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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2008

Codice DA1412
D.D. 5 novembre 2007, n. 285

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto “Lavori di difesa spondale in area a rischio idrogeologico in sponde destra e sinistra del fiume Sesia” in comune di Ghislarengo (VC), presentato dal Comune di Ghislarengo - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto"Lavori di difesa spondale in area a rischio idrogeologico in sponde destra e sinistra del fiume Sesia", presentato dal Comune di Ghislarengo (VC), localizzato in comune di Ghislarengo (VC), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari all’autorizzazione e alla successiva realizzazione dell’intervento:

1. Per quanto attiene agli aspetti inerenti alla gestione del bene demaniale, ai sensi del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004, a seguito del conseguimento dei necessari nulla osta e pareri sugli interventi proposti, dovrà essere avviato un procedimento per gli adempimenti relativi al rilascio della concessione.

2. Il progetto definitivo dovrà contenere la relazione paesaggistica, come previsto dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

3. Gli interventi che interferiscono con opere R.F.I., in particolare quelli di movimentazione del materiale in alveo, dovranno essere autorizzati ai sensi degli artt. 58 e 49 del D.P.R. 753/1980.

4. In fase di progettazione definitiva ed esecutiva, dovrà essere predisposta una cartografia con l’ubicazione delle aree di cantiere. Dovrà essere inoltre predisposta una descrizione dell’area di cantiere, con indicazione in particolare delle caratteristiche dell’area destinata al rifornimento carburante, allo stoccaggio di eventuali materiali di cantiere e al rifornimento dei mezzi operanti nell’area. Qualora fossero presenti delle cisterne di carburante, dovranno essere fornite indicazioni circa le caratteristiche progettuali, l’ubicazione e le modalità per il contenimento di eventuali sversamenti accidentali.

5. In sede di progetto definitivo dovrà essere predisposta una valutazione previsionale d’impatto acustico ai sensi della L.R. 50/2000 e della D.G.R. 02/02/2004 n. 9-11616, finalizzata all’attuazione di tutti gli accorgimenti idonei a minimizzare l’impatto acustico sui ricettori sensibili.

6. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico estimativo dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando le specie arboree ed arbustive indicate nel capitolo 14 dello Studio di Impatto Ambientale. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell’anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.

7. Dovranno essere realizzate tutte le misure di mitigazione ambientale indicate nello Studio di Impatto Ambientale e negli approfondimenti forniti a seguito della Conferenza dei Servizi del 24 settembre 2007.

8. Poiché gli interventi in progetto interessano il fiume Sesia, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

9. Nel caso in cui gli interventi coinvolgano la parte di alveo interessata dal deflusso delle acque dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Vercelli e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente.

10. Le operazioni di scavo e di deposito del materiale d’alveo dovranno essere condotte in modo da non interferire direttamente con la parte di alveo interessata dal deflusso delle acque. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile i tempi delle operazioni di disalveo e le deviazioni del corso d’acqua. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

11. Il previsto periodo di sospensione dei lavori di movimentazione del materiale d’alveo dovrà coprire l’intera stagione riproduttiva (dalla deposizione delle uova all’involo dei nidiacei) della sterna comune e dovrà quindi estendersi dalla seconda metà di aprile a metà luglio.

12. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

13. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche e utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall’insediamento di vegetazione infestante e dall’erosione idrica superficiale, tramite la semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose o la copertura con teli di juta, in relazione alla durata del periodo di stoccaggio. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

14. Al fine di minimizzare la dispersione delle polveri si dovrà provvedere a mantenere costantemente umide tutte le strade sterrate utilizzate dai mezzi d’opera, non limitandosi a quelle interne al cantiere e ad attrezzare il cantiere con un sistema di pulizia dei pneumatici dei mezzi in uscita dall’area. Gli automezzi in ingresso e uscita dall’area di cantiere, qualora trasportino materiali polverulenti, dovranno inoltre essere opportunamente telonati.

15. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

16. Dovrà essere comunicato all’ ARPA - Dipartimento di Vercelli - SC13 la data di inizio e fine lavori, al fine di permettere i necessari controlli e la verifica di ottemperanza sia dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/1998, sia delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 25-13731 del 25/10/2004.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa