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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2008, n. 32-8191

Disposizioni per l’esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza sui presidi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari, ai sensi dell’art. 54 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di confermare che, nelle more dell’entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 26 della l.r. 1/2004, le funzioni amministrative di vigilanza, comprese quelle relative alle RSA, vengono esercitate dalle ASL e dal Comune di Torino per il territorio di sua competenza mentre quelle relative alle RSA gestite dalle ASL, vengono esercitate dalla Regione, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi di riferimento così come previsto, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell’art. 54 della l.r. 1/2004;

- di stabilite che ciascun Direttore generale delle nuove ASL e del Comune di Torino eserciti le funzioni di cui al paragrafo precedente secondo proprie modalità organizzative e che le stesse dovranno essere comunicate alla Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia ed alla Direzione regionale Sanità;

- di confermare, in via transitoria fino all’entrata in vigore del provvedimento di cui all’art. 26 della l.r. 1/2004, le disposizioni contenute nella DGR n. 124-18354 del 14.4.1997 “ Indirizzi per l’esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza, in materia socio-assistenziale”;

di approvare la soluzione organizzativa per l’espletamento dell’attività di autorizzazione e vigilanza delle RSA gestite dalle Aziende Sanitarie Locali, così come contenuto nell’allegato A) che diviene parte integrante del presente provvedimento demandando a ciascun Direttore generale delle ASL l’individuazione della Commissione di vigilanza competente che dovrà essere comunicata alla Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia ed alla Direzione regionale Sanità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)