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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 09

Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 10.

Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2008.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Proroga dell’esercizio provvisorio)

1. L’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2008, autorizzato sino al 29 febbraio 2008 dalla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 27 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2008), è prorogato sino al 30 aprile 2008 e si applica al disegno di legge n. 505 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008 - 2010) integrato dalla prima e seconda nota di variazione.

Art. 2.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 febbraio 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 515

Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2008.

- Presentato dalla Giunta regionale il 20 febbraio 2008.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 20 febbraio 2008.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 febbraio 2008 con relazione di Giorgio Ferraris.

- Approvato in Aula il 26 febbraio 2008, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli, 4 astenuti e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1.La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2.La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3.Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.