinazione e dell’allegato A, ed il mancato rispetto della convenzione (allegato B), costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

5. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Pontestura, all’Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po e dell’Orba e alla Provincia di Alessandria, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

6. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

7. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto