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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 09

Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9.

Interventi urgenti in materia di turismo.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Completamento del comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa)

1. Per completare il comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile, all’uopo emesso da Monterosa 2000 s.p.a., per un importo massimo di euro 7.500.000,00 per l’anno 2008.

2. La Giunta regionale si avvale, per le finalità di cui al comma 1, di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.. I rapporti tra la Regione e quest’ultima sono regolati da disciplina convenzionale, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui all’articolo 3, comma 7 e all’articolo 4, comma 3 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.).

Art. 2.

(Acquisizione di partecipazioni azionarie in Torino Convention Bureau)

1. Al fine di favorire il coordinamento fra gli organismi che, a diverso titolo, si occupano di promozione ed organizzazione di attività congressuali e convegnistiche nel capoluogo regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire, al valore nominale, una partecipazione azionaria in Torino Convention Bureau società consortile per azioni, di importo complessivo non superiore ad euro 70.000,00.

2. La sottoscrizione della partecipazione è subordinata alla previsione, nel Consiglio di amministrazione della società, di due rappresentanti della Regione.

3. La Regione contribuisce finanziariamente al funzionamento dell’organizzazione consortile secondo le modalità previste dallo statuto della società ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri per la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 s.p.a., di cui all’articolo 1, comma 1, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell’esercizio finanziario 2008 nella misura di euro 5.000.000,00 nell’unità previsionale di base (UPB) DA08032 (Programmazione strategica, politiche territoriali, edilizia Valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata Titolo II spese in conto capitale) e in misura di euro 2.500.000,00 nell’UPB DA17002 (Turismo, commercio e sport Segreteria Direzione 17 Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale.

2. Gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione della partecipazione azionaria in Torino Convention Bureau, di cui all’articolo 2, comma 1, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell’esercizio finanziario 2008 nell’UPB SA01052 (Gabinetto Presidenza della Giunta Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale.

3. Gli oneri finanziari necessari per il funzionamento dell’organizzazione consortile, di cui all’articolo 2, comma 3, da commisurarsi proporzionalmente alla partecipazione azionaria della Regione, previsti in euro 150.000,00 per l’anno finanziario 2008, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell’UPB DA17071 (Turismo, commercio e sport Organizzazione turistica turismo sociale tempo libero Titolo I spese correnti) del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 febbraio 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 460

- Presentato dalla Giunta regionale il 12 luglio 2007.

- Assegnato alla III Commissione in sede referente e in sede consultiva alla I Commissione il 18 luglio 2007.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 4 febbraio 2008 con relazione di Marco Travaglini.

- Approvato in Aula il 19 febbraio 2008 con 29 voti favorevoli, 3 voti contrari e 6 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all’articolo 1

- Il testo coordinato vigente dell’articolo 3 della l.r. 17/2007 è il seguente:

“Art. 3 (Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.)

1. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. è società a prevalente capitale pubblico.

2. I soci della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. possono essere, oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e locali, enti economici e finanziari, imprese e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi previdenziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi artigiani e di piccole medie imprese e società pubbliche e private.

3. A Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. è affidata la gestione delle partecipazioni assegnatele nell’ambito della scissione e di quelle successivamente acquisite, anche attraverso il trasferimento, in qualsiasi forma attuato, da parte della Regione, in imprese pubbliche e private, operanti sul mercato, la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico e industriale regionale.

4. L’acquisizione di partecipazioni privilegia comparti e settori di intervento, coerenti con le indicazioni strategiche contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

5. Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. all’interno di una gestione delle partecipazioni finalizzata alla loro valorizzazione e razionalizzazione, può:

a) specializzare le singole partecipate per area e funzione con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese;

b) promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi investimenti;

c) condizionare l’assunzione o la conservazione delle partecipazioni al riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi di amministrazione e controllo delle società, cui le partecipazioni si riferiscono.

6. La politica di gruppo deve risultare orientata, altresì, alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell’impresa o in relazione al grado di sviluppo delle società interessate.

7. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. può svolgere attività finanziaria nonché prestare servizi finanziari, amministrativi, contabili e tecnici a favore dei soci ed altresì delle società partecipate e della Finpiemonte s.p.a. nell’ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi.

8. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale".

- Il testo dell’articolo 4 della l. r. 17/2007 è il seguente:

“Art. 4 (Ricapitalizzazioni)

1. La Regione, nei casi di aumento del capitale di Finpiemonte s.p.a. e di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere le maggioranze di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale di Finpiemonte s.p.a. fino ad un importo massimo di euro 9.037.995,74, anche mediante il trasferimento dei crediti in essere a valere sui fondi investimenti Piemonte (FIP), entro il 31 dicembre 2008.

3. Nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio ed all’esclusivo fine di dotare la società dei mezzi finanziari occorrenti per realizzare gli interventi previsti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi emessi da Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.”.


Note all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 2615 ter del codice civile è il seguente:

“2615-ter. Società consortili.

1. Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602.

2. In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro”.