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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea , per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente ubicata in comune di Bioglio. Assenso con D.D. n. 204 del 24/01/2008. Bioglio 18 - C.U.R. BI10410

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dr. Renna Vincenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,15 (zerovirgolaquindici) e medi 0,0038 (zerovirgolazerozerotrentotto) d’acqua, per un totale di metri cubi annui 120 (centoventi), adibiti ad uso civile (igienico-sanitario) in alpeggio, prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Bioglio, località Alpe Giaccio Croso, foglio di mappa n. 2, mappale n. 4;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

Di esonerare, a decorrere dal 1 gennaio 2008, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, la Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche dall’obbligo di versare alla Regione Piemonte - Direzione delle Risorse Idriche il canone demaniale minimo previsto per l’uso civile di acqua pubblica, previsto in linea generale dall’art. 4 - comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R - quantificato ai sensi dell’art. 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e aggiornato sulla base della D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283 - fatta salva ogni eventuale futura disposizione modificativa, inerente l’esenzione dal pagamento dei canoni demaniali per l’uso di acqua pubblica, prevista dalle normative Regionali in materia; Di stabilire che la concessione è sottoposta all’obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R; Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l’utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato