Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2008
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella
D.P.G.R. n. 4/R/2001.Istanza della ditta Minetto Paolo per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso agricolo, prelevata a mezzo di n. 1 pozzo ubicato in comune di Vigliano. Assenso con D.D. n. 190 del 24/01/2008. Vigliano 20 - C.U.R. BI10724
Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 2 gennaio 2008 dal Sig. Minetto Paolo, in qualità di titolare della ditta richiedente, relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dellAmministrazione Provinciale di Biella;
Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dellacqua, alla ditta individuale Minetto Paolo, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1 (uno) e medi 0,25 (zerovirgolaventicinque) dacqua, per un totale di metri cubi annui 8.000 (ottomila), prelevati dalla falda sotterranea freatica a mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Vigliano B.se, foglio di mappa n. 2, particella n. 500/501, da adibire ad uso agricolo (irriguo);
Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dallarticolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 40 (quaranta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente allosservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definite dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dellanno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
Di stabilire che, al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dellarticolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dellutenza dacqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;
Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione dacqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con lutilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva leventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. LAmministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;
Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;
Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, al concessionario richiedente e agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis
Biella, 13 febbraio 2008
Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato