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Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 / 03 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca - Perosa Argentina (Torino)

Completamento impianto di innevamento artificiale sulla pista Verde in comune di Prali. Approvazione testo definitivo Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca

La Giunta Esecutiva

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 69, in data 30.07.2007, si è determinato di:

- attivare con la Regione Piemonte un Accordo di Programma per la realizzazione dell’estensione dell’impianto di innevamento artificiale su tutta la pista Verde e di assumere il ruolo di soggetto proponente;

- designare quale Responsabile del Procedimento il dipendente dell’Ente Gino Baral, Direttore dell’Area Tecnica

- partecipare al co-finanziamento dell’opera nella misura di euro 35.000,00;

- che la Comunità Montana con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 91, in data 15.10.2007, ha approvato il progetto preliminare per il “Completamento dell’impianto di innevamento artificiale della pista Verde in comune di Prali”, redatto dalla società BBE r.l. di Susa, rappresentata dall’ing. Francesco Belmondo con studio in Susa, C.so Stati Uniti n. 43, il cui costo complessivo ammonta a euro 735.000,00;

- che il progetto per il “Completamento dell’impianto di innevamento artificiale della pista Verde in Comune di Prali” è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2007-2009" approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 26 in data 29.10.2007;

- che, in attuazione della Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 69 del 30.07.2007, il 13 novembre 2007 si è tenuta a Torino, su iniziativa della Comunità Montana, la conferenza di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento della procedura di Accordo di programma da sottoscriversi tra la Comunità Montana e la Regione Piemonte;

- che nel corso della conferenza tenutasi il 13/11/2007 si sono definiti i contenuti tecnici e amministrativi dell’Accordo pervenendo alla formazione del testo definitivo dell’Accordo di Programma che le Parti hanno condiviso, come risulta dall’esito favorevole della conferenza del 13/11/2007;

- che il Responsabile del procedimento Gino Baral, Direttore dell’area tecnica della Comunità Montana, ha provveduto a pubblicare sul B.U.R. n. 46 del 15/11/2007 l’avvio del procedimento di Accordo di Programma;

Visto l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Comunità Montana, che ha per oggetto la realizzazione del “Completamento dell’impianto di innevamento artificiale della pista Verde in Comune di Prali” del costo complessivo di euro 735.000,00, di cui euro 700.000,00 a carico della Regione e euro 35.000,00 a carico della Comunità Montana, in cui sono definiti i contenuti tecnici, amministrativi ed economici dell’Accordo;

Atteso che in data 20 novembre 2007, presso la sede della Regione Piemonte in Via Avogadro 30, Torino, è stato sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca il testo dell’Accordo di Programma oggetto della presente deliberazione;

Rilevato che, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, l’Accordo di Programma, nella sua versione definitiva e’ approvato con atto formale dell’Ente promotore e titolare dell’accordo ed e’ pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;

Ritenuto per le motivazioni esposte, di approvare, nella sua versione finale, l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Comunità Montana per la realizzazione del “Completamento dell’impianto di innevamento artificiale della pista Verde in Comune di Prali”;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio dell’Ente;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,

delibera

- di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

- di approvare, nella versione finale sottoscritta, in data 20/11/2007, dalla Regione Piemonte e dalla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Comunità Montana, che ha per oggetto la realizzazione del “Completamento dell’impianto di innevamento artificiale della pista Verde in Comune di Prali”, composto di numero 20 articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il presente provvedimento unitamente al testo dell’Accordo di Programma verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto separato e favorevole dei presenti.

- Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’argomento -

Testo Accordo di Programma sottoscritto e approvato ai sensi dell’art.34 del D.Lgs n. 267/2000finalizzato alla realizzazione del “ Completamento dell’impianto di innevamento artificiale sulla pista Verde in Comune di Prali”

L’anno 2007, il giorno 20 del mese di novembre, presso l’Assessorato al Turismo della Regione Piemonte, Via Avogadro, 30 a Torino

Tra

- la Regione Piemonte, rappresentata dall’Assessore regionale al Turismo, Sport, Impianti di risalita e Pari opportunità Giuliana Manica, in attuazione di quanto previsto con la DGR n. 59-7500 del 19/11/2007, di seguito, per brevità, citata come “Regione”;

- la Comunita’ Montana Valli Chisone e Germanasca rappresentata dall’Assessore al Turismo Marco Bourlot, in attuazione di quanto previsto con DGE n. 98 del 19/11/2007, di seguito, per brevità, citata come Comunità Montana; d’ora in poi “le Parti”.

Premesso

- che la Comunità Montana, avvalendosi di finanziamenti delle Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, ha realizzato nella stazione sciistica di Prali: due seggiovie, una sciovia, l’innevamento artificiale sul “campo scuola” e su oltre la metà della pista Verde - limitatamente alla parte bassa - che è stata sistemata nella sua interezza per migliorarne la sicurezza e la sciabilità;

- che le condizioni climatiche dell’inverno 2006-2007, con la mancanza di precipitazioni nevose, hanno evidenziato la necessità di disporre dell’innevamento artificiale sull’intera lunghezza della pista Verde, condizione che permetterebbe l’apertura della stazione anche in situazioni di criticità e, quindi, di ridurre gli effetti negativi sull’economia della valle;

- che la Comunità Montana con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 69, in data 30.07.2007, ha determinato di:

- promuovere con la Regione Piemonte un Accordo di Programma per la realizzazione dell’estensione dell’impianto di innevamento artificiale su tutta la pista Verde e di assumere il ruolo di soggetto proponente;

- designare quale Responsabile del Procedimento il Direttore dell’area tecnica dell’Ente Gino Baral,

- partecipare al co-finanziamento dell’opera nella misura di euro 35.000,00;

- che la Comunità Montana con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 91, in data 15.10.2007, ha approvato il progetto preliminare per il “Completamento dell’impianto di innevamento artificiale della pista Verde in comune di Prali”, redatto dalla società BBE r.l. di Susa, rappresentata dall’ing. Francesco Belmondo con studio in Susa, C.so Stati Uniti n. 43, il cui costo complessivo ammonta a euro 735.000,00;

- che il progetto per il “Completamento dell’impianto di innevamento artificiale della pista Verde in Comune di Prali” è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2007-2009" approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 26 in data 29.10.2007;

- che la Regione con l’approvazione della “Legge regionale finanziaria per l’anno 2007" - L.R. n. 9/2007 - e del ”Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007/2009" - L.R. n. 10/2007 (emendamento n. 11 al D.D.L. n. 379 - Legge finanziaria) ha previsto sul cap. 27851 “ Fondo Regionale per finanziamento di Accordi di Programma ” (UPB DA 08032) uno stanziamento di euro 3.000.000,00 finalizzato a piani di investimento pubblici inerenti l’ambito montano;

- che, in attuazione della Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 69 del 30.07.2007, il 13 novembre 2007 si è tenuta a Torino, su iniziativa della Comunità Montana, la conferenza di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento della procedura di Accordo di programma da sottoscriversi tra la Comunità Montana e la Regione Piemonte;

- che il Responsabile del procedimento Gino Baral, Direttore dell’area tecnica della Comunità Montana, ha provveduto a pubblicare sul B.U.R. n. 46 del 15/11/2007 l’avvio del procedimento di Accordo di Programma e che, a seguito di tale avviso, non sono state finora presentate osservazioni o altre richieste da parte di soggetti esterni interessati dal procedimento;

- che nel corso della conferenza tenutasi il 13/11/2007 il Responsabile del procedimento di Accordo ha relazionato circa gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma” e in particolare ha provveduto:

- a verificare la volontà delle Parti a giungere alla sottoscrizione dell’Accordo di programma in argomento;

- a verificare la rinuncia o l’assenza di contributi regionali a favore delle opere oggetto dell’Accordo e di altri contributi pubblici sulle medesime eccedenti la quota in carico agli enti attuatori;

- a definire i contenuti tecnici e amministrativi dell’Accordo pervenendo alla formazione del testo definitivo dell’Accordo di Programma che le Parti hanno condiviso, come risulta dall’esito favorevole della conferenza del 13/11/2007, il cui verbale sottoscritto in pari data è depositato agli atti del Responsabile del procedimento presso la Comunità Montana;

Tutto ciò premesso e considerato,

- visto l’art.34 del D.Lgs. 267/2000;

- vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma”;

si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1
Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art. 2
Oggetto dell’Accordo

L’Accordo di programma ha per oggetto la realizzazione del “Completamento dell’impianto di innevamento artificiale della pista Verde in Comune di Prali” del costo complessivo di euro 735.000,00, come indicato nel progetto preliminare redatto in data settembre 2007 dalla società BBE r.l. di Susa, rappresentata dall’ing. Francesco Belmondo, e approvato dalla Comunità Montana con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 91, in data 15.10.2007, depositato agli atti degli Uffici della Comunità Montana.

Art. 3
Soggetti sottoscrittori e altri soggetti coinvolti

I soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma sono:

- la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, in qualità di promotore e titolare dell’Accordo stesso;

- la Regione Piemonte.

Art. 4
Soggetto responsabile e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile in qualità di promotore e titolare dell’Accordo di programma è la Comunità Montana, il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il sig. Gino Baral, Direttore dell’Area tecnica della medesima Comunità Montana, nominato con Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 69 del 30.07.2007; la struttura incaricata delle attività amministrative e di coordinamento operativo connesse con l’Accordo di programma in questione è la Direzione dell’Area Tecnica della Comunità Montana.

Per la Regione la struttura incaricata delle attività amministrative connesse con l’Accordo di programma in questione è la Direzione Turismo Sport Commercio, Via Avogadro, 30 - Torino (nel cui ambito il Direttore provvederà successivamente ad individuare il Settore competente).

Art. 5
Piano finanziario

Per la realizzazione del progetto l’investimento complessivamente stimato ammonta a euro 735.000,00.

La ripartizione degli oneri complessivamente a carico degli Enti sottoscrittori è la seguente:

Regione Piemonte     euro     700.000,00
Comunità Montana     euro     35.000,00

Per quanto concerne la quota di co-finanziamento della Regione Piemonte di euro 700.000,00 la medesima è garantita dalle somme rese disponibili allo scopo con l’approvazione della “Legge regionale finanziaria per l’anno 2007" - L.R. n. 9/2007 - e del ”Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007/2009" - L.R. n. 10/2007 (emendamento n. 11 al D.D.L. n. 379 - Legge finanziaria) ed è compreso nello stanziamento iscritto sul Cap. 27851 (U.P.B. DA 08032) “Fondo regionale per il finanziamento di Accordi di programma” del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.

La quota di co-finanziamento della Comunità Montana di euro 35.000,00 è garantita dalle somme rese disponibili con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 69, in data 30.07.2007, ed è compresa nello stanziamento iscritto sul Cap. 2329.03 gestione residui del Bilancio 2007.

Art. 6
Co-finanziamento regionale ed economie di spesa

In tutti i casi in cui si verifichino variazioni in aumento del costo del progetto, la quota di contributo regionale resterà comunque invariata e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti dalla Comunità Montana.

Riduzioni del costo “ammesso a contributo” comportano, viceversa, la riduzione proporzionale del contributo regionale accordato, secondo la percentuale di contributo originariamente applicata.

Nei casi in cui, a qualunque titolo (in particolare a seguito della rideterminazione dei quadri economici in applicazione dei ribassi d’asta una volta aggiudicati i lavori, di risparmi conseguiti nel corso dei lavori e sulle somme a disposizione di cui ai relativi quadri economici, ecc.), si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, la quota di contributo regionale sarà proporzionalmente ridotta.

L’uso delle economie realizzate sulla quota di co-finanziamento regionale assegnata per la realizzazione di varianti in corso d’opera, opere aggiuntive e/o di miglioria o per altre evenienze di carattere imprevedibile ed eccezionale sarà valutato, a seguito di richiesta della Comunità Montana, secondo le modalità specificate al successivo Art. 12.

Art. 7
Trasferimento delle risorse

La Regione Piemonte si impegna a trasferire la propria quota di contributo alla Comunità Montana, su richiesta scritta e documentata di quest’ultima, secondo le seguenti modalità:

Lavori, opere, forniture

1° Acconto: 10% del contributo assegnato a seguito della stipula dell’Accordo di programma e della sua approvazione con Deliberazione della Giunta della Comunità Montana e pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione in merito all’avvenuta approvazione dell’Accordo di programma sottoscritto (comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione);

- dichiarazione in merito all’avvenuta pubblicazione sul B.U.R. dell’Accordo sottoscritto e approvato (comprensiva degli estremi di pubblicazione del B.U.R).

2° Acconto: 50% del contributo a seguito dell’avvenuta consegna dei lavori (nei casi dovuti la percentuale di acconto è calcolata sul contributo regionale rideterminato in applicazione del ribasso d’asta).

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;

- dichiarazione in merito all’individuazione dell’impresa aggiudicataria (comprensiva degli estremi del provvedimento di affidamento e degli estremi contrattuali)

- dichiarazione in merito alla consegna dei lavori all’impresa affidataria;

- quadro economico rideterminato a seguito di eventuali ribassi d’asta;

3° Acconto: 30% del contributo rideterminato a seguito della realizzazione del 50% dell’importo dei lavori complessivamente previsti sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori.

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione del raggiungimento del 50% dell’importo dei lavori rideterminato a seguito del ribasso d’asta;

Saldo: 10% del contributo rideterminato o minor somma necessaria.

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione contenente:

- dichiarazione del collaudo positivo dell’opera o della sua regolare esecuzione;

- dichiarazione di aver ottemperato a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;

- provvedimento di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute.

Su specifica richiesta e a dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, nelle more della certificazione di collaudo e dell’approvazione del quadro finale delle spese, la Regione provvederà a liquidare un acconto sul saldo pari al 7% del contributo rideterminato o minor somma proporzionale.

In relazione alle modalità di liquidazione sopra descritte, la Direzione regionale competente si riserva di richiedere al beneficiario eventuali dichiarazioni e/o documentazione integrative rispetto a quanto sopra elencato ai fini dell’erogazione.

La Comunità Montana si impegna inoltre a fornire alla Regione Piemonte la documentazione tecnica, amministrativa e contabile nonché ogni altra informazione richiesta inerente il monitoraggio dell’intervento, secondo le modalità ed i tempi comunicati dalla struttura regionale incaricata.

La Comunità Montana si impegna, inoltre, ad aggiornare semestralmente la scheda di monitoraggio intervento fornita allo scopo dalla Direzione regionale competente inviandola agli uffici di quest’ultima.

Si evidenzia che la predisposizione dei relativi atti di liquidazione sulla base delle modalità di trasferimento delle quote di co-finanziamento di cui sopra è effettuata dalla struttura regionale competente, individuata nella Direzione Turismo Sport Commercio, mentre l’erogazione delle medesime quote è effettuata dalla Direzione regionale Bilancio e Finanze - Settore Ragioneria ed è subordinata alle effettive disponibilità di cassa del momento.

Art. 8
Iter progettuale e attuativo dei progetti

Le attività amministrative e tecniche per la predisposizione e l’approvazione del progetto per l’ottenimento delle autorizzazioni, per l’espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori, per la loro realizzazione e per la loro gestione sono in capo alla Comunità Montana.

Art. 9
Gestione degli interventi

La gestione delle opere realizzate in attuazione dell’Accordo dovrà essere assicurata nel rispetto della normativa vigente.

La Comunità Montana ha valutato di poter far fronte con proprie risorse a tutti i costi di gestione che deriveranno dall’attuazione dell’intervento una volta realizzato.

La Comunità Montana si impegna inoltre a mantenere la destinazione d’uso sportivo e turistico delle opere realizzate per un periodo minimo di dieci anni successivi alla conclusione dei lavori; per lo stesso periodo si impegna altresì ad assicurare l’utilizzo dell’impianto di innevamento per garantire la fruibilità della pista in caso di scarse precipitazioni nevose, salvo casi eccezionali e documentati di forza maggiore.

Art. 10
Durata dell’Accordo e tempi di attuazione

La durata del presente Accordo di Programma è pari alla completa realizzazione dei lavori previsti nel progetto preliminare approvato dalla Comunità Montana con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 91, in data 15.09.2007, stabilita entro il 31/12/2009; i lavori inerenti dovranno iniziare non oltre il 31/8/2008.

Dilazioni preventivate o eventuali proroghe dei termini sopra indicati potranno essere concesse in relazione alle particolari condizioni ambientali / climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta della Comunità Montana da sottoporre all’approvazione del Collegio di vigilanza, di cui al successivo Art.15, anche mediante procedura scritta.

Art. 11
Modifiche dell’Accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime delle Parti che lo hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Le procedure di cui al precedente paragrafo riguardano le modifiche sostanziali all’Accordo di programma; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata di uno o entrambi i sottoscrittori, al Collegio di vigilanza di cui al successivo Art. 15 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell’Accordo pronunciandosi in merito all’accoglibilità e all’attivazione delle relative procedure.

Il Responsabile del procedimento di Accordo, si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all’Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali ne propone l’accoglimento mediante apposita comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l’avvio delle procedure di cui al primo paragrafo del presente articolo.

In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza proposta da uno dei sottoscrittori entro i 20 giorni successivi dalla data di ricezione della succitata comunicazione, la decisione del Responsabile del procedimento di Accordo si intende confermata ed efficace.

Diversamente, nel caso in cui il Responsabile del procedimento ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l’obbligo di convocazione, da parte della Comunità Montana, del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e all’eventuale necessità di avvio delle procedure di cui al primo paragrafo.

Non costituiscono modifiche all’Accordo le dilazioni e le proroghe di cui all’art.10, le varianti in corso d’opera di cui al successivo Art. 12 se proposte con le modalità in esso previste.

Non costituiscono altresì modifiche dell’Accordo gli eventuali Accordi di programma ed altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo purché non ne limitino l’operatività.

Art. 12
Varianti progettuali

Eventuali varianti in corso d’opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà.

In assenza di comunicazioni da parte del Responsabile del procedimento entro 30 gg dalla richiesta le varianti si intendono ammissibili; entro tale termine il Responsabile potrà richiedere integrazioni e/o chiarimenti, nel qual caso gli effetti del termine indicato sono sospesi e la loro validità riprende dalla data della risposta, o potrà negare motivandola la richiesta di variante informando contestualmente il Collegio di vigilanza, i cui componenti a loro volta potranno richiederne la convocazione entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione.

Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all’Art.11 (capoversi 3 - 4 - 5).

Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell’opera.

Art. 13
Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non determina in relazione agli interventi compresi nel progetto, nei casi in cui fosse necessaria, variante agli strumenti urbanistici.

Art. 14
Vincolatività dell’Accordo e Impegni tra le Parti

Le Parti si obbligano a rispettare l’Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

La Comunità Montana si impegna, per quanto concerne la progettazione, l’affidamento dei lavori e la realizzazione delle opere al pieno rispetto della normativa vigente.

Art. 15
Organi di vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di programma e gli eventuali atti sostitutivi sono svolti dal Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Comunità Montana o dall’Assessore delegato ed è composto dai legali rappresentanti degli Enti che hanno sottoscritto l’Accordo o loro delegati.

Il Collegio vigila sulla corretta applicazione dell’Accordo di programma; in particolare i suoi compiti sono quelli a tal fine indicati nella D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997.

Il Collegio di vigilanza è chiamato ad esprimersi, inoltre, nei casi e secondo le modalità specificate dal presente Accordo, in particolare in merito a quanto richiamato ai precedenti Artt. 11 e12.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l’Accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo in relazione agli obblighi assunti dai soggetti firmatari. Nei casi in cui lo ritenga necessario potrà applicare eventuali sanzioni o penalità.

Il Collegio di vigilanza può, in alternativa alla convocazione, esprimersi su richieste specifiche degli Enti sottoscrittori anche mediante procedura scritta.

Art. 16
Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l’attuazione e saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio Arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Comunità Montana ed uno scelto dalle Parti di comune accordo; gli Arbitri giudicheranno la questione, secondo equità, entro 30 giorni dall’avvio dell’esame.

Nel caso in cui una parte non provveda a nominare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell’invito della parte più diligente, quest’ultima rivolgerà istanza in merito al Presidente del Tribunale di Torino, il quale provvederà alla relativa designazione.

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Art. 17
Approvazione ed efficacia

Il presente Accordo è approvato a norma dell’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali - ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 mediante Deliberazione della Giunta della Comunità Montana.

La Deliberazione di approvazione e l’allegato Accordo di Programma saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 18
Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 19
Registrazione

Il presente Accordo di Programma verrà registrato solo in caso d’uso, con costi a carico del soggetto richiedente.

Art. 20
Allegati

Quanto citato e non allegato al presente Accordo è depositato agli atti del Responsabile del procedimento di Accordo presso gli Uffici della Comunità Montana.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, 20 novembre 2007

Per la Regione Piemonte
L’Assessore al Turismo, Sport, Impianti di risalita,
Pari opportunità.
(delega della Presidente della G.R.
del 19/11/2007, prot. n. 2836/SA01/1.45)
Giuliana Manica

Per la Comunita’ montana Valli Chisone e Germanasca
L’Assessore al Turismo
(delega del Presidente della Comunità
del 20/11/2007, prot. n. 7436)
Marco Bourlot