Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 2

Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 08

Deliberazione del Consiglio Regionale 29 gennaio 2008, n. 164 - 4574

Primi indirizzi per l’attuazione della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della ‘Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie’).

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

delibera

in fase di prima attuazione degli interventi legislativi, di demandare alle strutture regionali interessate ed individuate dal comma 2, dell’articolo 12 della l.r. 14/2007 di prevedere, tra le azioni da sostenere come prioritarie, quelle dirette al conseguimento dei fini individuati agli articoli 5, 6, 8 e 9 in modo da garantire interventi mirati alla prevenzione della criminalità e costituire un sistema regionale di sicurezza urbana;

di dare atto che, in merito all’attuazione delle misure di cui agli articoli 5 e 6, gli interventi regionali operano in raccordo con la l.r. 23/2007 in materia di definizione delle politiche regionali sulla sicurezza integrata, al fine di attivare iniziative che promuovano la cultura della legalità in un’ottica di coordinamento degli interventi;

di dare mandato alla struttura speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, in base a quanto disposto dall’articolo 6 della l.r. 14/2007, di predisporre bandi, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate sul 2008, al fine di erogare contributi a favore di associazioni, fondazioni e organizzazioni per la prevenzione dei fenomeni di criminalità mafiosa o che si occupano dell’assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati;

di dare mandato alla medesima struttura speciale di cui sopra, in attuazione dell’articolo 7 della stessa legge regionale, di predisporre bandi per la presentazione, da parte dei comuni, di progetti per il riutilizzo sociale dei beni confiscati, secondo quanto definito in premessa;

di dare atto che l’individuazione dei beneficiari degli interventi e la conseguente assegnazione delle risorse di cui all’articolo 7 della l.r. 14/2007 sono attribuite alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. A tal fine potranno presentare istanza:

- i comuni che, avendo la piena disponibilità dei beni confiscati, presentino appositi interventi progettuali in accordo anche con le associazioni, le fondazioni, le cooperative, le comunità di recupero e le organizzazioni di volontariato, operanti nel campo sociale e regolarmente costituite, individuando appositamente, tramite procedure ad evidenza pubblica, il soggetto a cui demandare la titolarità della gestione progettuale di cui trattasi;

- i comuni che, attesa la piena disponibilità dei beni confiscati, decideranno di promuovere progetti da realizzare e gestire direttamente per le finalità previste dalla tipologia degli interventi di cui alla l.r. 14/2007;

- i comuni che, avendo sempre la piena disponibilità dei beni confiscati, presentino appositi interventi progettuali promossi in accordo con le associazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della l.r. 14/2007, gestiti direttamente dal Comune stesso.

Ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell’articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282), la Giunta regionale potrà altresì, a seguito di specifiche intese fra le pubbliche amministrazioni competenti e sentita la competente Commissione consiliare, finanziare progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati assegnati ai Comuni piemontesi;

di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, Settore Istruzione, la promozione ed il sostegno delle iniziative previste dall’articolo 8, comma 2, della l.r. 14/2007, realizzate direttamente dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Piemonte, nell’ambito della propria autonomia scolastica, o dagli enti locali e dagli organismi di cui all’articolo 1, comma 2, della stessa legge, purché operanti nel mondo della scuola e di comprovata esperienza; a tale fine è dato mandato alla struttura regionale citata di determinare le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi, gli ambiti specifici di intervento e i requisiti di ammissione attraverso la predisposizione di appositi bandi e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio annuale di competenza;

di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in attuazione dell’articolo 9 della l.r. 14/2007, l’attivazione di alcuni corsi sperimentali diretti alla formazione professionale congiunta di operatori degli enti locali, della polizia locale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale finalizzate alla progettazione e gestione degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge.

(omissis)