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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2008, n. 11-8264

Giudizio positivo di compatibilita’ ambientale, art. 12 l.r. 40/1998, in merito al “Progetto di sistemazione ambientale mediante attivita’ estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia situata in localita’ La Gorra del Comune di Carignano (TO)” presentato dalla Societa’ Unicalcestruzzi S.p.A. - codice M0757T.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del “Progetto di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva da realizzare a mezzo di coltivazione di cava di sabbia e ghiaia situata in località La Gorra del Comune di Carignano (TO)”, ricadente all’interno del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, presentato dalla Società Unicalcestruzzi S.p.A., con sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Buzzi, 6, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta ambientalmente sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- l’attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte;

- gli interventi di risistemazione ambientale per le aree a destinazione naturalistica e ricreativa consentono di restituire parte dell’area all’originaria vocazione perifluviale del territorio interessato;

- lo sviluppo del progetto consente la dismissione delle aree a favore della restituzione alla fruizione pubblica, secondo le modalità fissate nella convenzione, che verrà stipulata tra Società proponente Comune di Carignano ed Ente di Gestione dell’Area protetta, ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area;

- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell’area;

- la realizzazione del progetto attua le previsioni del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 982 - 4328 dell’8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con atto n. 243 - 17401 del 30 maggio 2002 che per la scheda progettuale n. 12 prevede la rimodellazione del bacino della cava Valba, il progetto realizza infatti, attraverso modifiche non sostanziali, ma soli adeguamenti progettuali, le previsioni di piano descritte dallo schema grafico del Piano d’Area;

- il progetto prevede inoltre, a titolo compensativo il miglioramento della viabilità comunale e provinciale interessata dal transito dei mezzi pesanti conseguenti l’attività estrattiva, attraverso la realizzazione di una rotatoria tra la strada provinciale SP 122 e la Strada la Gorra, un ampliamento dell’innesto della Strada Vecchia La Gorra su Strada La Gorra e la risagomatura ed asfaltatura della strada sterrata che conduce all’area oggetto del presente progetto. Opere comprese nel procedimento in oggetto e previste nella Convenzione che verrà stipulata tra Società proponente Comune di Carignano ed Ente di Gestione dell’Area protetta, ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area;

- l’intervento proposto, finalizzato anche alla riqualificazione dell’area, consente di garantire i livelli di produzione di materiali inerti pregiati, per tutto il periodo previsto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d’Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:

- i lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 7 dicembre 2007 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d’opera, relativo ai livelli freatici, alla qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici, fotografici aerei e di controllo ambientale ed idraulico, allegati al presente atto per farne parte integrante;

- il primo documento annuale di monitoraggio dovrà comprendere anche la progettazione di puntuali opere di ingegneria naturalistica da realizzare sulle scarpate nell’area posta a sud ovest del lago principale di cava, in merito alle quali le conclusioni dello studio idraulico consigliano un inerbimento finalizzato anche a limitare l’eventuale azione erosiva delle piene, gli interventi saranno verificati e monitorati dalla Commissione tecnica istituita nell’ambito della Convenzione;

- prima dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 la Società proponente è tenuta a stipulare la convenzione presentata in bozza nella documentazione integrativa, allegata al presente atto, prevista dall’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, da contrarre con il Comune di Carignano e l’Ente di Gestione;

- la Società esercente è tenuta, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi dell’art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell’area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L’atto liberatorio deve essere inviato al Comune di Carignano, all’Amministrazione regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta;

- devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell’atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;

- nel corso delle operazioni di concimazione connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l’immissione di nitrati non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con DPGR 18 ottobre 2002, n. 9/R ai sensi del D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152;

- devono essere predisposte tutte le misure atte a scongiurare il rischio di immissione di sostanze inquinanti ed un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali (ad esempio utilizzo di sostanze oleo assorbenti, salsicciotti galleggianti ecc..);

- entro 6 mesi dall’autorizzazione dell’intervento deve essere predisposto un programma di monitoraggio acustico in corso d’opera che preveda una serie di rilevamenti fonometrici che consentano di valutare gli effettivi livelli di immissione nell’ambiente, sia alla sorgente sia presso i recettori e l’adozione, all’occorrenza delle necessarie azioni di mitigazione. Le modalità e i tempi di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA territorialmente competente;

- ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società proponente è tenuta, prima del conferimento dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare, a favore dell’Amministrazione regionale, fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di 1.974.000 Euro (unmilione novecento settantaquattro mila/00 Euro ). Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata all’Amministrazione comunale di Carignano ed all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

a) estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte, che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

b) esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

c) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

d) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, la quale nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

Di dare atto che:

- la presente deliberazione ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l’autorizzazione paesistica ex art. 159 del D.lgs. 42/2004, di competenza, ai sensi della l.r. 20/1989, dell’Amministrazione comunale di Carignano (TO), della durata di 5 anni, a decorrere dalla data dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978; quanto sopra in ottemperanza a quanto definito in sede della riunione della Conferenza di Servizi in data 29 gennaio 2008.

- L’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 sarà conferita entro 60 giorni dalla stipula con il Comune di Carignano e l’Ente di Gestione dell’Area Protetta della convenzione presentata in bozza dal proponente, prevista dall’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po.

- I permessi di costruire per le opere edilizie connesse all’attività estrattiva e di riqualificazione ambientale saranno emessi dal Comune di Carignano a seguito dell’espressione favorevole dell’AIPO e dell’acquisizione dell’autorizzazione paesistica dei singoli interventi.

- Le altre autorizzazioni di competenza della Provincia di Torino (al prelievo acque superficiali DPGR 10/R del 2003, allo scarico di reflui industriali nel sottosuolo e nelle acque sotterranee co. 4 art. 104 D.lgs. 152/1999 e s.m.i., allo scarico acque reflue domestiche D.lgs. 152/1999 e sm.i.) saranno concesse dall’Amministrazione Provinciale secondo i tempi previsti dalle normative.

- Le opere di compensazione a carico della Società proponente, richieste dal Comune di Carignano e relative al miglioramento della viabilità comunale e provinciale interessata dal transito dei mezzi pesanti conseguenti l’attività estrattiva (realizzazione di una rotatoria tra la strada provinciale SP 122 e la Strada la Gorra, ampliamento dell’innesto della Strada Vecchia La Gorra su Strada La Gorra e risagomatura ed asfaltatura della strada sterrata che conduce all’area oggetto del presente progetto) saranno oggetto di specifiche all’interno della Convenzione che verrà stipulata, ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area, tra Società proponente, il Comune di Carignano e l’Ente di Gestione dell’Area protetta. Il progetto esecutivo delle opere sarà successivamente redatto dall’Amministrazione comunale in relazione alle procedure di approvazione della rotatoria.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

- verbale di Conferenza relativo alla riunione del 29 gennaio 2008, comprensivo dei seguenti suoi allegati (Allegato A):

1. allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito;

2. allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo idraulico ed ambientale;

3. bozza della convenzione presentata dal proponente, ai sensi dell’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del “Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po”.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni, decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire inoltre che il proponente comunichi all’ARPA, competente per territorio, la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati e al Ministero all’Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 159 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive, e presso l’Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto, o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 14 del DPGR n. 8/R/2002, e dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)