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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 09

Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 7.

Costituzione di una Fondazione per il riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) del Centro di Candiolo.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Costituzione della Fondazione)

1. E’ costituita dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro ONLUS, in qualità di soci fondatori, una Fondazione per lo sviluppo di attività sanitarie e di ricerca clinica nel campo oncologico, tali da garantire le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate in un contesto di forte umanizzazione ed appropriatezza delle prestazioni nel Centro di Candiolo, già “Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo” di cui all’allegato B della deliberazione del Consiglio regionale n. 136-39452 del 22 ottobre 2007 (Individuazione delle Aziende del sistema sanitario regionale).

2. La Fondazione sviluppa la sua attività nell’ambito del Polo metropolitano torinese per la ricerca, la diagnosi e la cura del cancro della rete oncologica regionale.

3. La Regione Piemonte promuove il riconoscimento della Fondazione di cui al comma 1 quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

4. Il patrimonio destinato al raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1 è costituito in forma paritaria dai fondatori.

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva lo Statuto della Fondazione.

6. In sede di prima attuazione ed ai fini della partecipazione della Regione all’atto costitutivo della Fondazione, la Giunta regionale, su proposta del proprio Presidente, approva le designazioni e le nomine di competenza regionale a norma dello Statuto della Fondazione stessa.

Art. 2.

(Azienda ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”)

1. L’Azienda ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino” partecipa alla procedura di riconoscimento della Fondazione in quanto titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività sanitaria.

2. Dalla data di avvio dell’attività sanitaria da parte della Fondazione, stabilita con provvedimento della Giunta regionale e conseguente all’atto autorizzativo, l’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo cessa di costituire presidio dell’Azienda ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”.

3. Le modalità di definizione dei rapporti tra gli enti interessati, attinenti il trasferimento della gestione dell’Istituto di cui al comma 2, sono individuate con provvedimenti della Giunta regionale, d’intesa con le organizzazioni sindacali per quanto concerne la destinazione delle risorse umane.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio della Fondazione mediante il conferimento nel biennio 2008-2009 dell’importo di 1.500.000,00 euro.

2. Alla spesa di 1.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per l’esercizio finanziario 2008 iscritta nell’ambito della unità previsionale di base (UPB) SA01002 (Gabinetto Presidenza della Giunta Segreteria struttura S1 Titolo II spese in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie della medesima unità del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

3. Agli oneri per l’esercizio finanziario 2009, pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 febbraio 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 326

- Presentato dalla Giunta regionale in data 14 settembre 2006.

- Assegnato alla IV Commissione in sede referente in data 18 settembre 2006.

- Sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 25 gennaio 2008 con relazione di Antonino Boeti.

- Approvato in Aula il 19 febbraio 2008, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 37 voti favorevoli , 2 astenuti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 12 del d.lgs. 288/2003 è il seguente:

“Art. 12. (Istituti di diritto privato)

1. È fatta salva l’autonomia giuridico-ammministrativa degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato.

2. L’assunzione di personale sanitario dipendente presso gli Istituti di diritto privato è subordinata all’espletamento di procedure di selezione e di valutazione dei candidati atte a verificarne la professionalità e l’esperienza; l’assunzione è comunque condizionata al possesso degli stessi requisiti previsti per le corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del Servizio sanitario nazionale.".


Note all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita’ regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria puo’ disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria e’ approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.