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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2008
Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2008, n. 19-8178
Comune di Asigliano Vercellese ( VC ). Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19. Accertamento e contestazione di norme introdotte nel Regolamento Edilizio comunale.
A relazione dellAssessore Conti:
Premesso che:
la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);
la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, all art. 3, comma 3, prevede una procedura semplificata di approvazione dei Regolamenti Edilizi, che consente alle Amministrazioni Comunali di approvare il proprio regolamento sulla traccia di un Regolamento Tipo proposto dalla Regione;
la stessa legge, allarticolo 3, comma 4, prevede la facoltà della Giunta Regionale di annullare disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo;
Constatato che:
il Comune di Asigliano Vercellese (VC) è dotato di un Regolamento Edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 in data 27/11/2002, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 50 del 12/12/2002;
con Deliberazione Consiliare n. 19 del 30/09/2005, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 45 del 10/11/2005, sono state approvate delle modifiche al Regolamento Edilizio vigente;
il Consiglio Comunale di Asigliano Vercellese (VC), con Deliberazione Consiliare n. 18 del 24/09/2007, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 42 del 18/10/2007, ha approvato una successiva variante al Regolamento Edilizio vigente con la quale si dispone di sopprimere la Commissione Edilizia, introducendo, in tale modo, modifiche in contrasto con le prescrizioni dellarticolo 4, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19;
Accertato che i contrasti sono individuabili nel testo della proposta formulata dal Sindaco, accolta ed approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 24/09/2007, e più precisamente:
a)-al punto 1) ove si dispone labrogazione degli articoli 2, 3, e 4 del Regolamento Edilizio Comunale, dettanti prescrizioni in merito alla composizione e al funzionamento della Commissione Edilizia;
b)-al punto 3) ove si dichiara che la modifica apportata al Regolamento Edilizio, ai sensi di quanto indicato nel precedente punto 1, rientra tra quelle da comunque ritenersi conformi al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione...;
Ritenuto che il contrasto di tali disposizioni con gli articoli 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, giustifichi lavvio della procedura di annullamento previsto dalla stessa legge.
Visti:
- larticolo 3, comma 4, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19;
- larticolo 4, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19;
- il vigente Regolamento Edilizio del Comune di Asigliano Vercellese (VC);
- la modifica al Regolamento Edilizio approvata con D. C. n. 18 del 24/09/2007, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 42 del 18/10/2007;
la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nei modi di legge,
delibera
di contestare per violazione degli artt. 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, allAmministrazione Comunale di Asigliano Vercellese (VC), la legittimità delle modifiche apportate al Regolamento Edilizio Comunale, individuabili nel testo della proposta formulata dal Sindaco, ed accolta ed approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 24/09/2007, e più precisamente:
a)-al punto 1) ove si dispone labrogazione degli articoli 2, 3, e 4 del Regolamento Edilizio Comunale;
b)-al punto 3) ove si dichiara che la modifica apportata al Regolamento Edilizio, ai sensi di quanto indicato nel precedente punto 1, rientra tra quelle da comunque ritenersi conformi al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione...;
di invitare, in conformità con le disposizioni di legge citate, lAmministrazione Comunale di Asigliano Vercellese (VC) a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)