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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2008, n. 18-8177

Comune di Occhieppo Superiore (BI). Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19. Accertamento e contestazione di norme introdotte nel Regolamento Edilizio comunale.

A relazione dell’Assessore Conti:

Premesso che:

la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, “Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”;

la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, all’ art. 3, comma 3, prevede una procedura semplificata di approvazione dei Regolamenti Edilizi, che consente alle Amministrazioni Comunali di approvare il proprio regolamento sulla traccia di un Regolamento Tipo proposto dalla Regione;

la stessa legge, all’articolo 3, comma 4, prevede la facoltà della Giunta Regionale di annullare disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo;

constatato che:

il Comune di Occhieppo Superiore (BI) è dotato di un Regolamento Edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 in data 29/09/2003, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 42 del 16/10/2003, e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 25/11/2005, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 01 del 05/01/2006;

accertato che:

il comma 1 dell’art. 2 dispone: “La Commissione Edilizia ..., che l’Amministrazione può nominare ove la ritenga indispensabile per valutare ...”;

il terzo capoverso del comma 3 dell’art. 2 del Regolamento Edilizio dispone: “Alla Commissione può presenziare, con facoltà di intervenire nella trattazione ma senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato, per assicurare la necessaria informazione alla parte politico-amministrativa. Tale componente non viene computato ai fini del raggiungimento del quorum funzionale”;

considerato che:

rendere facoltativa la nomina della Commissione Edilizia è norma in contrasto con le prescrizioni dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 e con le disposizioni degli artt. 13 e14 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20;

la presenza di organi politici alle sedute della Commissione Edilizia, è in contrasto con il principio di netta separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione sancito dal testo unico sull’ordinamento degli enti locali;

gli eventuali interventi del Sindaco o suo delegato nella trattazione degli argomenti, per altro non riportabili a verbale in quanto espressi da soggetto non facente parte della Commissione, possono costituire, anche in questo caso violazione del principio sopra richiamato;

l’ottemperanza agli aspetti procedurali e formali è necessaria in quanto il Regolamento Edilizio riveste piena valenza giuridica;

ritenuto che il contrasto di tali disposizioni con l’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 e gli artt. 13 e 14 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, giustifichi l’avvio della procedura di annullamento previsto dalla stessa legge.

Visti:

- l’articolo 3, comma 4, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19;

- l’articolo 4, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19;

- il Regolamento Edilizio del Comune di Occhieppo Superiore (BI) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 in data 29/09/2003, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 42 del 16/10/2003;

- la modifica al Regolamento Edilizio approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 25/11/2005, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 01 del 05/01/2006;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nei modi di legge,

delibera

di contestare per violazione dell’art. 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, all’Amministrazione Comunale di Occhieppo Superiore (BI), la legittimità delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio vigente, accertate nei seguenti punti:

a) all’art. 2 comma 1 nelle parole “che l’Amministrazione può nominare ove la ritenga indispensabile”;

b) al terzo capoverso del comma 3 dell’art. 2 nelle parole “Alla Commissione può presenziare, con facoltà di intervenire nella trattazione ma senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato, per assicurare la necessaria informazione alla parte politico-amministrativa. Tale componente non viene computato ai fini del raggiungimento del quorum funzionale”;

di invitare, in conformità con le disposizioni di legge citate, l’Amministrazione Comunale di Occhieppo Superiore (BI) a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8 /R/2002.

(omissis)