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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2008

Codice DA1412
D.D. 12 ottobre 2007, n. 90

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto “Lavori di realizzazione argini in sponda destra e sinistra del torrente Chisola a protezione dell’abitato di Vinovo - 2^ stralcio” in comune di Vinovo (TO), presentato dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Lavori di realizzazione argini in sponda destra e sinistra del torrente Chisola a protezione dell’abitato di Vinovo - 2^ stralcio” presentato dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po, localizzato in comune di Vinovo (TO), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. Il progetto esecutivo relativo all’ intervento di asportazione di circa 12.000 m3 di materiale dall’area di proprietà comunale dovrà essere autorizzato ai sensi della L.R. n. 69/1978 e s.m.i. (“Coltivazione di cave e torbiere”).

2. Gli scavi previsti nell’ area di proprietà comunale che ricadano nelle fasce di rispetto da strada e argine, di cui all’art. 104 del D.P.R. n. 128/1959 (“Norme di polizia delle miniere e delle cave”), dovranno essere autorizzati ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. stesso.

3. Nelle fasi di predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, il proponente dovrà verificare con i gestori del canale di scolo interferito dall’opera in progetto le soluzioni più adatte per risolvere le interferenze con il reticolo irriguo esistente e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e permettere l’effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza.

4. Il progetto esecutivo dovrà descrivere debitamente la tipologia e l’estensione delle regimazioni provvisorie dell’alveo in grado di permettere la movimentazione dei materiali e dei macchinari nonché le piste di transito ed i guadi necessari per l’accesso al sito di lavoro su superfici non bagnate.

5. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Per accelerare e favorire la rinaturalizzazione dell’area, sulla porzione sommitale della scogliera dovrà essere prevista idrosemina di specie erbacee. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell’anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive eventualmente ricostituite.

6. Dovranno essere realizzate tutte le misure di mitigazione ambientale indicate nella relazione ambientale allegata al progetto preliminare.

7. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

8. Per quanto attiene all’area di proprietà comunale utilizzata per il reperimento di parte degli inerti necessari alla realizzazione dell’argine, dovrà esserne garantito il totale ripristino, sia in termini di recupero ambientale, sia di capacità di uso del suolo. Particolarmente curata dovrà essere la fase di scotico superficiale finalizzata al recupero del terreno agrario. La configurazione plano altimetrica finale dell’area dovrà tener conto del previsto ribassamento del piano campagna e dovranno essere adottate configurazioni e/o sistemi di raccolta delle acque superficiali atte ad evitare ristagni in caso di eventi meteorici.

9. Le operazioni di scotico dovranno impedire il rimescolamento degli orizzonti e preservare in particolare il top soil. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall’insediamento di vegetazione infestante e dall’erosione idrica superficiale, procedendo subito al rinverdimento degli stessi con la semina di un miscuglio di specie foraggere con presenza di graminacee e leguminose o in alternativa coprendoli con teli di juta. Il terreno di scotico dovrà quindi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

10. Nel caso di interventi in prossimità di ricettori sensibili, o di insediamenti anche isolati posti nell’intorno dell’area di intervento, dovrà essere effettuata una previsione dei livelli acustici indotti e verificato il rispetto dei limiti della zonizzazione acustica vigente, se disponibile, adeguando di conseguenza il cronoprogramma dei lavori e la durata delle operazioni di cantiere.

11. In caso di periodi particolarmente siccitosi, favorevoli al sollevamento delle polveri in atmosfera, durante le lavorazioni si dovrà provvedere con idonee attrezzature alla bagnatura delle strade e del piazzale di cantiere percorsi dai mezzi operativi.

12. Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Torino e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente.

13. Per la tutela dell’ittiofauna non dovranno essere previsti interventi in alveo durante il periodo riproduttivo della stessa.

14. Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Chisola, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

15. La movimentazione degli inerti nelle aree di pertinenza fluviale dovrà avvenire unicamente nelle aree individuate da progetto in apposite tavole complete di piante e sezioni ed evidenziate nell’area di cantiere con appositi pali segnaletici. I lavori previsti dovranno consentire il mantenimento di un assetto naturale del corso d’acqua e dovranno essere finalizzati alla ricostruzione di fascie riparali caratterizzate, per quanto possibile, dalla presenza di nicchie ecologiche specializzate, con la possibilità di sviluppo di una fascia arborea ed arbustiva.

16. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile i tempi delle operazioni di disalveo e le deviazioni del corso d’acqua. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

17. Per migliorare l’inserimento ambientale e paesaggistico della scogliera in massi cementati, l’intasamento dei vani dovrà essere effettuato avendo cura di evitare fuoriuscite del calcestruzzo, in modo tale che la sagoma esterna del pietrame risulti ancora evidente.

18. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

19. Al Dipartimento ARPA territorialmente competente dovrà essere comunicato l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98.

20. Dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA di Torino le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

21. Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all’ARPA Piemonte - Dipartimento di Torino, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente determinazione dirigenziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa