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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 09
Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 7.
Costituzione di una Fondazione per il riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) del Centro di Candiolo.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Costituzione della Fondazione)
1. E costituita dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro ONLUS, in qualità di soci fondatori, una Fondazione per lo sviluppo di attività sanitarie e di ricerca clinica nel campo oncologico, tali da garantire le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate in un contesto di forte umanizzazione ed appropriatezza delle prestazioni nel Centro di Candiolo, già Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo di cui allallegato B della deliberazione del Consiglio regionale n. 136-39452 del 22 ottobre 2007 (Individuazione delle Aziende del sistema sanitario regionale).
2. La Fondazione sviluppa la sua attività nellambito del Polo metropolitano torinese per la ricerca, la diagnosi e la cura del cancro della rete oncologica regionale.
3. La Regione Piemonte promuove il riconoscimento della Fondazione di cui al comma 1 quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato, ai sensi dellarticolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dellarticolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).
4. Il patrimonio destinato al raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1 è costituito in forma paritaria dai fondatori.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva lo Statuto della Fondazione.
6. In sede di prima attuazione ed ai fini della partecipazione della Regione allatto costitutivo della Fondazione, la Giunta regionale, su proposta del proprio Presidente, approva le designazioni e le nomine di competenza regionale a norma dello Statuto della Fondazione stessa.
Art. 2.
(Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino)
1. LAzienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino partecipa alla procedura di riconoscimento della Fondazione in quanto titolare dellautorizzazione allo svolgimento dellattività sanitaria.
2. Dalla data di avvio dellattività sanitaria da parte della Fondazione, stabilita con provvedimento della Giunta regionale e conseguente allatto autorizzativo, lIstituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo cessa di costituire presidio dellAzienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
3. Le modalità di definizione dei rapporti tra gli enti interessati, attinenti il trasferimento della gestione dellIstituto di cui al comma 2, sono individuate con provvedimenti della Giunta regionale, dintesa con le organizzazioni sindacali per quanto concerne la destinazione delle risorse umane.
Art. 3.
(Norma finanziaria)
1. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio della Fondazione mediante il conferimento nel biennio 2008-2009 dellimporto di 1.500.000,00 euro.
2. Alla spesa di 1.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per lesercizio finanziario 2008 iscritta nellambito della unità previsionale di base (UPB) SA01002 (Gabinetto Presidenza della Giunta Segreteria struttura S1 Titolo II spese in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie della medesima unità del bilancio di previsione per lanno finanziario 2008, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
3. Agli oneri per lesercizio finanziario 2009, pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dallarticolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione) e dallarticolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 febbraio 2008
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 326
- Presentato dalla Giunta regionale in data 14 settembre 2006.
- Assegnato alla IV Commissione in sede referente in data 18 settembre 2006.
- Sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 25 gennaio 2008 con relazione di Antonino Boeti.
- Approvato in Aula il 19 febbraio 2008, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 37 voti favorevoli , 2 astenuti.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 12 del d.lgs. 288/2003 è il seguente:
Art. 12. (Istituti di diritto privato)
1. È fatta salva lautonomia giuridico-ammministrativa degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato.
2. Lassunzione di personale sanitario dipendente presso gli Istituti di diritto privato è subordinata allespletamento di procedure di selezione e di valutazione dei candidati atte a verificarne la professionalità e lesperienza; lassunzione è comunque condizionata al possesso degli stessi requisiti previsti per le corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del Servizio sanitario nazionale.".
Note allarticolo 3
- Il testo dellarticolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:
Art. 8. (Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per lapprovazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui allarticolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dellanno cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria puo disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui allarticolo 5.
4. La legge finanziaria e approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nellordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".
- Il testo dellarticolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:
Art. 30. (Norma finale)
1. A partire dallesercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dellarticolo 8 della l.r. 7/2001, lautorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa allesercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. Lautorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o laggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria..