Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2008

Codice DA1412
D.D. 11 ottobre 2007, n. 78

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto “Costruzione del collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale denominata Pedaggera ed il concentrico” in comune di Cavallerleone (CN), presentato dal Comune di Cavallerleone (CN) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Costruzione del collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale denominata Pedaggera ed il concentrico” presentato dal Comune di Cavallerleone (CN), localizzato in comune di Cavallerleone (CN), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. Il progetto definitivo dell’attraversamento dovrà essere redatto secondo i criteri contenuti nella “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 2 dell’11 maggio 1999 e aggiornata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione in linea idraulica, dovrà essere trasmesso all’AIPO il progetto definitivo, con allegata relazione esplicativa in merito ad eventuali variazioni progettuali rispetto al progetto presentato ai fini della presente fase di verifica della procedura di VIA.

3. Nel progetto definitivo dovrà essere rivisto l’elaborato cartografico relativo allo “Stralcio dello Strumento Urbanistico”, eliminando il retino e la sigla Ee (pericolosità molto elevata per esondazione) dall’ambito delle Fasce Fluviali A e B indicate, e congruentemente modificata la Relazione.

4. Il progetto definitivo dovrà prevedere l’individuazione e la quantificazione dei materiali inerti occorrenti per la realizzazione delle opere, nonché l’indicazione delle cave di approvvigionamento come previsto dagli artt. 15 e 26 del D.P.R. 554/99.

5. Nell’ambito del progetto definitivo, dovrà essere approfondita la progettazione dell’innesto diretto con la SR 20 “del Colle di Tenda”, previsto, per la fase transitoria, nel progetto del 1° lotto funzionale, elaborando adeguate tavole di dettaglio, in modo che l’intersezione sia dimensionata e configurata conformemente ai criteri indicati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/04/2006, al fine di garantire la sicurezza ed i livelli di servizio delle intersezioni con la suddetta direttrice di viabilità regionale, tenendo anche conto delle eventuali indicazioni che verranno comunicate dalla Provincia di Cuneo, Ente gestore della SR 20.

6. Gli innesti sulla viabilità provinciale e regionale dovranno essere specificamente autorizzati da parte degli Enti competenti (Provincia di Cuneo - Ufficio Tecnico Viabilità e Regione Piemonte - Direzione Trasporti, logistica, mobilità ed infrastrutture).

7. Prima dell’inizio dei lavori, per tutte le opere occupanti sedime demaniale, dovrà essere richiesta la relativa concessione all’occupazione del sedime stesso, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004.

8. Nel progetto definitivo dovranno essere chiaramente individuate e localizzate le aree cantiere per le lavorazioni e lo stoccaggio dei materiali da utilizzarsi durante la realizzazione degli interventi, in un’ottica di minimizzazione degli impatti connessi e prevedendo le opportune mitigazioni in corso d’opera definendo tempi e modi della fase di ripristino ambientale.

9. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino ambientale (inerbimenti, messa a dimora di filare arboreo) delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e il risarcimento delle fallanze nel filare arboreo ricostituito.

10. Dovranno essere realizzate tutte le misure di mitigazione ambientale indicate nella Relazione ambientale allegata al progetto preliminare.

11. Poiché dalla relazione si evince che lungo il tracciato in progetto sono previsti passaggi faunistici, tale aspetto dovrà essere approfondito in sede di progettazione definitiva. Per le modalità di realizzazione di questi passaggi si potrà far riferimento alla pubblicazione “Fauna selvatica ed infrastrutture lineari” - Regione Piemonte e Arpa Piemonte (2005).

12. Per quanto riguarda l’intervento di mitigazione nei confronti della fauna selvatica consistente nella posa, lungo le pareti in calcestruzzo delle spalle del ponte e nei fornici, di massi e ceppaie estirpate durante i lavori di scavo, in fase di progettazione definitiva dovrà essere richiesta all’AIPO specifico parere di compatibilità dell’intervento mitigativo stesso con le esigenze di sicurezza idraulica.

13. Dovranno essere previste le soluzioni per la raccolta, depurazione e scarico delle acque meteoriche di ruscellamento superficiale e/o di eventuali spandimenti accidentali.

14. In fase di costruzione dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari per intercettare eventuali rilasci accidentali, evitando che essi possano pervenire nel reticolo irriguo e/o in falda.

15. Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Cuneo e i costi di esecuzione di tali operazioni saranno a carico del proponente.

16. Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Maira, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

17. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Maira attraverso la realizzazione di savanelle temporanee e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua.

18. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

19. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall’insediamento di vegetazione infestante e dall’erosione idrica superficiale, procedendo subito al rinverdimento degli stessi con la semina di un miscuglio di specie foraggere con presenza di graminacee e leguminose. Il terreno di scotico dovrà quindi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

20. Dovranno essere previsti e adottati accorgimenti per contenere il più possibile la sottrazione di ecosistema ripariale. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

21. I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV, dovranno essere conferiti ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o recupero.

22. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino dei siti alle condizioni precedenti l’esecuzione dei lavori.

23. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA di Cuneo l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa