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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 09
Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8.
Norme ed indirizzi per lintegrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione, nellambito delle proprie competenze, promuove la crescita socioeconomica del territorio nel rispetto dei sistemi ambientali, provvede alla programmazione degli interventi volti a favorire lintegrazione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della logistica regionale, anche a sostegno delle attività produttive, perseguendo la creazione e la valorizzazione di nuove forme di lavoro qualificato e stabile.
2. La Regione riconosce carattere di strategicità e di priorità alle infrastrutture di trasporto delle merci, alle piattaforme logistiche, alle opere ad esse connesse ed alle attività al servizio del settore logistico, in considerazione delle possibilità di sviluppo socioeconomico, nonché di servizi ai cittadini ed alle imprese che possono derivare dalla presenza sul territorio regionale di reti di comunicazione di interesse europeo, di infrastrutture intermodali di rilevanza internazionale e di servizi innovativi in esse insediati.
Art. 2.
(Programmazione regionale)
1. Coerentemente alle indicazioni dellUnione europea in materia di trasporti e di inserimento funzionale nelle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture di trasporto delle merci e delle connesse attività di servizio, nonché coerentemente alle previsioni del piano generale dei trasporti e della logistica e del piano regionale dei trasporti, la Regione, di concerto con le province e gli enti territoriali interessati, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), provvede alla programmazione degli interventi relativi agli interporti ed alla logistica, secondo i seguenti criteri e principi generali:
a) promozione e valorizzazione delle potenzialità territoriali e delle sinergie con i territori contermini, anche a scala sovraregionale;
b) potenziamento del trasporto delle merci su rotaia, anche al fine di diminuire il congestionamento stradale e linquinamento atmosferico, nonché al fine di aumentare la sicurezza stradale, riducendo lincidentalità;
c) sviluppo di iniziative di marketing territoriale, di promozione e di sostegno a favore del settore della logistica;
d) promozione delle iniziative di sostegno a favore di una mobilità eco-sostenibile delle merci;
e) sostegno allo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci;
f) miglioramento e razionalizzazione delle strutture di interscambio tra le diverse modalità di trasporto delle merci e valorizzazione e promozione degli interporti regionali;
g) integrazione ed ottimizzazione delluso delle infrastrutture per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri, anche attraverso lo sviluppo delle applicazioni di tecnologie innovative per lincremento dei livelli di efficacia, di sicurezza e di efficienza.
2. Nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 1, la Regione:
a) ricorre ad intese ed accordi di programma;
b) partecipa ad associazioni e società;
c) intraprende iniziative di concerto con altri enti, amministrazioni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorità portuali ed aeroportuali, organismi, associazioni portatrici di interessi diffusi, nonché con gestori e realizzatori di centri logistici, di infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione.
3. La Regione promuove linterscambio, tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori delle infrastrutture di trasporto e di intermodalità, dei dati e delle informazioni relative al trasporto delle merci ed ai flussi di traffico correlati.
Art. 3.
(Strumenti di programmazione)
1. La programmazione regionale di cui allarticolo 2 è svolta attraverso lelaborazione del piano regionale della logistica e del documento degli interventi e delle priorità, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica.
2. Il piano regionale della logistica è lo strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale del settore che, in conformità con gli atti di programmazione generale:
a) fornisce unanalisi territoriale e settoriale della domanda, dellofferta e del flusso merci, per le diverse modalità di trasporto;
b) definisce scenari, criteri e lassetto strategico per la politica regionale in materia di trasporto merci e di logistica, anche in relazione alle realtà portuali, alle aree logistiche contermini, nonché ai principali corridoi infrastrutturali sovraregionali;
c) individua il sistema delle infrastrutture di trasporto delle merci esistenti, nonché gli interventi necessari a sviluppare lintermodalità, il trattamento delle merci e laccessibilità al sistema.
3. Il piano regionale della logistica è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale acquisito preventivamente il parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali - CAL - e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
4. In applicazione delle indicazioni contenute nel piano regionale della logistica, il documento (...) degli interventi e delle priorità, approvato con deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente, definisce i tempi, i criteri e le modalità per:
a) il completamento o potenziamento di infrastrutture interportuali già esistenti;
b) la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme logistiche e centri merci;
c) lacquisizione, la titolarità e la cessione dei beni e delle infrastrutture di cui alle lettere a) e b);
d) la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a servizio di aree interportuali e piattaforme logistiche;
e) gli interventi a favore degli operatori della logistica, del settore produttivo e trasportistico, nonchè dei fornitori di servizi ad essi connessi, con iniziative mirate a favorire la competitività del sistema logistico compatibilmente con gli indirizzi comunitari;
f) lindividuazione dei beneficiari, compresi gli enti locali, la commisurazione degli aiuti, la definizione delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui allarticolo 7;
g) gli interventi sulle tecnologie.
Art. 4.
(Sviluppo integrato del sistema logistico interregionale)
1. Per assicurare lo sviluppo di interporti, piattaforme logistiche e centri merci connessi e coordinati con le attività dei porti liguri e dei territori contermini, la Regione, anche dintesa con altre regioni, può partecipare ad uno o più enti od organismi preposti allo studio ed alla promozione delle infrastrutture indispensabili per la realizzazione di un sistema logistico integrato interregionale.
2. La Regione partecipa agli enti od organismi di cui al comma 1 tramite Finpiemonte Partecipazioni s.p.a..
3. La Regione riconosce la funzione degli organismi cui partecipa direttamente o con le modalità di cui al comma 2 sia con il sistema degli enti locali sia con le regioni contermini.
Art. 5.
(Attuazione della programmazione regionale)
1. Per quanto di propria competenza, la Regione individua in Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. il soggetto per attuare la programmazione regionale nel settore delle infrastrutture di trasporto e di interscambio delle merci relativamente alla realizzazione di centri logistici intermodali plurifunzionali e piattaforme logistiche, in conformità al documento degli interventi e delle priorità, di cui allarticolo 3, comma 4.
2. Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. concorre allattuazione dei documenti e delle direttive di programmazione settoriale secondo le finalità e le indicazioni in essi contenute, operando con criteri di economicità e di efficacia, nel rispetto dei criteri e dei principi di cui allarticolo 2.
3. Per le iniziative di cui al comma 1, lattività di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. si uniforma alle linee di indirizzo espresse dalla Giunta regionale in apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, entro il termine di cui allarticolo 8, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dellIstituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.), trasferisce a Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., sotto forma di conferimento in aumento di capitale o in conto futuro di aumento di capitale o, in via transitoria, mediante intestazione fiduciaria, la proprietà delle partecipazioni attualmente detenute nelle società operanti nei settori di cui al comma 1.
5. Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. acquisisce le partecipazioni attualmente detenute dalla Regione e da Finpiemonte s.p.a. in società operanti nei settori di cui al comma 1; può altresì acquisire partecipazioni in società che svolgono attività di interesse regionale nei settori di cui al comma 1, nonché connesse allimpiego di tecnologie applicative del sistema integrato merci e passeggeri.
Art. 6.
(Attuazione degli interventi)
1. I progetti inseriti nel documento degli interventi e delle priorità di cui allarticolo 3 sono approvati dalla Regione con le procedure ordinarie o mediante conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatte salve le procedure di verifica o valutazione dellimpatto ambientale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
2. Qualora siano necessarie variazioni, anche integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonché relative ad immobili di natura demaniale civica o soggetti a diritti di uso civico, le variazioni sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta approvato il progetto, sempre che siano stati acquisiti gli assensi e le intese da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del territorio e degli enti locali interessati. La proposta di variazione urbanistica è pubblicata per almeno trenta giorni allalbo pretorio dei comuni interessati e nei successivi quindici giorni possono essere presentate osservazioni che sono esaminate in conferenza di servizi.
3. Lapprovazione del progetto definitivo delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
4. Ai fini dellacquisizione delle aree necessarie, fatta salva lapplicazione delle disposizioni dellarticolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento delledilizia residenziale pubblica; norme sullespropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore delledilizia residenziale, agevolata e convenzionata), la Regione provvede tramite il soggetto di cui allarticolo 5, comma 1, mediante acquisto diretto o espropriazione.
Art. 7.
(Interventi finanziari per lo sviluppo della logistica)
1. La Regione, in conformità al documento degli interventi e delle priorità, concede contributi e finanziamenti per:
a) il sostegno al settore logistico per studi, progettazioni ed attività di marketing territoriale atti ad avviare nuove iniziative per il potenziamento del sistema logistico regionale;
b) la realizzazione di interventi infrastrutturali atti a garantire e migliorare laccessibilità e la funzionalità plurimodale degli esistenti e dei futuri poli logistici territoriali;
c) lavvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e in arrivo dai nodi logistici siti nel territorio regionale e sulle direttrici di transito nazionale e internazionale per compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dellinfrastruttura ferroviaria rispetto a quella stradale, nonché per abbattere gli extracosti derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali;
d) lincentivazione al settore produttivo organizzato per promuovere la terziarizzazione delle attività di logistica e di trasporto, secondo criteri di economicità e razionalizzazione del sistema;
e) il sostegno alle imprese di trasporto e di logistica per limplementazione delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, anche al fine di creare nuove forme di lavoro qualificato e stabile;
f) il sostegno allo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci, anche attraverso linnovazione tecnologica dei sistemi di trasporto urbano, finalizzate alla razionalizzazione di trasporto delle merci nelle aree urbane e suburbane più congestionate;
g) la promozione e lincentivazione delle iniziative a supporto di una mobilità eco-sostenibile delle merci e dellutilizzo di tecnologie che riducano la emissione di inquinanti ambientali.
2. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano lattivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 8.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino allapprovazione del piano regionale della logistica, gli indirizzi, le azioni e gli interventi di cui alla presente legge si applicano agli ambiti di cui allallegato A. Gli interventi sono attuati secondo le disposizioni di cui allarticolo 6.
2. Il completamento dellinfrastruttura interportuale S.I.TO. Orbassano di cui allallegato A costituisce ambito prioritario e urgente di intervento, a stralcio del documento di cui allarticolo 3, comma 4. Le attività ed i procedimenti necessari al completamento sono comunque disciplinati ai sensi dellarticolo 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino-S.I.T.O.-S.p.A.), come sostituito dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 8 ed ai sensi della legge regionale 25 marzo 1985, n. 26 (Attuazione articolo 5 della l.r. 18 marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi), nonché dei relativi provvedimenti attuativi.
Art. 9.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per linterscambio fra sistemi di trasporto) fatto salvo quanto disposto allarticolo 8, comma 2;
b) legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino-S.I.T.O.-S.p.A.), fatto salvo larticolo 5 della l.r. 8/1982 per quanto disposto allarticolo 8, comma 2;
c) legge regionale 25 marzo 1985, n. 26 (Attuazione articolo 5 della l.r. 18 marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi ) fatto salvo quanto disposto allarticolo 8, comma 2;
d) legge regionale 29 aprile 1985, n. 55 (Partecipazione azionaria della Regione Piemonte alla Rivalta Scrivia S.p.A.);
e) legge regionale 17 novembre 1986, n. 50 (Integrazione della l.r. 29 aprile 1985, n. 55, recante partecipazione azionaria della Regione alla Rivalta Scrivia S.p.A.);
f) legge regionale 31 luglio 1986, n. 32 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 18 marzo 1982, n. 8);
g) legge regionale 11 aprile 2001, n. 8 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1982, n. 8) fatto salvo quanto disposto allarticolo 8, comma 2.
Art. 10.
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri di cui allarticolo 7, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), quantificati in euro 10.000.000,00 e iscritti nellambito dellunità previsionale di base (UPB) DA12041 (Trasporti Navigazione interna merci Titolo I spese correnti) e agli oneri di cui allarticolo 7, comma 1, lettera b), quantificati in euro 3.000.000,00 e iscritti nellUPB DA12042 (Trasporti Navigazione interna merci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale si fa fronte, per il triennio 2008-2010, con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dallarticolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dallarticolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 febbraio 2008
Mercedes Bresso
Allegato A
Ambiti di cui allarticolo 8, comma 1
I SITO Orbassano
II CIM Novara
III Interporto di Rivalta Scrivia
IV Alessandria Smistamento
V Alessandria PLA
VI Domo 2 Beura-Cardezza
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 336
- Presentato dalla Giunta regionale il 5 ottobre 2006.
- Assegnato alla II Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva l11 ottobre 2006.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 21 giugno 2007 con relazione di Angelo Auddino.
- Approvato in Aula il 19 febbraio 2008, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli, 1 voto contrario, 9 astenuti e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 2
- Il titolo della l.r. 30/2006 è il seguente: Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
Nota allarticolo 5
- Il testo dellarticolo 8 della l.r. 17/2007 è il seguente:
Art. 8 (Trasferimento delle partecipazioni regionali)
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire a Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. la proprietà delle seguenti partecipazioni:
a) C.A.A.T. s.c.p.a.;
b) Città Studi s.p.a.;
c) Consepi s.p.a.;
d) Expo 2000 s.p.a.;
e) Expo Piemonte s.p.a.;
f) Geac s.p.a.;
g) Icarus s.c.p.a.;
h) M.I.A.C. s.c.p.a.;
i) Interporto Rivalta Scrivia s.p.a.;
l) S.I.TO s.p.a.;
m) S.A.CE. s.p.a.;
n) Sagat s.p.a.;
o) Terme di Acqui s.p.a.;
p) SLALA s.r.l.
2. Il trasferimento può avvenire in più fasi ma deve, in ogni caso, concludersi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva leventuale sussistenza di fattispecie ostative, rappresentate dalla mancata rinuncia a eventuali diritti di prelazione statutariamente previsti sulle partecipazioni azionarie.".
Note allarticolo 6
- Il testo dellarticolo 10 della l.r. 40/1998 è il seguente:
Art. 10 (Fase di verifica)
1. Per i progetti sottoposti alla fase di verifica ai sensi dellarticolo 4, commi 1 e 4, il proponente presenta allautorità competente una specifica domanda corredata di:
a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;
b) una relazione contenente:
1) linquadramento dellopera o intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigenti;
2) i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sullambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzare linserimento nellambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta;
c) lelenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dellesercizio dellopera o intervento.
2. Contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, il proponente deposita copia degli elaborati sopra specificati presso lufficio di deposito di cui allarticolo 19, al fine dellinformazione e della partecipazione dei cittadini alla fase di verifica. Lautorità competente dà notizia dellavvenuto deposito nelle forme di pubblicità ordinaria da essa previste. Gli elaborati rimangono a disposizione per la consultazione del pubblico per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito.
3. Lautorità competente, sentiti i soggetti interessati di cui allarticolo 9 e valutate le osservazioni pervenute, sulla base degli elementi di verifica di cui allallegato E, si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione di cui allarticolo 12, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 2. Trascorso il termine suddetto, in assenza di pronuncia dellautorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione. Ove occorra, lautorità competente subordina lesclusione dalla fase di valutazione a specifiche condizioni da ritenersi vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dellintervento.
4. Per i progetti compresi negli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, qualora ricorrano le condizioni di esclusione dalla procedura di V.I.A. previste dallallegato C o contenute nei piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale di cui allarticolo 20, comma 5, il proponente correda le istanze delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, necessarie per la realizzazione del progetto medesimo, di apposita dichiarazione nella quale certifica la sussistenza delle condizioni di esclusione. La suddetta dichiarazione costituisce condizione di procedibilità delle istanze di cui al presente comma.
5. Presso lautorità competente è istituito un registro, disponibile per la consultazione da parte del pubblico, contenente lelenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.".
- Il testo dellarticolo 12 della l.r. 40/1998 è il seguente:
Art. 12 (Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale)
1. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, il proponente presenta allautorità competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, unitamente a:
a) due copie degli elaborati relativi al progetto definitivo e al progetto preliminare, corredati dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, unitamente allelenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dellesercizio dellopera o dellintervento, recando menzione delle istanze eventualmente già presentate, con facoltà di far riferimento a quanto già presentato durante le fasi precedenti, ove espletate;
b) le copie degli elaborati tecnici di interesse e della sintesi in linguaggio non tecnico, per i soggetti interessati di cui allarticolo 9, comma 1, lettere e) ed f), ai fini del coordinamento delle procedure di cui allarticolo 13.
2. Contestualmente il proponente:
a) deposita, presso lapposito ufficio dellautorità competente di cui allarticolo 19, copia degli elaborati progettuali di cui al comma 1, lettera a), dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, che rimangono a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per quarantacinque giorni;
b) dà avviso dellavvenuto deposito di cui alla lettera a), a propria cura e spese, su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, mediante un annuncio redatto in conformità alle direttive regionali e, in attesa della loro emanazione, secondo lo schema indicato dalla circolare del Ministero dellambiente dell11 agosto 1989;
c) invia, ai sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 1996, copia degli elaborati progettuali di cui al comma 1, lettera a), dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, alle province, ai comuni e agli enti di gestione delle aree protette interessati ai sensi dellarticolo 9, che esprimono i rispettivi pareri entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
3. Lattuazione degli adempimenti di cui al comma 2 determina linizio della fase valutativa che si svolge secondo le modalità definite nellarticolo 13 ed è finalizzata allespressione del giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione del progetto, nonché alleventuale rilascio coordinato di ulteriori provvedimenti. Il giudizio di compatibilità ambientale è elaborato alla luce degli approfondimenti tecnici, delle risultanze delle conferenze di servizi e delleventuale inchiesta pubblica o del confronto con il proponente, nonché delle osservazioni del pubblico. Tale giudizio è espresso, anche in assenza dei pareri di cui al comma 2, lettera c), improrogabilmente entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di avvenuto deposito di cui al comma 2, lettera a), che fa fede ai fini dei termini previsti nella presente fase procedurale, fatto salvo quanto previsto al comma 6 e allarticolo 14, comma 5.
4. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, lautorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.
5. In materia di lavori pubblici il giudizio di compatibilità ambientale è reso nei termini previsti dallarticolo 7, comma 5, della l. 109 del 1994, come modificato dallarticolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. Lautorità competente può richiedere al proponente, in ununica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con lindicazione di un termine per la risposta. Il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. Lautorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso lufficio preposto di cui allarticolo 19 e dia avviso dellavvenuto deposito secondo le modalità di cui al comma 2, lettera b). Il giudizio di compatibilità ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede allulteriore corso della valutazione.
7. Qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, il proponente segnala linadempienza: alla provincia per i progetti di cui allallegato B3, oppure alla Regione per i progetti di cui agli allegati A2 e B2, oppure al Presidente della Giunta regionale per i progetti di cui agli allegati A1 e B1. Tali soggetti invitano lautorità competente ad emanare il provvedimento entro il termine di trenta giorni, trascorso il quale agiscono in via sostitutiva entro il termine di sessanta giorni.
8. Il provvedimento con cui lautorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al proponente, nonché ai soggetti interessati di cui allarticolo 9.
9. Il provvedimento di cui al comma 8, ai fini dellinizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata definita dal provvedimento stesso e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Su richiesta motivata del proponente, lautorità competente può prorogare il predetto termine. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.
10. Il giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo di eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi, costituisce presupposto vincolante per lautorizzazione definitiva dellopera ove non assorbita dal provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione evidenzia la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di V.I.A. Negli altri casi, i progetti sono adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dellautorizzazione alla realizzazione.".
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 27 della l. 865/1971 è il seguente:
Art. 27.
I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.
Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nellambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.
Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato desecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nellambito di programmi già approvati dal CIPE.
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.
Contestualmente allatto di concessione, o allatto di cessione della proprietà dellarea, tra il comune da una parte e il concessionario o lacquirente dallaltra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dellacquirente e le sanzioni per la loro inosservanza..
Note allarticolo 7
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 87 del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità europea è il seguente:
Art. 87 (ex articolo 92)
1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dallorigine dei prodotti,
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
c) gli aiuti concessi alleconomia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento delleconomia di uno Stato membro,
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria allinteresse comune,
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.".
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 88 del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità europea è il seguente:
Art. 88 (ex articolo 93)
1. La Commissione procede con gli Stati membri allesame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dellarticolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando allunanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dellarticolo 87 o ai regolamenti di cui allarticolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dellarticolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale..
Note allarticolo 8
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 5 della l.r. 8/1982 è il seguente:
Art. 5
1. La Regione, mediante apposito provvedimento legislativo, potrà acquisire direttamente le aree necessarie per lintera struttura intermodale di Orbassano e provvedere ai finanziamenti per lurbanizzazione primaria, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per linterscambio tra sistemi di trasporto).
2. La Regione, attraverso i propri competenti organi, è autorizzata a cedere alla Società Interporto di Torino (S.I.TO.) S.p.A., a titolo oneroso, il diritto di superficie sulle aree, acquisite in esecuzione della L.R. n. 11/1980, su cui è previsto che insistano le opere pubbliche necessarie alla struttura interportuale di Torino - Orbassano, da realizzare anche con non totale finanziamento pubblico.
3. La Regione è, altresì, autorizzata a cedere in proprietà alla S.I.TO. le altre aree, comprese nel progetto di cui allarticolo 13 della l.r. 11/1980 e nei progetti stralcio di cui allarticolo 1 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 26 (Attuazione articolo 5 della l.r. 8/1982 e provvedimenti integrativi) e, comunque, non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore al 70 per cento del totale delle aree dellintero interporto: la cessione avverrà a titolo oneroso ed il corrispettivo a carico della S.I.TO. - che dovrà impegnarsi, allatto dellacquisizione, a garantirne una destinazione duso coerente con le funzioni dellInterporto - sarà ragguagliato al valore effettivo dei terreni, quale risulterà in dipendenza degli interventi realizzati dalla Regione.
4. La S.I.TO., intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai sensi di legge, potrà acquistare, ove possibile, direttamente dagli espropriandi le aree di cui al comma 2, comprese nei progetti di cui alla l.r. 11/1980 e comunque non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore a quella consentita al comma 3.
5. La S.I.TO., nelle ipotesi di acquisti diretti, sarà tenuta ad informare la Regione, inviando alla medesima notizie circa trattative e conclusioni degli acquisti e ciò al fine di permettere alla Regione medesima di addebitare alla S.I.TO. le somme come sopra definite, dedotte le spese di acquisizione delle aree.
6. La S.I.TO., potrà cedere a terzi i diritti acquisiti, ai sensi del comma 5, nel rispetto degli impegni assunti al momento dellacquisizione ed in conformità agli stessi e solo a condizione di garantirne - attraverso idonee clausole contrattuali - la destinazione duso coerente con le funzioni interportuali.".
- Il titolo della l.r. 8/2001 è il seguente: Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino (S.I.TO.) S.p.A..
Nota allarticolo 9
- Il testo dellarticolo 5 della l.r. 8/1982 è riportato in nota allarticolo 8.
Note allarticolo 10
- Il testo dellarticolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:
Art. 8 (Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per lapprovazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui allarticolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dellanno cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria puo disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui allarticolo 5.
4. La legge finanziaria e approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nellordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".
- Il testo dellarticolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:
Art. 30 (Norma finale)
1. A partire dallesercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dellarticolo 8 della l.r. 7/2001, lautorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa allesercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. Lautorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o laggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria..