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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2008
Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2008, n. 18-8271
Art. 21 D.Lvo 368/99 - Corso di formazione specifica in Medicina Generale anni 2008/2011 - Approvazione bando di concorso.
A relazione dellAssessore Artesio:
In data 14.10.2003 sulla GU 239 è stato pubblicato il D.Lvo 277 del 8.7.2003, che recepisce la direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.5.2001 e che modifica la materia prevista dal Decreto Legislativo 368/1999 inerenti la Formazione specifica in Medicina Generale.
Nello specifico, l art. 21 del D.Lvo 368/1999 recita per lesercizio dellattività di medico chirurgo di medicina generale nellambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale ....omississ.....
Tutti i laureati in Medicina e chirurgia che scelgono pertanto la professione del Medico di Famiglia devono acquisire lidoneità allesercizio mediante la frequenza di un percorso formativo definito a livello Ministeriale e pianificato dalle Regioni e/o Province autonome presso strutture accreditate (Aziende Sanitarie, Ambulatori Ospedalieri e Studi di Medici di Medicina Generale convenzionati con il SSR).
Occorre precisare, per completezza, che il D.Lvo 368/99, che modificava la normativa prevista dal D.Lvo 256/91, contemplava lomogeneità del percorso formativo svolto in un biennio per tutti i tirocinanti. Il D.Lvo 277/03 prevede, invece, che la formazione venga svolta in un triennio. Il programma formativo nel suo complesso si articola, ai sensi dellart. 26, in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, con la frequenza di un totale complessivo di 4800 ore, di cui 2/3 rivolte alle attività di natura pratica.
Lo stesso decreto peraltro prevede che tale durata triennale del percorso possa essere ridotta, per un periodo massimo di un anno, purché i periodi di formazione teorico - pratica svolti ai sensi dellart. 24, comma 2 bis del D.Lgs. n. 368/99, siano documentati con idonea certificazione rilasciata dalle Università presso le quali sono stati svolti, e approvati dal Ministero della Salute e dellUniversità.
E necessario che ciò (anche ai fini del rispetto delle norme europee sulla libera circolazione dei medici) non vada a detrimento del raggiungimento di una omogenea qualità del prodotto finale, cioè del Medico titolare del diploma - attestato di formazione specifica in Medicina Generale.
Emerge, quindi, la necessità nonchè lopportunità di una personalizzazione dellesperienza formativa che, nel realizzare il dettato del D.Lvo 368/99, consenta anche di ottimizzare il percorso delle attività didattico teoriche di ognuno.
Occorre inoltre precisare che :
* lart. 25 del Decreto legislativo 368/1999 prevede:
- al comma 1 che le Regioni e le Province autonome ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere,
- al comma 2 che Le Regioni e le Province autonome emanino ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per lammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale secondo i principi fondamentali previsti dal Ministero alla Sanità con il Decreto ministeriale del 23.3.2006,
- al comma 3 che Il concorso consista in una prova scritta che si svolga nel giorno ed ora fissati dal Ministero della Salute e nel luogo stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma;
* I contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono determinati, dalle Regioni e Province Autonome nellambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della Salute;
* I bandi vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia Autonoma e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami ne viene data comunicazione in estratto, entro il 30 marzo di ogni anno;
* La scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
* Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene pubblicato in estratto lavviso del giorno e dellora delle prove di esame, almeno 30 giorni prima;
* Il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, stabilite dintesa con il Ministero della Salute, consisterà in una prova scritta, conforme per tutte le Regioni, formata da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica;
* I quesiti della prova concorsuale saranno formulati da Commissioni formate da massimo sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentatività territoriale, ed uno dal Ministero della Salute, nominati tra medici di Medicina Generale, professori universitari ordinari di Medicina Interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa.
* Le attività di supporto alla Commissione che predispone le prove di esame sono fornite dalla competente Direzione Generale del Ministero della Salute;
Ritenuto di emanare nellanno 2008 il bando di concorso per lammissione al Corso di formazione specifica in medicina generale così come previsto dalle normative vigenti;
Ritenuto che il contingente da ammettere al concorso tiene conto delle considerazioni fatte in sede di commissione tecnica, in attuazione del mandato avuto dagli Assessori alla sanità nellanno 2008, di prevedere che il bando possa essere emanato ogni anno, e che, pertanto, in tale sede è stato previsto un numero di borse/anno per ogni Regione in grado di soddisfare le esigenze formative ma anche di permettere la copertura finanziaria delle stesse;
Preso atto che dalla risultanza di tali dati il numero di borse per la Regione Piemonte negli anni 2006, 2007 e 2008 è di 34 (trentaquattro) unità per ogni bando annuale e che tale fabbisogno è stato ratificato nella seduta della Commissione salute del 7 Febbraio 2008;
Ritenuto, inoltre, al fine di garantire la disciplina unitaria del sistema a livello nazionale, di dover provvedere alladozione del testo del bando di concorso condiviso tra le Regioni e Province autonome ed approvato dalla Commissione salute come sopra richiamato, e di rispettare le modalità operative contenute nel testo del Decreto ministeriale sopra citato;
La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore,
delibera
- di prendere atto di quanto disposto dallart. 25 del Decreto Legislativo 368/99 che prevede al comma 2 che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per lammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema con il DM 23.3.2006;
- di prendere atto e approvare per le motivazioni espresse in premessa, la quantificazione numerica di n. 34 borse di studio che la Regione Piemonte deve mettere a bando per il concorso pubblico per lammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale a tempo pieno relativo agli anni 2008-2011;
- di approvare, ai sensi dellart. 21 del Decreto Legislativo 368/1999, il testo del bando di concorso per lammissione al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in Medicina Generale di cui allallegato A) della presente deliberazione;
- di prendere atto che sia le borse di studio messe a concorso, che le spese relative allorganizzazione del corso triennale sono finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale con la ripartizione delle quote riservate per la formazione in Medicina Generale ai sensi dellart. 3 Legge 467 del 19.7.1994
- di demandare al Dirigente del Settore Organizzazione, Personale e Formazione Risorse Umane della Direzione Sanita dellAssessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte la realizzazione delle procedure concorsuali previste dal Bando di concorso di cui allallegato a) della presente deliberazione, alla pianificazione delle attività formative così come previste dal Decreto Legislativo 368/1999, alla definizione di tutto quanto previsto dal DM 23.3.2006 Principi generali per la formazione specifica in Medicina Generale e allassegnazione alle sedi formative delle somme necessarie per lerogazione delle borse di studio ai medici tirocinanti previste nel D.Lvo 368/99 ai sensi dellart. 3 della Legge 467/1994.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
BANDO DI CONCORSO PER LAMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE A TEMPO PIENO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2008/2011
Art. 1.
(Contingente)
1. E indetto pubblico concorso, per esami, per lammissione al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2008 - 2011 nella Regione Piemonte, di n 34 cittadini italiani o di altro Stato membro dellUnione Europea, laureati in medicina e chirurgia e abilitati allesercizio professionale.
Art. 2.
(Requisiti di ammissione)
1. Per lammissione al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dellUnione Europea;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) abilitazione allesercizio professionale;
d) iscrizione allalbo professionale dei medici di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Liscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dellUnione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando lobbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto d), prima della data di inizio del Corso.
Art. 3
(Domanda e termine di presentazione)
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Piemonte - Assessorato Tutela della Salute e Sanita - Settore Organizzazione, Personale, Formazione risorse Umane - Corso Regina Margherita 153 bis, 10122 Torino entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella G.U.R.I.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che hanno spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dallUfficio postale accettante.
3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata lindicazione: contiene domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in medicina generale. E ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.
4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dellUnione europea;
d) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando luniversità che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e lanno in cui è stato conseguito;
e) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
f) di essere in possesso del diploma di abilitazione allesercizio professionale, indicando luniversità presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e lanno di conseguimento ovvero la sessione in cui è stato espletato lesame di abilitazione;
g) di essere iscritto allalbo professionale dei medici di un ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 2 dellart. 2 nellipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dellUnione Europea);
h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si specificare quale);
6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.
7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.
8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto allapplicazione dellart. 20 della L. 104/92 specificando lausilio necessario in relazione al proprio handicap.
9. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso e leventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.
10. Lamministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dellindirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
11. Ferme restando le sanzioni penali previste dallart. 76 del D.P.R. 445/2000 per lipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dellart. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
12. Ai sensi dellart. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Piemonte per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alleventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. Linteressato gode dei diritti di cui allart. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dallinteressato nei confronti dellAmministrazione regionale, titolare del trattamento.
Art. 4
(Prova desame)
1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nellora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e lora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale Concorsi ed esami. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
4. Del luogo e dellora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri di ciascuna Regione.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione Piemonte.
6. Lassenza dalla prova desame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dellassenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione Piemonte, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed allora fissati dal Ministero della Salute per la prova desame.
Art. 5
(Svolgimento della prova)
1. Le commissioni, costituite in conformità allart. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari lintegrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede desame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dellintera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati lintegrità del plico, provvede, allora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dellespletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.
5. Il termine di due ore per lespletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova desame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
7. Durante la prova, e fino alla consegna dellelaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale desame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice
10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione desame provvedono al ritiro della busta.
11. E vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena lannullamento della prova.
12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti è escluso dalla prova.
13. La commissione cura losservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
Art. 6
(Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati)
1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato lintegrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.
3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede allapertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede allidentificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.
4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dellesame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale/provinciale.
Art. 7
(Punteggi)
1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti., che consente linserimento in graduatoria
Art. 8
(Graduatoria)
1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova desame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Piemonte.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dellesame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione Piemonte, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dallacquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova desame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni desame la Regione Piemonte, dopo lapprovazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione desame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dallacquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.
6. Dellinserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione Piemonte a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri di ciascuna Regione.
7. La Regione Piemonte procede su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere laccesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1 sul BUR.
9. Lattribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato allarticolo 1 del presente bando.
Art. 9
(Ammissione al corso)
1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dallarticolo 1, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto allutile inserimento al Corso. A tal fine farà fede il timbro a data apposto dallUfficio postale accettante. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto dalla graduatoria unica regionale.
3..I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale linteressato:
* esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
* rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.
Art. 10
(Utilizzazione della graduatoria)
1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo lordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 10 (dieci) giorni dallinizio del corso di formazione.
2. Entro tale limite la Regione Piemonte provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo lordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.
Art. 11
(Trasferimenti ad altra Regione)
1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.
Art. 12
(Borse di studio)
1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata alleffettivo svolgimento del periodo di formazione.
Art. 13
(Assicurazione)
1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi allattività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Piemonte.
Art. 14
(Disciplina del corso - rinvio)
1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2008-2011 inizia entro il mese di novembre 2008, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Ai sensi dellart. 24, comma 2 bis, del D.Lgs. 368/99 e succ. mod. e integr., la durata del corso potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche:
a) la formazione rientri nellambito della formazione diretta al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dalluniversità corredato del diploma di abilitazione allesercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione desame di Stato);
b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nellambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie;
c) lattivazione dei periodi di formazione sia stata notificata dalle Università al Ministero della salute e al Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca. A tale scopo il Ministero della Salute trasmetterà alle Regioni, in tempo utile per lavvio del corso e comunque non oltre il 1° novembre, lelenco delle Università che hanno notificato lattivazione dei periodi di formazione validi ai fini della riduzione e la durata di tali periodi
3. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nellambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti allattività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, allattività professionale e lassunzione delle responsabilità connesse allattività svolta.
4. La frequenza del corso non comporta linstaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 17.8.1999 n. 368, e successive modificazioni.
Art. 15
(Incompatibilità)
Nel rispetto dellobbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dellattività didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui allart. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
La domanda e da presentare a seguito di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e non a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
Fac simile domanda
(Allegato A)
(Scrivere a macchina o in stampatello)
Alla Regione Piemonte
Assessorato alla Tutela della Salute
Settore Organizzazione
Personale
Formazione Risorse Umane
Corso Regina Margherita 153 bis
10122
Torino
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________(Cognome e Nome)
nato/a _______________________________ (provincia di ____) il _________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________________________
e residente a _______________________________________________________________________________
(provincia di ____) in via ____________________________ n. civico _______ c.a.p. _______________,
telefono fisso _____________________________________ cellulare _________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso, per esami, per lammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs. n. 368 del 17.8.1999, indetto da codesta Regione con D.G.R. n. ___________.. del .______________
Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dallart. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. di essere cittadino italiano/cittadino _______________________________________; (indicare la cittadinanza di altro stato dellUnione Europea)
2. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il _______________________ (gg/mm/anno) presso lUniversità di ___________________________________________________________
3. di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma;
4. di essere in possesso del diploma di abilitazione allesercizio professionale, conseguito il ______________ (gg/mm/anno ) ovvero nella sessione ______________________ presso lUniversità di _____________________________
5. di essere iscritto/a allalbo dellordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di
____________________________________________________________________________________________
6. di non essere/ essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se sì indicare quale);
___________________________________________________________________________________________
7. di avere diritto allapplicazione dellart. 20 della L104/92 e in particolare (specificare lausilio necessario in relazione al proprio handicap) _____________________________________________________
Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso.
Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, recapito al seguente indirizzo (indicare anche il recapito telefonico/cellulare se diverso da quello sopra indicato):
città _____________________________________________ provincia di ____________________ in via/piazza ____________________________________ n. _______ cap. _________ telefono __________________
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che lAmministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
Dichiaro di essere informato che ai sensi e per gli effetti dellart. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nellambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi dellart. 13 del D.Lgs. 196/2003 autorizza la Regione Piemonte al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione del concorso e autorizza la loro pubblicazione sul BUR e sul sito Internet della Regione Piemonte unicamente ai fini della pubblicazione della graduatoria.
Ai sensi dellart. 19 del D.P.R. n. 445/2000 la presente dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o un di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi alloriginale.
Data ________________________
Firma ________________________________